IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto   l'art.  38  della  legge  30  marzo  1981,  n.  119  (legge
finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19  della  legge
22  dicembre  1984,  n.  887  (legge finanziaria 1985), in virtu' del
quale il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare  operazioni
di   indebitamento  nel  limite  annualmente  risultante  nel  quadro
generale riassuntivo del bilancio  di  competenza,  anche  attraverso
l'emissione  di  certificati  di credito del Tesoro, con l'osservanza
delle norme contenute nel medesimo articolo;
  Visto l'art. 9  del  decreto  -  legge  20  maggio  1993,  n.  149,
convertito  nella  legge  19  luglio  1993,  n.  237,  con  cui si e'
stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro  sono
determinate  ogni caratteristica, condizione e modalita' di emissione
dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;
  Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 664, recante l'approvazione del
bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, ed in
particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si e'  stabilito  il
limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;
  Considerato  che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 18
aprile 1997 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 25.239 miliardi;
  Visti i propri decreti in data 6 e 21 marzo 1997 e 7  aprile  1997,
con  i  quali  e' stata disposta l'emissione delle prime sei tranches
dei certificati di credito del Tesoro "zero coupon" della  durata  di
ventiquattro mesi (CTZ-24) con decorrenza 14 marzo 1997 e scadenza 15
marzo 1999;
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre l'emissione di una settima tranche dei suddetti  certificati
di credito del Tesoro "zero coupon";
 Visto  il  proprio  decreto  del  24 febbraio 1994, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1994,  ed,  in  particolare,  il
secondo  comma  dell'art.  4,  ove si prevede che gli "specialisti in
titoli di Stato", i termini  del  medesimo  articolo,  hanno  accesso
esclusivo,  con  le  modalita'  stabilite dal Ministro del tesoro, ad
appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 38 della  legge  30  marzo
1981,  n. 119, e successive modificazioni, e' disposta l'emissione di
una settima tranche dei  certificati  di  credito  del  Tesoro  "zero
coupon"  (CTZ  - 24) con decorrenza 14 marzo 1997 e scadenza 15 marzo
1999, fino all'importo massimo di nominali lire  4.000  miliardi,  di
cui  al decreto ministeriale del 6 marzo 1997, citato nelle premesse,
recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.
  Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme tutte le  altre  condizioni,  caratteristiche,  prescrizioni  e
modalita'  di  emissione  stabilite dal citato decreto ministeriale 6
marzo 1997.