IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, sulla disciplina dell'attivita' sementiera; Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la citata legge n. 1096/1971, ed in particolare l'art. 5, che prevede l'istituzione obbligatoria dei registri di varieta' appartenenti a determinate specie ortive, tra le quali figurano il cavolo broccolo (Brassica oleracea L. convar. Botrytis (L.) Alef. Var. cymosa Duch.) ed il cavolfiore (Brassica oleracea L. convar. Botrytis (L.) Alef. var. botrytis L.); Visti i risultati dei campi comparativi comunitari eseguiti in Italia nell'anno 1992, a cura dell'Ente nazionale sementi elette, ed in Francia nell'anno 1993, a cura del G.E.V.E.S, che hanno evidenziato che la specie cavolo broccolo si distingue essenzialmente dalla specie cavolfiore per la presenza di boccioli fiorali differenziati; Visti anche i risultati del campo di controllo nazionale, realizzato nel 1995 dall'Ente nazionale sementi elette, che confermano quelli dei campi comparativi comunitari; Considerato che dai risultati dei suddetti campi si e' constatato che le varieta' di cavolo broccolo indicate nel dispositivo presentano le caratteristiche della specie cavolfiore e che pertanto e' necessario modificare l'iscrizione delle stesse nei registri nazionali e di conseguenza l'ammissione nel catalogo comune delle specie di ortaggi; Considerato che occorre prevedere un congruo periodo di tempo per lo smaltimento dei cartellini gia' stampati; Sentite le associazioni di categoria interessate sui risultati delle prove e sulle modifiche da apportare ai registri nazionali; Sentito il parere della Commissione sementi, di cui all'art. 19 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, espresso nella seduta del 12 marzo 1997; Decreta: Le seguenti varieta', con i relativi sinonimi, iscritte nel registro della specie cavolo broccolo, con decreto ministeriale del 20 giugno 1977, sono cancellate dal registro medesimo ed iscritte nel registro delle varieta' della specie cavolfiore: Romanesco gennarese (sinonimo: Romanesco medio precoce); Romanesco natalino (sinonimo: Romanesco precoce); Romanesco ottobrino (sinonimo: Romanesco precocissimo); Romanesco San Giuseppe (sinonimo: Romanesco tardivo); Di Verona mezzo precoce; Di Verona precoce; Di Verona tardivo. Le relative sementi, munite di cartellino con l'indicazione della specie cavolo broccolo, potranno essere commercializzate, esclusivamente sul territorio nazionale, non oltre il secondo anno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione. Il presente decreto entrera' in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 aprile 1997 Il Ministro: Pinto Registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 1997 Registro n. 1 Risorse agricole, foglio n. 134