IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificatodall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina dell'igiene degli alimenti; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, concernente il regolamento relativo ai fitofarmaci eai presidi delle derrate alimentari immagazzinate; Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 223/1988, concernente la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura dei preparati pericolosi (antiparassitari); Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995); Viste le ordinanze ministeriali del 18 luglio 1990 e del 18 febbraio 1993, concernenti i limiti massimi di residui di sostanze attive (inclusa la Propargite) tollerati in o su prodotti ortofrutticoli, cereali ed alimenti di origine animale; Considerato l'esame della commissione consultiva per i prodotti fitosanitari in merito al dossier dell'Impresa Uniroyal ed alla valutazione dell'EPA relativi alla sostanza attiva Propargite; Visto il parere della commissione consultiva per i prodotti fitosanitari favorevole al mantenimento in commercio ed all'impiego dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva Propargite, alle condizioni specificate nel dispositivo del presente decreto, piu' restrittive rispetto a quelle precedentemente autorizzate; Visti i decreti di autorizzazione dei prodotti fitosanitari contenenti Propargite; Decreta: Art. 1. Rivalutazione della sostanza attiva Propargite 1. A conclusione del riesame della sostanza attiva Propargitee' approvata la scheda tecnica di valutazione di cui all'allegato 1 del presente decreto.