IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 75 e 87 della Costituzione; Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante "Norme sui refer- endum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo", e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 38 emessa in data 30 gennaio 1997 e depositata in cancelleria in data 10 febbraio 1997 - comunicata in data 10 febbraio 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 1 serie speciale - n. 7 del 12 febbraio 1997, a norma dell'art. 33, ultimo comma, della citata legge - con la quale e' stata dichiarata ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione della legge 3 febbraio 1963, n. 69, nel testo risultante dalle modificazioni apportate dalle leggi 20 ottobre 1964, n. 1039, e 10 giugno 1969, n. 308 e dalle sentenze della Corte costituzionale numeri 11 e 98 del 1968, recante "Ordinanamento della professione di giornalista"; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 1997; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia; E m a n a il seguente decreto: E' indetto il referendum popolare per l'abrogazione della legge 3 febbraio 1963, n. 69, nel testo risultante dalle modificazioni apportate dalle leggi 20 ottobre 1964, n. 1039 e 10 giugno 1969, n. 308 e dalle sentenze della Corte costituzionale numeri 11 e 98 del 1968, recante "Ordinamento della professione di giornalista". I relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 15 giugno 1997. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addi' 15 aprile 1997 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Napolitano, Ministro dell'interno Flick, Ministro di grazia e giustizia