IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamita' naturali o avversita' atmosferiche di carattere eccezionale; Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonche' le disposizioni della stessa legge n. 590 / 1981; Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarieta' nazionale; Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamita' o avversita' atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome; Vista la richiesta di declaratoria della regione Friuli-Venezia Giulia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarieta' nazionale: piogge alluvionali dal 14 novembre 1996 al 20 novembre 1996 nella provincia di Udine; tromba d'aria 20 novembre 1996 nella provincia di Udine; gelate dal 26 dicembre 1996 al 31 dicembre 1996 nella provincia di Gorizia; gelate dal 26 dicembre 1996 al 31 dicembre 1996 nella provincia di Udine; venti impetuosi 29 dicembre 1996 nella provincia di Udine; Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali, strutture interaziendali; Decreta: E' dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali, strutture interaziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185: Gorizia: gelate dal 26 dicembre 1996 al 31 dicembre 1996 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera e) nel territorio del comune di Grado; Udine: piogge alluvionali dal 14 novembre 1996 al 20 novembre 1996 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettere b), c), d), nel territorio dei comuni di Amaro, Varmo; piogge alluvionali dal 14 novembre 1996 al 20 novembre 1996 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera e), nel territorio dei comuni di Arta Terme, Ovaro, Paularo, Tarcento, Tolmezzo, Varmo; piogge alluvionali dal 14 novembre 1996 al 20 novembre 1996 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 3, lettera a), nel territorio dei comuni di Arta Terme, Ovaro, Prato Carnico; tromba d'aria del 20 novembre 1996 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera e), nel territorio del comune di Precenicco; gelate dal 26 dicembre 1996 al 31 dicembre 1996 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera e), nel territorio dei comuni di Carlino, Latisana, Marano Lagunare; venti impetuosi del 29 dicembre 1996 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera e), nel territorio del comune di Carlino. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Roma, 16 aprile 1997 Il Ministro: Pinto