IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
     Visti gli articoli 75 e 87 della Costituzione;
     Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante "Norme sui refer-
endum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa  del
popolo", e successive modificazioni ed integrazioni;
     Vista  la  sentenza  della  Corte costituzionale n. 25 emessa in
data 30 gennaio 1997 e depositata in cancelleria in data 10  febbraio
1997  -  comunicata  in  data  10  febbraio  1997  e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale - 1 serie speciale - n. 7 del 12 febbraio 1997,  a
norma  dell'art.  33, ultimo comma, della citata legge - con la quale
e' stata dichiarata ammissibile la richiesta di  referendum  popolare
per  l'abrogazione  parziale  della  legge  8  giugno  1990,  n. 142,
"Ordinamento delle autonomie locali", nei termini in  detta  sentenza
indicati;
     Vista  la  deliberazione  del  Consiglio  dei Ministri, adottata
nella riunione del 4 aprile 1997;
     Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,  di
concerto con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia;
                              E m a n a
                        il seguente decreto:
     E'  indetto  il  referendum popolare per l'abrogazione dell'art.
45, comma 1,    limitatamente  alle  parole  "nonche'  quelle  che  i
Consigli  e le Giunte intendono, di propria iniziativa, sottoporre al
Comitato"; comma 2, come modificato  dall'art.  24,  comma  1,  della
legge   25   marzo   1993,  n.  81,  limitatamente  alle  parole  "Le
deliberazioni di competenza delle Giunte nelle materie  sottoelencate
sono sottoposte al controllo nei limiti delle illegittimita' denunci-
ate,  quando  un  terzo  dei  consiglieri  provinciali o un terzo dei
consiglieri nei comuni con popolazione superiore  a  15.000  abitanti
ovvero un quinto dei consiglieri dei comuni sino a 15.000 abitanti ne
facciano  richiesta  scritta e motivata con l'indicazione delle norme
violate entro dieci  giorni  dall'affissione  all'albo  pretorio:  a)
acquisti,  alienazioni,  appalti  ed  in genere tutti i contratti; b)
contributi,  indennita',   compensi,   rimborsi   ed   esenzioni   ad
amministratori,   a  dipendenti  o  a  terzi;  c)  assunzioni,  stato
giuridico e trattamento  economico  del  personale";  comma  4,  come
modificato  dall'art.  24, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81,
limitatamente alle parole "entro gli stessi termini di cui  al  comma
2"  ed  alla  parola "altresi'"; dell'art. 46, comma 3, limitatamente
alle   parole   "anche   con   riferimento   ai   principi   generali
dell'ordinamento   giuridico";  dell'art.  48  (Potere  sostitutivo);
dell'art.  53,  comma  1,  limitatamente  alle  parole  "nonche'  del
segretario  comunale o provinciale sotto il profilo di legittimita'",
e  comma  4,  limitatamente  alle  parole  "I  segretari  comunali  e
provinciali  sono responsabili degli atti e delle procedure attuative
delle deliberazioni di cui al  comma  1,  unitamente  al  funzionario
preposto."  della  legge  8  giugno  1990,  n. 142 "Ordinamento delle
autonomie locali".
     I relativi comizi sono convocati per il giorno  di  domenica  15
giugno 1997.
     Il  presente  decreto  sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
  Dato a Roma, addi' 15 aprile 1997
                              SCALFARO
                                  Prodi, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  Napolitano, Ministro dell'interno
                                  Flick,   Ministro   di   grazia   e
                                  giustizia