IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE
                       ALIMENTARI E FORESTALI
 
 Vista la legge 18 giugno 1931, n. 987, recante disposizioni  per  la
difesa  delle  piante  coltivate  e  dei  prodotti agrari dalle cause
nemiche e sui relativi servizi, e successive modificazioni;
 Visto  il  regolamento  per  l'applicazione  della  predetta  legge,
approvato  con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700, modificato con
regio decreto 2 dicembre 1937, n. 2504;
 Vista la direttiva CEE del Consiglio n. 77/93/CEE, del  21  dicembre
1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli
Stati  membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali,
e successive modificazioni;
 Visto il decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  536,  relativo
all'attuazione  della  direttiva  del  Consiglio n. 91/683/CEE del 19
dicembre  1991,  concernente   le   misure   di   protezione   contro
l'introduzione  negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed
ai prodotti vegetali;
 Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1996, concernente le misure
di' protezione contro l'introduzione e la diffusione  nel  territorio
della  Repubblica  italiana  di  organismi  nocivi  ai  vegetali o ai
prodotti vegetali;
 Vista la decisione della Commissione n. 96/724/CE  del  29  novembre
1996, che modifica la decisione della Commissione n. 94/812/CE del 15
dicembre  1994,  che  autorizza  gli  Stati  membri a derogare talune
disposizioni della direttiva n. 77/93/CEE del  Consiglio  per  quanto
riguarda  i  tronchi  di quercia (Quercus L.) con corteccia originari
del Canada o degli Stati Uniti d'America;
 Considerato che l'applicazione delle misure  fitosanitarie  previste
nel  presente  decreto  farebbe  escludere  i rischi fitosanitari per
l'introduzione in Italia degli organismi nocivi da quarantena;
 
                              Decreta:
 
                               Art. 1.
 
 In deroga a quanto previsto dall'allegato IV, parte  A,  sezione  I,
punto  3,  del  decreto  ministeriale  31  gennaio 1996, i tronchi di
quercia (Quercus L.) con corteccia originari del Canada o degli Stati
Uniti d'America, sono ammessi all'importazione sino  al  31  dicembre
1998.
 I  tronchi oggetto del presente decreto devono essere introdotti nel
territorio della Repubblica  esclusivamente  attraverso  i  punti  di
entrata di Livorno, Napoli, Ravenna e Salerno.