IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento delle entrate Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 gennaio 1997, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza a causa dei dissesti idrogeologici verificatesi nella regione Campania. Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2499, del 25 gennaio 1997, concernente i primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alle avversita' atmosferiche, agli eventi alluvionali ed ai conseguiti dissesti idrogeologici, dei mesi di novembre, dicembre 1996 e gennaio 1997, nella regione Campania; Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, del 30 gennaio 1997, n. 2507, integrativa dell'ordinanza, del 25 gennaio 1997, n. 2499; Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 2508, del 22 febbraio 1997, integrativa delle ordinanze n. 2499 e 2507, rispettivamente del 25 e 30 gennaio 1997, concernente gli interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alle avversita' atmosferiche, agli eventi alluvionali ed ai conseguenti dissesti idrogeologici dei mesi di novembre, dicembre 1996 e gennaio 1997 nella regione Campania; Visto l'art. 7 della predetta ordinanza n. 2508, del 22 febbraio 1997, che prevede in favore delle persone fisiche, societa' ed enti, anche in qualita' di sostituti di imposta, che abbiano domicilio fiscale nei comuni individuati dall'art. 1, comma 1, della citata ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2507, del 30 gennaio 1997, la sospensione, a decorrere dal 10 gennaio 1997 fino al 20 aprile 1997, dei termini anche processuali, civilistici ed amministrativi, relativi agli adempimenti ed ai versamenti, diretti o tramite ruolo di natura tributaria; Ritenuta la necessita' di stabilire le modalita' di ripresa della riscossione a seguito della concessa sospensione; Decreta: Art. 1. 1. I versamenti e gli adempimenti di natura tributaria sospesi, dal 10 gennaio 1997 al 20 aprile 1997, in virtu' dell'art. 7, dell'ordinanza 22 febbraio 1997, n. 2508, e dovuti dai soggetti individuati dall'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del 30 gennaio 1997, n. 2507, con la limitazione per i contribuenti con domicilio fiscale nel comune di Castellammare di Stabia localita' Pozzano, devono essere effettuati entro e non oltre il 21 aprile 1997. 2. I pagamenti delle somme di cui al comma 1 devono essere effettuati con le ordinarie modalita' di versamento stabilite per ciascuna imposta, con l'utilizzazione della normale modulistica e gli ordinari codici-tributo previsti per i singoli versamenti.