IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi, e successive modificazioni; Visto il regolamento per l'applicazione della predetta legge, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504; Vista la direttiva CEE del Consiglio n. 77/93/CEE, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, relativo all'attuazione della direttiva del Consiglio n. 91/683/CEE del 19 dicembre 1991, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali; Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, concernente le misure di' protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali; Vista la decisione della Commissione n. 96/724/CE del 29 novembre 1996, che modifica la decisione della Commissione n. 94/812/CE del 15 dicembre 1994, che autorizza gli Stati membri a derogare talune disposizioni della direttiva n. 77/93/CEE del Consiglio per quanto riguarda i tronchi di quercia (Quercus L.) con corteccia originari del Canada o degli Stati Uniti d'America; Considerato che l'applicazione delle misure fitosanitarie previste nel presente decreto farebbe escludere i rischi fitosanitari per l'introduzione in Italia degli organismi nocivi da quarantena; Decreta: Art. 1. In deroga a quanto previsto dall'allegato IV, parte A, sezione I, punto 3, del decreto ministeriale 31 gennaio 1996, i tronchi di quercia (Quercus L.) con corteccia originari del Canada o degli Stati Uniti d'America, sono ammessi all'importazione sino al 31 dicembre 1998. I tronchi oggetto del presente decreto devono essere introdotti nel territorio della Repubblica esclusivamente attraverso i punti di entrata di Livorno, Napoli, Ravenna e Salerno.