IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l'art. 3, comma 168, della legge 28 dicembre 1995, n. 549; Visto il decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, recante modificazioni al regime fiscale degli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati; Visto l'art. 7 del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, che definisce la procedura per la non applicazione dell'imposta sostitutiva nei confronti dei non residenti; Visto l'art. 8, comma 2, del citato decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, che prevede l'obbligo di comunicazione all'Amministrazione finanziaria dei dati di cui al citato art. 7, con riferimento ai proventi non assoggettati ad imposta sostitutiva; Visto l'art. 11, comma 4, lettera b), del citato decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, il quale prevede che con decreto del Ministro delle finanze sono tra l'altro stabiliti il contenuto e le caratteristiche tecniche di invio delle comunicazioni da effettuare all'Amministrazione finanziaria; Visto l'art. 1 del regolamento approvato con decreto del Ministro delle finanze n. 632 del 4 dicembre 1996, nel quale vengono identificate le banche di 1 e di 2 livello; Visto, in particolare, l'art. 7, comma 1, del decreto n. 632 del 4 dicembre 1996, il quale prevede che con decreto ministeriale sono stabilite le specifiche tecniche e le relative modalita' di attuazione, delle comunicazioni, da parte delle banche di secondo livello, all'Amministrazione finanziaria, dei dati di cui alle lettere a) e b) del citato comma; Decreta: Art. 1. 1. L'abilitazione al collegamento telematico dei soggetti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), del decreto 4 dicembre 1996, n. 632, con il Ministero delle finanze viene concessa previa conferma da parte della Banca d'Italia e della Consob, che i richiedenti siano soggetti regolarmente autorizzati all'esercizio delle attivita' bancarie e/o di intermediazione mobiliare. 2. Ai fini dell'abilitazione al collegamento telematico di cui al comma 1, il Ministero delle finanze stabilisce d'intesa con la Banca d'Italia e la Consob, le modalita', il contenuto e le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati necessari.