IL MINISTRO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI Visto il decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, convertito con modificazioni nella legge 29 giugno 1975, n. 5; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1994, n. 760; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1993, n. 6/1993, concernente i compiti e le responsabilita' della dirigenza ai sensi del predetto decreto legislativo n. 29 del 1993; Visto il parere del Consiglio di Stato - Sezione II n. 247/96 espresso in merito alle competenze e alle deleghe per i provvedimenti ex legge 1 giugno 1939, n. 1089 e del decreto legislativo 3 gennaio 1993, n. 29, nel quale il predetto consesso ha affermato, con riguardo ai provvedimenti attribuiti all'organo di governo da "specifiche norme" anteriori all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 29 del 1993, che la competenza del Ministro puo' ritenersi tuttora radicata sempre che sia riconducibile ai poteri che il Ministro ha mantenuto per l'esercizio delle funzioni definite dal decreto legislativo n. 29 citato; Atteso che il precitato decreto legislativo n. 29 del 1993 statuisce la demarcazione tra atti di indirizzo politico amministrativo e quelli di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa; Atteso che tali atti comprendono quelli previsti da speciali norme di settore e che essi vanno ricondotti ad una delle due categorie, cosi' da rendere certa l'azione amministrativa; Ritenuto opportuno procedere, sulla base di quanto sopra, alla individuazione degli atti di competenza dell'organo politico e dei dirigenti di questo Ministero, operando a tal fine una ricognizione degli atti medesimi; Ritenuto, altresi', al fine di rendere piu' efficace l'azione amministrativa, dettare direttive per l'attribuzione di deleghe ai dirigenti centrali e periferici, da parte dei dirigenti generali; Decreta: Art. 1. 1. Ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e suc- cessive modificazioni e integrazioni, sono di competenza del Ministro per i beni culturali e ambientali gli atti di governo e di indirizzo politico amministrativo, le direttive generali ed i provvedimenti che comportano comunque responsabilita' politica, che riguardano problemi di carattere generale relativi ai rapporti istituzionali con l'estero, ivi compresa la designazione di rappresentanti dell'Amministrazione in organismi, istituzioni ed enti esteri ed internazionali, la verifica della rispondenza dell'attivita' di gestione svolta dai dirigenti alle direttive generali impartite e di avocazione ai sensi dell'art. 14, comma 3, del precitato decreto legislativo n. 29 del 1993. 2. Permangono nelle competenze del Ministro per i beni culturali e ambientali i provvedimenti attribuiti all'organo di governo da "specifiche norme", anteriori all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 29 del 1993, nel caso in cui la competenza ad adottare i citati provvedimenti e' riconducibile ai poteri che il Ministro stesso ha mantenuto per l'esercizio delle funzioni definite dal citato decreto legislativo n. 29 del 1993. 3. Nell'ambito delle funzioni di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 3 febbaio 1993, n. 29 e in applicazione di leggi speciali o di settore, sono di competenza del Ministro per i beni culturali e ambientali: a) la definizione degli obiettivi prioritari della tutela dei beni, della programmazione generale, del bilancio e la diramazione delle conseguenti direttive generali, nonche' la verifica della rispondenza dell'attivita' di gestione svolta dai dirigenti alle direttive generali impartite; b) il coordinamento, ai fini di una politica unitaria di conservazione e di valorizzazione, delle attivita' dei dirigenti generali; c) l'approvazione dei programmi e dei piani settoriali di intervento e l'autorizzazione di missioni all'estero, ove non comprese nei predetti piani e programmi; d) i provvedimenti di natura normativa e le circolari interpreta- tive di norme; e) gli atti con i quali vengono stabiliti i principi e i criteri per la erogazione di contributi; f) le convenzioni, le intese, gli accordi e gli atti similari con altre amministrazioni dello Stato e con enti pubblici e territoriali che riguardino piu' settori dell'Amministrazione; g) le determinazioni circa la copertura delle vacanze nell'organico dei dipendenti; h) le preposizioni e i trasferimenti dei dirigenti, ivi compreso il conferimento di incarichi di funzione ispettiva e di consulenza, di studio e ricerca di livello dirigenziale; i) gli atti di indirizzo relativi alla formazione e all'aggiornamento del personale; l) gli atti di riconoscimento della personalita' giuridica degli enti culturali; m) la designazione e la nomina dei rappresentanti del Ministero per i beni culturali e ambientali, in organismi, istituzioni ed enti nazionali ed internazionali; n) richieste di variazioni di bilancio, assegnazione di spese obbligatorie o impreviste, storni di fondi, destinazione delle entrate derivanti dalla tassa d'ingresso e di ogni altra entrata; o) le decisioni concernenti la concessione del patrocinio, le benemerenze, le proposte di concessione di onorificenze; p) i provvedimenti di concerto con gli altri Ministri; q) il prestito di beni culturali per mostre e manifestazioni culturali all'estero, ove non compreso nei piani e nei programmi di intervento di cui alla lettera c); r) le integrazioni degli elenchi delle bellezze naturali ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616; s) gli atti interministeriali definitivi relativi alla valutazione dell'impatto ambientale (V.I.A.) ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349; t) le decisioni su ricorsi gerarchici nei casi ammessi; u) gli affidamenti di speciali incarichi; v) l'approvazione di statuti, regolamenti, bilanci di istituti ed enti culturali sottoposti alla vigilanza del Ministero previsti dalla tabella VII allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70; z) la costituzione, modifica ed estinzione di persone giuridiche private; aa) la richiesta di pareri al Consiglio di Stato; ab) l'autorizzazione alla sottoscrizione del contratto collettivo decentrato di Ministero; ac) la presidenza o la partecipazione, riservata al Ministro, ai sensi delle leggi vigenti, a comitati e commissioni.