L MINISTRO DELL'UNIVERSITA'
                     E DELLA RICERCA SCIENTIFICA
                            E TECNOLOGICA
  Visto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione   superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto  il  regio  decreto  20  giugno  1935,  n. 1071, modifiche ed
aggiornamenti al testo unico delle leggi  sull'istruzione  superiore,
convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, disposizioni
sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312, libera inclusione  di  nuovi
insegnamenti  complementari  negli  statuti delle universita' e degli
istituti di istruzione superiore;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al  Governo  per  il
riordinamento  della  docenza  universitaria  e  relativa  fascia  di
formazione per la sperimentazione didattica e organizzativa;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, riordinamento della docenza universitaria e relativa  fascia  di
formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del
Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica;
  Vista  la  legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli
ordinamenti didattici universitari;
  Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13,  determinazione  degli  atti
amministrativi  da  adottarsi  nella forma del decreto del Presidente
della Repubblica;
  Uditi i pareri del  Consiglio  universitario  nazionale  in  merito
all'ordinamento  didattico  del  corso  di  diploma  universitario in
valutazione e controllo ambientale;
  Considerato che non esiste un apposito ordine professionale;
 Riconosciuta  la  necessita'  di  modificare  le  tabelle  I  e   II
dell'ordinamento  didattico  universitario  e  di aggiungere, dopo la
tabella XXXV del medesimo, la tabella XXXV-bis, relativa al corso  di
diploma universitario in valutazione e controllo ambientale;
                              Decreta:
                            Articolo unico
  All'elenco  delle  lauree  e  dei  diplomi  di  cui alla tabella I,
annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e'  aggiunto  il
diploma universitario in valutazione e controllo ambientale.
  La  tabella  II  annessa al predetto regio decreto e' integrata nel
senso che le facolta' di scienze ambientali e di scienze matematiche,
fisiche   e   naturali   possono   rilasciare   l'anzidetto   diploma
universitario in valutazione e controllo ambientale.
 Dopo  la  tabella XXXV, annessa al citato decreto 30 settembre 1938,
n. 1652,  e'  aggiunta  la  tabella  XXXV-bis,  relativa  al  diploma
universitario in valutazione e controllo ambientale.
  L'anzidetta   tabella  e'  allegata  al  presente  decreto  di  cui
costituisce parte integrante.
 Il presente decreto sara'  inviato  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione  e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 6 marzo 1997
                                             p. Il Ministro: Guerzoni
Registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 1997
Registro n. 1 Universita' e ricerca, foglio n. 28