IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  l'art.   6   della   legge   30   aprile   1962,   n.   283,
modificatodall'art.   4   della  legge  26  febbraio  1963,  n.  441,
concernente la disciplina dell'igiene degli alimenti;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968,  n.
1255,  concernente il regolamento relativo ai fitofarmaci eai presidi
delle derrate alimentari immagazzinate;
  Visto il decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  223/1988,
concernente  la  classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura dei
preparati pericolosi (antiparassitari);
 Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194,  concernente
l'attuazione  della  direttiva  91/414/CEE in materia d'immissione in
commercio di prodotti  fitosanitari,  nonche'  la  circolare  del  10
giugno  1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
145 del 23 giugno 1995);
  Viste le ordinanze  ministeriali  del  18  luglio  1990  e  del  18
febbraio  1993,  concernenti  i limiti massimi di residui di sostanze
attive  (inclusa  la  Propargite)  tollerati   in   o   su   prodotti
ortofrutticoli, cereali ed alimenti di origine animale;
  Considerato  l'esame  della  commissione  consultiva per i prodotti
fitosanitari in merito  al  dossier  dell'Impresa  Uniroyal  ed  alla
valutazione dell'EPA relativi alla sostanza attiva Propargite;
  Visto  il  parere  della  commissione  consultiva  per  i  prodotti
fitosanitari favorevole al mantenimento in commercio  ed  all'impiego
dei  prodotti  fitosanitari contenenti la sostanza attiva Propargite,
alle condizioni specificate nel  dispositivo  del  presente  decreto,
piu' restrittive rispetto a quelle precedentemente autorizzate;
  Visti   i  decreti  di  autorizzazione  dei  prodotti  fitosanitari
contenenti Propargite;
                              Decreta:
                               Art. 1.
            Rivalutazione della sostanza attiva Propargite
  1. A conclusione del riesame  della  sostanza  attiva  Propargitee'
approvata  la scheda tecnica di valutazione di cui all'allegato 1 del
presente decreto.