IL DIRETTORE GENERALE
                   del Dipartimento delle entrate
 Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  del  17
gennaio  1997, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza
a  causa  dei  dissesti  idrogeologici  verificatesi  nella   regione
Campania.
     Vista  l'ordinanza  del  Ministro  dell'interno  delegato per il
coordinamento della protezione civile n. 2499, del 25  gennaio  1997,
concernente i primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni
conseguenti  alle avversita' atmosferiche, agli eventi alluvionali ed
ai conseguiti dissesti idrogeologici, dei mesi di novembre,  dicembre
1996 e gennaio 1997, nella regione Campania;
     Vista  l'ordinanza  del  Ministro  dell'interno, delegato per il
coordinamento della protezione civile, del 30 gennaio 1997, n.  2507,
integrativa dell'ordinanza, del 25 gennaio 1997, n. 2499;
     Vista l'ordinanza del Ministro  dell'interno,  delegato  per  il
coordinamento della protezione civile, n. 2508, del 22 febbraio 1997,
integrativa  delle ordinanze n. 2499 e 2507, rispettivamente del 25 e
30  gennaio  1997,  concernente  gli  interventi  urgenti  diretti  a
fronteggiare  i  danni conseguenti alle avversita' atmosferiche, agli
eventi alluvionali ed ai conseguenti dissesti idrogeologici dei  mesi
di novembre, dicembre 1996 e gennaio 1997 nella regione Campania;
     Visto l'art. 7 della predetta ordinanza n. 2508, del 22 febbraio
1997,  che prevede in favore delle persone fisiche, societa' ed enti,
anche in qualita' di sostituti  di  imposta,  che  abbiano  domicilio
fiscale  nei  comuni  individuati  dall'art. 1, comma 1, della citata
ordinanza del Ministro dell'interno  delegato  per  il  coordinamento
della protezione civile n. 2507, del 30 gennaio 1997, la sospensione,
a  decorrere  dal 10 gennaio 1997 fino al 20 aprile 1997, dei termini
anche  processuali,  civilistici  ed  amministrativi,  relativi  agli
adempimenti  ed  ai  versamenti,  diretti  o  tramite ruolo di natura
tributaria;
     Ritenuta la necessita' di  stabilire  le  modalita'  di  ripresa
della riscossione a seguito della concessa sospensione;
                              Decreta:
                               Art. 1.
     1.  I versamenti e gli adempimenti di natura tributaria sospesi,
dal 10 gennaio 1997 al 20  aprile  1997,  in  virtu'  dell'art.    7,
dell'ordinanza  22  febbraio  1997,  n.  2508,  e dovuti dai soggetti
individuati dall'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del 30 gennaio 1997,
n. 2507, con la limitazione per i contribuenti con domicilio  fiscale
nel  comune  di  Castellammare  di  Stabia  localita' Pozzano, devono
essere effettuati entro e non oltre il 21 aprile 1997.
     2. I pagamenti delle somme di  cui  al  comma  1  devono  essere
effettuati  con  le  ordinarie  modalita' di versamento stabilite per
ciascuna imposta, con l'utilizzazione della normale modulistica e gli
ordinari codici-tributo previsti per i singoli versamenti.