IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE
                       ALIMENTARI E FORESTALI
 Vista  la  legge 14 luglio 1965, n. 963, recante la disciplina della
pesca marittima;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968,  n.
1639, recante il regolamento di esecuzione alla predetta legge;
 Vista  la legge 17 febbraio 1982, n. 41, concernente il piano per la
razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;
 Visto  il  decreto  ministeriale  29  maggio  1992  concernente   la
disciplina della pesca dei molluschi bivalvi;
 Visto  il  decreto-legge  16  gennaio  1996,  n. 16, convertito, con
modifiche, in legge 28 febbraio 1996, n. 107;
 Visto il decreto  ministeriale  2  agosto  1996  recante  misure  in
materia  di  pesca  dei  molluschi  bivalvi  a favore dei titolari di
autorizzazione alla pesca dei molluschi bivalvi con  draga  idraulica
che   possono  dimostrare  l'effettivo  esercizio  dell'attivita'  in
parola;
 Considerato  che  nei  compartimenti  marittimi  di  Manfredonia   e
Molfetta  il  numero  delle domande presentate per ottenere il ritiro
dell'autorizzazione  alla  pesca  dei   molluschi   bivalvi   risulta
inferiore  al  limite  massimo  consentito  dall'art.  1  del decreto
ministeriale 2 agosto 1996;
 Sentito il sottocomitato molluschi che, nella seduta del  7  gennaio
1997,  ha  proposto  di dare applicazione a quanto previsto dall'art.
5, comma 1, del decreto ministeriale 2 agosto 1996:
  a)  suddividendo  i  compartimenti  marittimi  di  cui  al  decreto
ministeriale  2  agosto  1996  nelle  seguenti  fasce  a  seconda del
permanere dello stato di sofferenza della risorsa molluschi  bivalvi:
fascia  A  (San Benedetto del Tronto, Pescara, Manfredonia e Napoli);
fascia B (Termoli e Molfetta); fascia C (Castellammare di Stabia);
  b) prendendo in considerazione, in via preliminare, le domande gia'
presentate in applicazione del decreto ministeriale 2 agosto 1996;
  c)  prevedendo  un'ulteriore  fase  di  presentazione  di   domande
nell'ipotesi in cui applicando i criteri di cui alle lettere a) e b),
vi fossero ulteriori autorizzazioni da ritirare;
 Ritenuta  l'opportunita'  di  seguire  la proposta del sottocomitato
molluschi, che risponde anche ad esigenze di economia e snellezza del
procedimento amministrativo in questione, ad esclusione di  cio'  che
concerne  i  compartimenti  da inserire nelle tre fasce, comprendendo
nella fascia A, in relazione allo stato della risorsa molluschi, solo
San Benedetto del Tronto e Pescara con conseguente inserimento  nella
fascia B anche dei compartimenti di Napoli e Manfredonia;
 Sentiti  la commissione consultiva centrale per la pesca marittima e
il  comitato  per  la  conservazione  e  la  gestione  delle  risorse
biologiche  del  mare  che  nella  seduta  del 10 febbraio 1997 hanno
espresso parere favorevole all'unanimita';
                              Decreta:
                               Art. 1.
 1.  In  attuazione  di  quanto  previsto  dall'art.  5  del  decreto
ministeriale   2  agosto  1996,  le  autorizzazioni  alla  pesca  dei
molluschi bivalvi che possono  essere  ritirate  quale  differenziale
residuale  alle  procedure  di  cui  al  citato decreto ministeriale,
saranno ripartite nei  compartimenti  marittimi  di  cui  al  decreto
ministeriale  2  agosto 1996 che, in considerazione dello stato della
risorsa molluschi bivalvi, sono suddivisi nelle seguenti fasce:
  fascia A: San Benedetto del Tronto e Pescara;
  fascia B: Manfredonia, Napoli, Molfetta e Termoli;
  fascia C: Castellammare di Stabia.
 2.  Al  fine  della individuazione delle autorizzazioni da ritirare,
tra quelle per le quali e'  stata  presentata  regolare  istanza  nei
termini  stabiliti  dal  decreto  ministeriale  2  agosto 1996, i cui
titolari possono dimostrare l'effettivo esercizio  dell'attivita'  in
parola  con  l'attrezzo turbosoffiante, verra' considerata la data di
presentazione della domanda stessa, attribuendo priorita',  nel  caso
di  medesima  data  di presentazione, all'anzianita' della licenza di
draga idraulica in capo allo stesso  titolare  per  l'unita'  oggetto
dell'istanza di ammissione.
 Il  presente  decreto  e'  inviato  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione.
  Roma, 28 febbraio 1997
                                                   Il Ministro: Pinto
Registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 1997
Registro n. 1 Risorse agricole, foglio 116