IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1995, con il quale e' stata recepita la direttiva 93/12/CEE relativa al tenore dello zolfo in taluni combustibili liquidi; Visto, in particolare, l'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri citato che prevede il divieto di immissione sul mercato di gasolio con contenuto di zolfo superiore a 0,2% in peso, nonche' il divieto, a decorrere dal 1 ottobre 1996, di immissione sul mercato di gasolio per autotrazione con contenuto di zolfo superiore a 0,05% in peso; Viste le richieste avanzate da alcune associazioni di categoria del settore petrolifero con le quali viene proposta, al fine di differenziare il gasolio per autotrazione da quello per riscaldamento, una colorazione del prodotto destinato al riscaldamento; Considerato che la colorazione consentira' di differenziare visivamente i due prodotti, senza alcuna implicazione di carattere fiscale e senza alterare le caratteristiche merceologiche dei prodotti stessi; Valutata l'opportunita' di accogliere la proposta in parola, viste le ragioni commerciali che la giustificano ed i vantaggi conseguibili in termini di tutela dei consumatori e prevenzione delle frodi; Ritenuto opportuno far ricorso per la colorazione a prodotti gia' utilizzati in periodi precedenti per la marcatura del gasolio, di cui siano quindi gia' note le caratteristiche tecniche, assicurando inoltre la massima flessibilita' operativa nelle fasi della distribuzione commerciale del prodotto; Visti in merito i pareri favorevoli espressi dai Ministeri delle finanze, dell'ambiente e della sanita', e le prescrizioni dettate da ciascuna amministrazione, per gli aspetti di competenza; Definita la procedura d'informazione prevista dalla direttiva 83/189/CEE e dalla legge n. 317/1986 nel settore delle norme tecniche e recepite le osservazioni avanzate al riguardo dalla Commissione europea; Decreta: Art. 1. A partire dal ventesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto, al gasolio per uso riscaldamento, con tenore di zolfo uguale o inferiore allo 0,2% ma superiore allo 0,05% in peso, dovra' essere aggiunto, prima dell'immissione in consumo, un colorante rosso avente le seguenti caratteristiche: colorante liquido della classe azoica (mono-azo) in solvente xilolico; classificato nel Colour Index - Edizione III, come SOLVENT RED 161; E1% (1cm) a 495 nm = 400 pm 5%. La concentrazione del colorante dovra' essere contenuta in un intervallo tra 2 e 4 grammi per quintale. Le analisi sulla composizione del colorante saranno eseguite dal laboratorio chimico delle dogane.