IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  14
novembre  1995, con il quale e' stata recepita la direttiva 93/12/CEE
relativa al tenore dello zolfo in taluni combustibili liquidi;
    Visto, in particolare, l'art. 3 del decreto  del  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri  citato che prevede il divieto di immissione
sul mercato di gasolio con contenuto di zolfo  superiore  a  0,2%  in
peso,  nonche'  il  divieto,  a  decorrere  dal  1  ottobre  1996, di
immissione sul mercato di gasolio per autotrazione con  contenuto  di
zolfo superiore a 0,05% in peso;
    Viste  le  richieste avanzate da alcune associazioni di categoria
del settore petrolifero con le  quali  viene  proposta,  al  fine  di
differenziare   il   gasolio   per   autotrazione   da   quello   per
riscaldamento,   una   colorazione   del   prodotto   destinato    al
riscaldamento;
    Considerato  che  la  colorazione  consentira'  di  differenziare
visivamente i due prodotti, senza alcuna  implicazione  di  carattere
fiscale  e  senza  alterare  le  caratteristiche    merceologiche dei
prodotti stessi;
    Valutata l'opportunita' di  accogliere  la  proposta  in  parola,
viste  le  ragioni  commerciali  che  la  giustificano  ed i vantaggi
conseguibili in termini di tutela dei consumatori e prevenzione delle
frodi;
    Ritenuto opportuno far ricorso per la colorazione a prodotti gia'
utilizzati in periodi precedenti per la marcatura del gasolio, di cui
siano quindi  gia'  note  le  caratteristiche  tecniche,  assicurando
inoltre   la   massima   flessibilita'  operativa  nelle  fasi  della
distribuzione commerciale del prodotto;
    Visti in merito i pareri favorevoli espressi dai Ministeri  delle
finanze, dell'ambiente e della sanita', e le  prescrizioni dettate da
ciascuna amministrazione, per gli aspetti di competenza;
    Definita  la  procedura  d'informazione  prevista dalla direttiva
83/189/CEE e dalla legge n. 317/1986 nel settore delle norme tecniche
e recepite le osservazioni avanzate  al  riguardo  dalla  Commissione
europea;
 
                              Decreta:
 
                               Art. 1.
 
    A  partire  dal ventesimo giorno successivo all'entrata in vigore
del presente decreto, al gasolio per uso riscaldamento, con tenore di
zolfo uguale o inferiore allo 0,2% ma superiore allo 0,05%  in  peso,
dovra'   essere   aggiunto,  prima  dell'immissione  in  consumo,  un
colorante rosso avente le seguenti caratteristiche:
     colorante liquido della classe azoica (mono-azo)    in  solvente
xilolico;
     classificato  nel  Colour Index - Edizione III, come SOLVENT RED
161;
     E1% (1cm)  a 495 nm = 400 pm  5%.
    La  concentrazione  del  colorante  dovra' essere contenuta in un
intervallo tra 2 e 4 grammi per quintale.
    Le analisi sulla composizione del colorante saranno eseguite  dal
laboratorio chimico delle dogane.