Agli Assessorati all'agricoltura delle regioni e delle province autonome All'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A. Div. XII All'Ente nazionale risi Alla Confederazione nazionale dei coltivatori diretti Alla Confederazione generale dell'agricoltura italiana Alla Confederazione italiana agricoltori Alla Confederazione cooperative italiane Alla Lega nazionale delle cooper- ative e mutue All'Associazione generale cooper- ative agricole All'Unione nazionale cooperative italiane All'Ente nazionale sementi elette All'Istituto sperimentale per la cerealicoltura All'Istituto sperimentale per le colture foraggere All'Unione nazionale delle ACLI - Consorzio coop. agricole All'Assoseme - Associazione italiana costitutori All'A.I.S. - Associazione italiana sementi e, per conoscenza: Alla Rappresentanza italiana presso le Comunita' europee Alla Commission Europe'enne - Di- rection Generale VI-E-3 Ai commissari di Governo presso le regioni Alla Direzione delle politiche comunitarie ed internazionali 1. Norme generali per la concessione ed il finanziamento dell'aiuto comunitario. Nel quadro dell'organizzazione comune del mercato nel settore delle sementi, la CEE ha emanato appositi regolamenti che prevedono e disciplinano la concessione di un aiuto alla produzione delle sementi certificate di talune specie al fine di garantire un equo reddito ai moltiplicatori delle sementi medesime. Detti regolamenti stabiliscono che: beneficiari dell'aiuto sono gli imprenditori agricoli moltiplicatori di sementi; l'aiuto e' concesso per le sementi raccolte nell'anno civile in cui ha inizio la campagna di commercializzazione ed e' riferito ai quantitativi di sementi ufficialmente controllate e certificate nelle categorie delle "sementi di base" e "sementi certificate"; le sementi debbono essere raccolte nel territorio nazionale a seguito di un contratto di moltiplicazione stipulato tra un imprenditore agricolo moltiplicatore di sementi o sue forme associa- tive ed un produttore selezionatore, o un responsabile della conservazione in purezza di varieta', od, ancora, direttamente, da produttore selezionatore o dal responsabile della conservazione in purezza di varieta'; la concessione dell'aiuto e' subordinata alla preventiva registrazione dei suddetti contratti e denunce di diretta moltiplicazione (di cui al punto 3.1) e, successivamente, alla presentazione di un'apposita domanda di liquidazione dell'aiuto (di cui al punto 3.2) ed anche al rispetto delle norme stabilite nel regolamento CEE 1765/92 e dell'art. 2, par. 1 del regolamento CEE 2780/92. 2. Importo dell'aiuto comunitario. Il Consiglio dei Ministri della C.E.E., per favorire la produzione di sementi certificate e incrementarne la utilizzazione, con regolamento C.E.E. 1551/95 del 29 giugno 1995 ha stabilito l'importo di detto aiuto per le sementi raccolte nel 1997 e certificate per essere commercializzate nella campagna 1997-98 (1 luglio-30 giugno), delle specie di cui all'allegato 1. L'importo dell'aiuto di cui sopra e' stato modificato dal regolamento 150/95 CEE del Consiglio CEE e dai regolamenti 157/95 CEE e 158/95 CEE della Commissione, che, a partire dal 1 febbraio 1995 hanno fissato i nuovi montanti degli aiuti nel settore delle sementi. 3. Modalita' da osservarsi per poter beneficiare dell'aiuto comunitario. Le disposizioni applicative complementari a quelle comunitarie, inerenti la concessione dell'aiuto comunitario in argomento per la campagna di commercializzazione l997-98, prevedono la seguente procedura: 3.1 Registrazione dei contratti di moltiplicazione e delle denunce di diretta moltiplicazione. I contratti di moltiplicazione e le denunce di diretta moltiplicazione previsti per le sementi raccolte nel 1997 dovranno essere inviati entro il 10 giugno 1997 per la preventiva registrazione con lettera d'accompagno raccomandata (fara' fede il timbro postale) ai seguenti indirizzi: solo per le sementi di riso, all'Ente nazionale risi, piazza Pio XI - 20123 Milano; per tutte le altre specie, all'A.I.M.A. - Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, Div. XII, via Palestro n. 81 - 00166 Roma; I suddetti contratti e denunce, devono essere accompagnati da un elenco, in duplice copia, riepilogativo dei contratti e denunce medesimi, secondo lo schema riportato nell'allegato 2 della presente circolare. L'AIMA e l'Ente nazionale risi dovranno verificare con particolare attenzione, la corrispondenza dei dati riportati nei contratti e/o nelle denunce di diretta moltiplicazione con le disposizioni applica- tive della presente circolare, nonche' la corrispondenza tra i dati riportati nei contratti e i medesimi dati trascritti negli elenchi riepilogativi. Dovranno infine registrare i predetti contratti riportando sugli elenchi riepilogativi il numero di registrazione e quindi trasmetterne una copia all'Ente nazionale sementi elette, via F. Wittgens, 4 - 20123 Milano. I contratti di moltiplicazione, le denunce di diretta moltiplicazione ed i relativi elenchi riepilogativi, non devono riportare correzioni a penna o con bianchetto se non controfirmate dagli interessati. I contratti di moltiplicazione, tra le altre notizie, dovranno contenere le seguenti precisazioni: a) cognome e nome ed indirizzo, ragione e sede sociale dei contraenti; si precisa che vengono esclusi dall'aiuto i contratti di moltiplicazione e le denunce indicanti genericamente "aziende agricole" o "eredi di alcuno", nonche' con generico riferimento a piu' contitolari dell'aiuto, es. "fratelli X", non evidenziati in domanda; b) per i contratti stipulati tra piu' contitolari dell'aiuto, la firma per accettazione del contratto deve essere apposta da tutti i contitolari dell'aiuto o dal rappresentante legale degli stessi, il cui nominativo deve essere indicato nella domanda; c) denominazione ed ubicazione dell'azienda agraria o denominazione e sede legale dell'associazione di produttori; d) estremi della licenza di produzione della impresa sementiera (rilasciata in base all'art. 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, dalla C.C.I.A.A. competente per territorio) della quale deve essere inviata una copia autenticata; e) dati catastali completi indicanti: comune, foglio di mappa, particella catastale e subalterno in cui si attua la moltiplicazione delle sementi. Per ciascuna particella deve essere indicata la superficie catastale totale e quella effettivamente investita a coltura; f) anno di raccolta nonche' presumibile quantita' totale del raccolto in natura; g) specie, varieta' (che deve risultare iscritta nel registro nazionale o nel registro comunitario entro il 10 giugno 1997) e categoria del seme impiegato; h) prezzo pattuito, condizioni della merce, nonche' modalita' di consegna e di pagamento del prodotto; i) i contratti di moltiplicazione delle sementi stipulati tra le ditte sementiere e le cooperative agricole devono essere firmati dal presidente della cooperativa e devono essere corredati dall'elenco dei soci della cooperativa che effettuano la moltiplicazione delle sementi. Detti contratti non devono coinvolgere agricoltori non soci; Poiche' l'aiuto sara' erogato direttamente ed esclusivamente alle imprese moltiplicatrici o al legale rappresentante dell'associazione di produttori, queste non potranno avvalersi della facolta' di delegare per la riscossione del medesimo aiuto le imprese selezionatrici. La denuncia di diretta moltiplicazione puo' essere presentata soltanto dalle imprese sementiere in possesso della prescritta licenza di cui all'art. 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, o dai responsabili della conservazione in purezza delle varieta', i quali attuino la moltiplicazione delle sementi sui propri terreni. Tali denunce devono contenere: l) cognome, nome e indirizzo della ditta produttrice e, nel caso di cooperative, societa', ecc. la ragione sociale; estremi della licenza di produzione, della quale deve essere inviata inoltre, una copia autentica e, per i costitutori di varieta', anche del decreto ministeriale di iscrizione della varieta' al registro; m) denominazione ed ubicazione dell'azienda agraria; n) comune, foglio di mappa, particella catastale e subalterno in cui si attua la moltiplicazione delle sementi. Per ciascuna particella deve essere indicata la superficie catastale totale e quella effettivamente investita a coltura; o) specie, varieta' (che deve risultare iscritta nel registro nazionale o nel registro comunitario entro il 10 giugno 1997), nonche' categoria del seme impiegato ed anno di raccolta; p) superficie totale coltivata destinata alla produzione delle sementi, presumibile quantita' totale del raccolto in natura e anno della raccolta. Le stesse indicazioni di cui ai punti "e" ed "n", dovranno essere fornite dagli interessati all'E.N.S.E. trasmettendo copia dei prospetti riepilogativi dei contratti di moltiplicazione, con la domanda di ammissione al controllo per l'elenco delle colture istituite per la produzione delle sementi. La non conformita' dei contratti, delle denunce di moltiplicazione e dei relativi elenchi riepilogativi alle disposizioni applicative contenute nella presente circolare, sara' motivo di non ammissione alla registrazione. 3.2 Presentazione della domanda di liquidazione del l'aiuto. L'AIMA e l'Ente nazionale risi non dovranno restitutire i contratti registrati. I moltiplicatori, ai fini del pagamento, sono tenuti a presentare a questi enti domanda di liquidazione dell'aiuto con lettera raccomandata (fara' fede il timbro postale) redatta in carta semplice e corredata delle informazioni di seguito elencate, non oltre il termine del 31 maggio 1998. Tale termine e' prorogato al 15 giugno 1998 per le sementi di riso, per dar modo agli operatori del settore di ottemperare agli obblighi previsti dal decreto ministeriale 31 ottobre 1988, relativo all'obbligo di fornire prova dell'avvenuta commercializzazione del 95% delle sementi di riso per le quali e' richiesto l'aiuto: a) cognome e nome, luogo e data di nascita e residenza, codice fiscale (e non partita IVA), preferibilmente allegato in fotocopia; nel caso di cooperative, societa', ecc., ragione e sede sociale ed, inoltre, generalita' del legale rappresentante atto a quietanzare il mandato di pagamento, generalmente l'amministratore unico per le persone fisiche, o il socio amministratore per la societa' di persone (corredando del relativo codice fiscale e certificazione antimafia degli amministratori delle societa'); b) ubicazione dell'azienda presso la quale sono state raccolte durante l'anno 1997 le sementi oggetto della domanda di aiuto; c) quantita' delle sementi certificate e prodotte, suddivise per specie e varieta', espresse in quintali con due decimali, per le quali viene richiesto l'aiuto comunitario; d) modalita' con le quali dovra' corrispondersi l'importo dell'aiuto (vaglia cambiario della Banca d'Italia, per i pagamenti disposti dall'AIMA, o assegno circolare per quelli dell'Ente nazionale risi, accreditamento in conto corrente bancario o postale: citare il numero del conto e l'ufficio interessato). Inoltre dovra' essere prodotta la seguente documentazione: 1) certificato di residenza nel caso che il richiedente sia il titolare dell'impresa; 2) certificato del tribunale o della C.C.I.A.A. da cui risultino le generalita' complete del legale rappresentante, nel caso che il richiedente sia una cooperativa, una societa' o una associazione dei produttori, ecc.; 3) certificato antimafia, validita' tre mesi utile al tempo di pagamento, secondo le norme previste dal decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490; 4) dichiarazione rilasciata dall'Ente nazionale delle sementi elette attestante l'avvenuto controllo in campo delle colture e la certificazione ufficiale dei quantitativi di sementi prodotte, con le seguenti indicazioni: nominativo della ditta selezionatrice, nome, cognome e indirizzo dell'agricoltore moltiplicatore, numero di registrazione del contratto di moltiplicazione, specie, varieta', categoria, numero e peso effettivo del lotto certificato, numero delle confezioni, indicazione della ditta selezionatrice che ha lavorato e confezionato le sementi qualora sia diversa da quella figurante sul contratto di moltiplicazione. Per le sementi raccolte in Italia ed inviate in natura in altro Paese della Comunita' europea, la dichiarazione e' rilasciata dopo l'acquisizione della prova che le sementi medesime sono state ufficialmente certificate. Le suddette dichiarazioni saranno rilasciate unicamente per le sementi prodotte nell'ambito dei contratti di moltiplicazione e delle denunce di diretta moltiplicazione preventivamente registrati presso l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo o presso l'Ente nazionale risi. 5) per le sementi di riso deve essere inoltre inviata all'Ente nazionale risi la documentazione prevista dal decreto ministeriale 31 ottobre 1988 sopra citato. La non conformita' della domanda e della relativa documentazione alle disposizioni applicative emanate con la presente circolare sara' motivo di rigetto della domanda medesima. Si fa presente che il regolamento C.E.E. n. 1686/72, modificato dal regolamento C.E.E. n. 1382/74, prevede, all'art. 3 che si versi l'ammontare dell'aiuto entro i due mesi successivi alla presentazione della domanda di liquidazione dell'aiuto di cui al punto 3.2 e comunque non oltre il 31 luglio successivo a quello del raccolto. L'AIMA e l'Ente nazionale risi sono tenuti al rispetto scrupoloso delle disposizioni applicative contenute nella presente circolare. Si pregano le associazioni e gli uffici in indirizzo di dare la massima divulgazione della presente, raccomandando agli interessati il rispetto dei termini di presentazione dei contratti e delle domande di liquidazione dell'aiuto. I servizi competenti di questo Ministero restano a disposizione per eventuali chiarimenti in merito. Il Ministro: Pinto Registrata alla Corte dei conti il 12 aprile 1997 Registro n. 1 Risorse agricole, foglio 122