IL MINISTRO DELLE FINANZE
 
 Visto l'art. 3, comma 168, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
 Visto  il  decreto  legislativo  1  aprile  1996,  n.  239,  recante
modificazioni  al  regime  fiscale  degli  interessi,  premi ed altri
frutti delle obbligazioni e titoli similari, pubblici e privati;
 Visto l'art. 7 del decreto legislativo 1 aprile 1996,  n.  239,  che
definisce   la   procedura   per  la  non  applicazione  dell'imposta
sostitutiva nei confronti dei non residenti;
 Visto l'art. 8, comma 2, del citato  decreto  legislativo  1  aprile
1996,    n.    239,    che   prevede   l'obbligo   di   comunicazione
all'Amministrazione finanziaria dei dati di cui al citato art. 7, con
riferimento ai proventi non assoggettati ad imposta sostitutiva;
 Visto l'art. 11, comma 4, lettera b), del citato decreto legislativo
1 aprile 1996, n. 239, il quale prevede che con decreto del  Ministro
delle   finanze   sono  tra  l'altro  stabiliti  il  contenuto  e  le
caratteristiche tecniche di invio delle comunicazioni  da  effettuare
all'Amministrazione finanziaria;
 Visto  l'art.  1  del regolamento approvato con decreto del Ministro
delle  finanze  n.  632  del  4  dicembre  1996,  nel  quale  vengono
identificate le banche di 1 e di 2 livello;
 Visto,  in  particolare, l'art. 7, comma 1, del decreto n. 632 del 4
dicembre 1996, il quale prevede che  con  decreto  ministeriale  sono
stabilite   le   specifiche  tecniche  e  le  relative  modalita'  di
attuazione, delle comunicazioni, da parte  delle  banche  di  secondo
livello,  all'Amministrazione  finanziaria,  dei  dati  di  cui  alle
lettere a) e b) del citato comma;
 
                              Decreta:
 
                               Art. 1.
 
 1. L'abilitazione al collegamento telematico  dei  soggetti  di  cui
all'art.  1,  comma  1,  lettera  b), del decreto 4 dicembre 1996, n.
632, con il Ministero delle finanze viene concessa previa conferma da
parte della Banca d'Italia e della Consob, che  i  richiedenti  siano
soggetti   regolarmente  autorizzati  all'esercizio  delle  attivita'
bancarie e/o di intermediazione mobiliare.
 2. Ai fini dell'abilitazione al collegamento telematico  di  cui  al
comma  1, il Ministero delle finanze stabilisce d'intesa con la Banca
d'Italia e la Consob, le modalita',  il  contenuto  e  le  specifiche
tecniche per la trasmissione dei dati necessari.