Agli   Assessorati  all'agricoltura
                                  delle  regioni  e  delle   province
                                  autonome
                                  All'Azienda   di   Stato   per  gli
                                  interventi nel mercato  agricolo  -
                                  A.I.M.A.  Div. XII
                                  All'Ente nazionale risi
                                  Alla  Confederazione  nazionale dei
                                  coltivatori diretti
                                  Alla    Confederazione     generale
                                  dell'agricoltura italiana
                                  Alla     Confederazione    italiana
                                  agricoltori
                                  Alla   Confederazione   cooperative
                                  italiane
                                  Alla  Lega  nazionale delle cooper-
                                  ative e mutue
                                  All'Associazione  generale  cooper-
                                  ative agricole
                                  All'Unione   nazionale  cooperative
                                  italiane
                                  All'Ente nazionale sementi elette
                                  All'Istituto  sperimentale  per  la
                                  cerealicoltura
                                  All'Istituto  sperimentale  per  le
                                  colture foraggere
                                  All'Unione nazionale delle  ACLI  -
                                  Consorzio coop. agricole
                                  All'Assoseme     -     Associazione
                                  italiana costitutori
                                  All'A.I.S. - Associazione  italiana
                                  sementi
                                    e, per conoscenza:
                                  Alla Rappresentanza italiana presso
                                  le Comunita' europee
                                  Alla  Commission  Europe'enne - Di-
                                  rection Generale VI-E-3
                                  Ai commissari di Governo presso  le
                                  regioni
                                  Alla   Direzione   delle  politiche
                                  comunitarie ed internazionali
 
1. Norme generali per la concessione ed il  finanziamento  dell'aiuto
comunitario.
 Nel  quadro dell'organizzazione comune del mercato nel settore delle
sementi, la CEE ha  emanato  appositi  regolamenti  che  prevedono  e
disciplinano la concessione di un aiuto alla produzione delle sementi
certificate  di talune specie al fine di garantire un equo reddito ai
moltiplicatori delle sementi medesime.
 Detti regolamenti stabiliscono che:
  beneficiari    dell'aiuto    sono    gli    imprenditori   agricoli
moltiplicatori di sementi;
  l'aiuto e' concesso per le sementi raccolte nell'anno civile in cui
ha inizio la  campagna  di  commercializzazione  ed  e'  riferito  ai
quantitativi di sementi ufficialmente controllate e certificate nelle
categorie delle "sementi di base" e "sementi certificate";
  le  sementi  debbono  essere  raccolte  nel  territorio nazionale a
seguito  di  un  contratto  di  moltiplicazione  stipulato   tra   un
imprenditore  agricolo moltiplicatore di sementi o sue forme associa-
tive  ed  un  produttore  selezionatore,  o  un  responsabile   della
conservazione  in  purezza  di varieta', od, ancora, direttamente, da
produttore selezionatore o dal responsabile  della  conservazione  in
purezza di varieta';
  la   concessione   dell'aiuto   e'   subordinata   alla  preventiva
registrazione  dei  suddetti   contratti   e   denunce   di   diretta
moltiplicazione  (di  cui  al  punto  3.1)  e,  successivamente, alla
presentazione di un'apposita domanda di liquidazione  dell'aiuto  (di
cui  al  punto  3.2)  ed  anche al rispetto delle norme stabilite nel
regolamento CEE 1765/92 e dell'art.  2, par. 1  del  regolamento  CEE
2780/92.
2. Importo dell'aiuto comunitario.
 Il  Consiglio  dei Ministri della C.E.E., per favorire la produzione
di  sementi  certificate  e  incrementarne  la   utilizzazione,   con
regolamento  C.E.E. 1551/95 del 29 giugno 1995 ha stabilito l'importo
di detto aiuto per le sementi raccolte nel  1997  e  certificate  per
essere  commercializzate nella campagna 1997-98 (1 luglio-30 giugno),
delle specie di cui all'allegato 1.
 L'importo  dell'aiuto  di  cui  sopra  e'   stato   modificato   dal
regolamento 150/95 CEE del Consiglio CEE e dai regolamenti 157/95 CEE
e  158/95  CEE  della Commissione, che, a partire dal 1 febbraio 1995
hanno fissato i nuovi montanti degli aiuti nel settore delle sementi.
3.  Modalita'  da  osservarsi  per   poter   beneficiare   dell'aiuto
comunitario.
 Le  disposizioni  applicative  complementari  a  quelle comunitarie,
inerenti la concessione dell'aiuto comunitario in  argomento  per  la
campagna   di  commercializzazione  l997-98,  prevedono  la  seguente
procedura:
3.1 Registrazione dei contratti di moltiplicazione e delle    denunce
di diretta moltiplicazione.
 I   contratti   di   moltiplicazione   e   le   denunce  di  diretta
moltiplicazione previsti per le sementi raccolte  nel  1997  dovranno
essere   inviati   entro   il   10  giugno  1997  per  la  preventiva
registrazione con lettera d'accompagno raccomandata  (fara'  fede  il
timbro postale) ai seguenti indirizzi:
  solo per le sementi di riso, all'Ente nazionale risi, piazza Pio XI
- 20123 Milano;
  per  tutte le altre specie, all'A.I.M.A. - Azienda di Stato per gli
interventi nel mercato agricolo, Div. XII, via Palestro n. 81 - 00166
Roma;
 I suddetti contratti e denunce, devono  essere  accompagnati  da  un
elenco,  in  duplice  copia,  riepilogativo  dei  contratti e denunce
medesimi, secondo lo schema riportato nell'allegato 2 della  presente
circolare.
 L'AIMA  e  l'Ente nazionale risi dovranno verificare con particolare
attenzione, la corrispondenza dei dati riportati  nei  contratti  e/o
nelle denunce di diretta moltiplicazione con le disposizioni applica-
tive  della  presente circolare, nonche' la corrispondenza tra i dati
riportati nei contratti e i medesimi dati  trascritti  negli  elenchi
riepilogativi.
 Dovranno  infine  registrare  i  predetti contratti riportando sugli
elenchi  riepilogativi  il   numero   di   registrazione   e   quindi
trasmetterne  una  copia  all'Ente  nazionale  sementi elette, via F.
Wittgens, 4 - 20123 Milano.
 I   contratti   di   moltiplicazione,   le   denunce   di    diretta
moltiplicazione  ed  i  relativi  elenchi  riepilogativi,  non devono
riportare correzioni a penna o con bianchetto  se  non  controfirmate
dagli interessati.
 I  contratti  di  moltiplicazione,  tra  le  altre notizie, dovranno
contenere le seguenti precisazioni:
  a) cognome  e  nome  ed  indirizzo,  ragione  e  sede  sociale  dei
contraenti;  si precisa che vengono esclusi dall'aiuto i contratti di
moltiplicazione  e  le  denunce  indicanti   genericamente   "aziende
agricole"  o  "eredi  di  alcuno", nonche' con generico riferimento a
piu' contitolari dell'aiuto, es. "fratelli  X",  non  evidenziati  in
domanda;
  b)  per  i  contratti stipulati tra piu' contitolari dell'aiuto, la
firma per accettazione del contratto deve essere apposta da  tutti  i
contitolari  dell'aiuto  o dal rappresentante legale degli stessi, il
cui nominativo deve essere indicato nella domanda;
  c) denominazione ed ubicazione dell'azienda agraria o denominazione
e sede legale dell'associazione di produttori;
  d) estremi della licenza di  produzione  della  impresa  sementiera
(rilasciata in base all'art. 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1096,
dalla  C.C.I.A.A.  competente per territorio) della quale deve essere
inviata una copia autenticata;
  e) dati catastali completi  indicanti:  comune,  foglio  di  mappa,
particella  catastale e subalterno in cui si attua la moltiplicazione
delle sementi.  Per  ciascuna  particella  deve  essere  indicata  la
superficie  catastale  totale  e  quella  effettivamente  investita a
coltura;
  f) anno  di  raccolta  nonche'  presumibile  quantita'  totale  del
raccolto in natura;
  g)  specie,  varieta'  (che  deve  risultare  iscritta nel registro
nazionale o nel registro comunitario  entro  il  10  giugno  1997)  e
categoria del seme impiegato;
  h)  prezzo  pattuito,  condizioni della merce, nonche' modalita' di
consegna e di pagamento del prodotto;
  i) i contratti di moltiplicazione delle sementi  stipulati  tra  le
ditte  sementiere e le cooperative agricole devono essere firmati dal
presidente della cooperativa e devono  essere  corredati  dall'elenco
dei  soci  della  cooperativa che effettuano la moltiplicazione delle
sementi. Detti contratti non devono coinvolgere agricoltori non soci;
 Poiche' l'aiuto sara' erogato direttamente  ed  esclusivamente  alle
imprese  moltiplicatrici o al legale rappresentante dell'associazione
di produttori,  queste  non  potranno  avvalersi  della  facolta'  di
delegare   per   la   riscossione   del  medesimo  aiuto  le  imprese
selezionatrici.
 La  denuncia  di  diretta  moltiplicazione  puo'  essere  presentata
soltanto  dalle  imprese  sementiere  in  possesso  della  prescritta
licenza  di  cui  all'art. 2 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, o
dai responsabili della conservazione in  purezza  delle  varieta',  i
quali attuino la moltiplicazione delle sementi sui propri terreni.
 Tali denunce devono contenere:
  l) cognome, nome e indirizzo della ditta produttrice e, nel caso di
cooperative, societa', ecc. la ragione sociale; estremi della licenza
di  produzione,  della  quale  deve essere inviata inoltre, una copia
autentica e,  per  i  costitutori  di  varieta',  anche  del  decreto
ministeriale di iscrizione della varieta' al registro;
  m) denominazione ed ubicazione dell'azienda agraria;
  n)  comune,  foglio  di mappa, particella catastale e subalterno in
cui  si  attua  la  moltiplicazione  delle  sementi.   Per   ciascuna
particella  deve  essere  indicata  la  superficie catastale totale e
quella effettivamente investita a coltura;
  o) specie, varieta'  (che  deve  risultare  iscritta  nel  registro
nazionale  o  nel  registro  comunitario  entro  il  10 giugno 1997),
nonche' categoria del seme impiegato ed anno di raccolta;
  p) superficie totale  coltivata  destinata  alla  produzione  delle
sementi,  presumibile  quantita' totale del raccolto in natura e anno
della raccolta.
 Le stesse indicazioni di cui ai punti "e" ed  "n",  dovranno  essere
fornite   dagli   interessati  all'E.N.S.E.  trasmettendo  copia  dei
prospetti riepilogativi dei  contratti  di  moltiplicazione,  con  la
domanda  di  ammissione  al  controllo  per  l'elenco  delle  colture
istituite per la produzione delle sementi.
 La non conformita' dei contratti, delle denunce di moltiplicazione e
dei relativi  elenchi  riepilogativi  alle  disposizioni  applicative
contenute  nella  presente  circolare, sara' motivo di non ammissione
alla registrazione.
3.2 Presentazione della domanda di liquidazione del l'aiuto.
 L'AIMA e l'Ente nazionale risi non dovranno restitutire i  contratti
registrati.  I  moltiplicatori,  ai fini del pagamento, sono tenuti a
presentare a questi  enti  domanda  di  liquidazione  dell'aiuto  con
lettera  raccomandata (fara' fede il timbro postale) redatta in carta
semplice e corredata delle  informazioni  di  seguito  elencate,  non
oltre  il termine del 31 maggio 1998. Tale termine e' prorogato al 15
giugno 1998 per le sementi di riso, per dar modo agli  operatori  del
settore   di   ottemperare   agli   obblighi   previsti  dal  decreto
ministeriale 31 ottobre 1988, relativo all'obbligo di  fornire  prova
dell'avvenuta  commercializzazione  del 95% delle sementi di riso per
le quali e' richiesto l'aiuto:
  a) cognome e nome, luogo e data  di  nascita  e  residenza,  codice
fiscale  (e  non partita IVA), preferibilmente allegato in fotocopia;
nel caso di cooperative, societa', ecc., ragione e sede  sociale  ed,
inoltre,  generalita' del legale rappresentante atto a quietanzare il
mandato di pagamento,  generalmente  l'amministratore  unico  per  le
persone fisiche, o il socio amministratore per la societa' di persone
(corredando  del  relativo  codice fiscale e certificazione antimafia
degli amministratori delle societa');
  b) ubicazione dell'azienda presso  la  quale  sono  state  raccolte
durante l'anno 1997 le sementi oggetto della domanda di aiuto;
  c)  quantita'  delle  sementi certificate e prodotte, suddivise per
specie e varieta', espresse in quintali  con  due  decimali,  per  le
quali viene richiesto l'aiuto comunitario;
  d)   modalita'   con   le  quali  dovra'  corrispondersi  l'importo
dell'aiuto (vaglia cambiario della Banca d'Italia,  per  i  pagamenti
disposti   dall'AIMA,   o  assegno  circolare  per  quelli  dell'Ente
nazionale risi, accreditamento in conto corrente bancario o  postale:
citare il numero del conto e l'ufficio interessato).
 Inoltre dovra' essere prodotta la seguente documentazione:
  1)  certificato  di  residenza  nel  caso che il richiedente sia il
titolare dell'impresa;
  2) certificato del tribunale o della C.C.I.A.A. da cui risultino le
generalita' complete del  legale  rappresentante,  nel  caso  che  il
richiedente  sia una cooperativa, una societa' o una associazione dei
produttori, ecc.;
  3) certificato antimafia, validita' tre  mesi  utile  al  tempo  di
pagamento, secondo le norme previste dal decreto legislativo 8 agosto
1994, n. 490;
  4)  dichiarazione  rilasciata  dall'Ente  nazionale  delle  sementi
elette attestante l'avvenuto controllo in campo delle  colture  e  la
certificazione ufficiale dei quantitativi di sementi prodotte, con le
seguenti  indicazioni:   nominativo della ditta selezionatrice, nome,
cognome  e  indirizzo  dell'agricoltore  moltiplicatore,  numero   di
registrazione  del  contratto  di  moltiplicazione, specie, varieta',
categoria, numero e peso  effettivo  del  lotto  certificato,  numero
delle  confezioni,  indicazione  della  ditta  selezionatrice  che ha
lavorato e confezionato le sementi  qualora  sia  diversa  da  quella
figurante  sul contratto di moltiplicazione.  Per le sementi raccolte
in Italia ed  inviate  in  natura  in  altro  Paese  della  Comunita'
europea,  la  dichiarazione  e'  rilasciata dopo l'acquisizione della
prova che le sementi medesime sono state ufficialmente certificate.
 Le suddette  dichiarazioni  saranno  rilasciate  unicamente  per  le
sementi prodotte nell'ambito dei contratti di moltiplicazione e delle
denunce  di diretta moltiplicazione preventivamente registrati presso
l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo  o  presso
l'Ente nazionale risi.
  5)  per  le  sementi  di  riso deve essere inoltre inviata all'Ente
nazionale risi la documentazione prevista dal decreto ministeriale 31
ottobre 1988 sopra citato.
 La non conformita' della domanda  e  della  relativa  documentazione
alle disposizioni applicative emanate con la presente circolare sara'
motivo di rigetto della domanda medesima.
 Si  fa presente che il regolamento C.E.E. n. 1686/72, modificato dal
regolamento C.E.E. n. 1382/74,  prevede,  all'art.  3  che  si  versi
l'ammontare dell'aiuto entro i due mesi successivi alla presentazione
della  domanda  di  liquidazione  dell'aiuto  di  cui  al punto 3.2 e
comunque non oltre il 31 luglio successivo a quello del raccolto.
 L'AIMA e l'Ente nazionale risi sono tenuti  al  rispetto  scrupoloso
delle disposizioni applicative contenute nella presente circolare.
 Si  pregano  le  associazioni  e  gli uffici in indirizzo di dare la
massima divulgazione della presente, raccomandando  agli  interessati
il  rispetto  dei  termini  di  presentazione  dei  contratti e delle
domande di liquidazione dell'aiuto.
 I  servizi competenti di questo Ministero restano a disposizione per
eventuali chiarimenti in merito.
                                                   Il Ministro: Pinto
Registrata alla Corte dei conti il 12 aprile 1997
Registro n. 1 Risorse agricole, foglio 122