IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, recante: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 144, e successive modificazioni ed integrazioni, recante: "Norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni"; Viste la direttiva del 7 febbraio 1996 impartita dal Presidente del Consiglio dei Ministri all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), previa intesa con le amministrazioni regionali espressa dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per il personale dipendente dalle regioni e dagli enti regionali, e dopo aver acquisito il parere dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI) e dell'Unione delle province d'Italia (UPI); Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 551 (legge finanziaria per il 1996), e l'art. 2, comma 9, con il quale e' stata determinata in lire 2.640 miliardi, in lire 5.750 miliardi ed in lire 6.890 miliardi, rispettivamente per gli anni 1996, 1997 e 1998, la spesa relativa ai rinnovi contrattuali del personale dei comparti dei "Ministeri", delle "Aziende ed Amministrazioni dello Stato adordinamento autonomo" - con esclusione del personale dell'Ente nazionale per le strade (ANAS) - della "Scuola" e delle "Universita'"; Visto in particolare, l'art. 2, comma 11, della predetta legge n. 531/1995 che recita: "Le somme anzidette sono comprensive, per il personale civile dei Ministeri che abbiano attivato l'orario di servizio e di lavoro di cui all'art. 22 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, su cinque giornate lavorative e che non dispongono di servizi di mensa e sostitutivi, della spesa per la concessione dei buoni pasto. A tal fine per il personale soggetto a contrattazione si provvede ai sensi delle disposizioni contenute nel titolo III del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ..."; Vista la lettera prot. n. 443 del 22 gennaio 1997 (pervenuta in data 30 gennaio 1997), con la quale l'ARAN - in attuazione degli articoli 51, comma 1, e 52, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni - ha trasmesso, ai fini dell'"autorizzazione alla sottoscrizione", il "Testo concordato" il 17 gennaio 1997 dell'accordo per l'attribuzione di buoni pasto al personale con qualifica di dirigente dipendente dalle amministrazioni del comparto "Ministeri" unitamente ad una relazione dell'articolato corredata da appositi "Prospetti" redatti ai sensi degli articoli 51, comma 1, e 52, comma 3, del decreto legislativo n. 29/1993; Visto il testo dell'accordo per l'attribuzione di buoni pasto al personale con qualifica di dirigente dipendente dalle amministrazioni del comparto "Ministeri", concordato il 17 gennaio 1997 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CIDA, CISAL, UGL, USPPI, UNIONQUADRI e le organizzazioni sindacali di categoria CONFEDIR DIRSTAT, CISL/FILS/Dirigenti, CIDA/UNADIS/Ministeri, UIL/STATO/Dirigenti, CGIL/FP/Ministeri; Considerato che il predetto testo concordato non risulta in generale in contrasto con la predetta Direttiva impartita dal Presidente del Consiglio dei Ministri; Visto l'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 - come modificato dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470 e dal decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546 - il quale prevede che, ai fini della autorizzazione alla sottoscrizione, "il Governo, nei quindici giorni successivi, si pronuncia in senso positivo o negativo, tenendo conto fra l'altro degli effetti applicativi dei contratti collettivi anche decentrati relativi al precedente periodo contrattuale e della conformita' alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri"; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 14 febbraio 1997, concernente l'"Autorizzazione alla sottoscrizione" del testo concordato in precedenza citato; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 1996, con il quale il Ministro per la funzione pubblica, prof. Franco Bassanini, e' stato delegato a provvedere alla "attuazione ... del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni ..." e ad "esercitare ... ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative a tutte le materie che riguardano ... 1) Funzione pubblica"; A nome del Governo; Autorizza: Ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) alla sottoscrizione dell'allegato testo dell'accordo per la attribuzione di buoni pasto al personale con qualifica di dirigente dipendente dalle amministrazioni del comparto "Ministeri", concordato il 17 gennaio 1997 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CIDA, CISAL, UGL, USPPI, UNIONQUADRI e le organizzazioni sindacali di categoria CONFEDIR DIRSTAT, CISL/FILS/Dirigenti, CIDA/UNADIS/Ministeri, UIL/STATO/Dirigenti, CGIL/FP/Ministeri. Ai sensi dell'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, la presente autorizzazione sara' trasmessa alla Corte dei conti. Roma, 14 febbraio 1997 p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Il Ministro per la funzione pubblica Bassanini Registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 1997 Atti di Governo, registro n. 107, foglio n. 3