IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE
                       ALIMENTARI E FORESTALI
  Vista  la  legge  25  novembre  1971,  n.  1096,  sulla  disciplina
dell'attivita' sementiera;
 Vista  la  legge  20 aprile 1976, n. 195, che modifica ed integra la
citata legge n. 1096/1971, ed in particolare l'art.  5,  che  prevede
l'istituzione  obbligatoria  dei  registri di varieta' appartenenti a
determinate specie ortive, tra le quali figurano il  cavolo  broccolo
(Brassica  oleracea L. convar. Botrytis (L.) Alef. Var. cymosa Duch.)
ed il cavolfiore (Brassica oleracea L. convar.  Botrytis  (L.)  Alef.
var. botrytis L.);
  Visti  i  risultati  dei  campi  comparativi comunitari eseguiti in
Italia nell'anno 1992, a cura dell'Ente nazionale sementi elette,  ed
in   Francia   nell'anno  1993,  a  cura  del  G.E.V.E.S,  che  hanno
evidenziato che la specie cavolo broccolo si distingue essenzialmente
dalla  specie  cavolfiore  per  la  presenza  di   boccioli   fiorali
differenziati;
  Visti   anche   i  risultati  del  campo  di  controllo  nazionale,
realizzato  nel  1995  dall'Ente  nazionale   sementi   elette,   che
confermano quelli dei campi comparativi comunitari;
  Considerato  che  dai risultati dei suddetti campi si e' constatato
che  le  varieta'  di  cavolo  broccolo  indicate   nel   dispositivo
presentano  le caratteristiche della specie cavolfiore e che pertanto
e' necessario  modificare  l'iscrizione  delle  stesse  nei  registri
nazionali  e  di  conseguenza  l'ammissione nel catalogo comune delle
specie di ortaggi;
  Considerato che occorre prevedere un congruo periodo di  tempo  per
lo smaltimento dei cartellini gia' stampati;
  Sentite  le  associazioni  di  categoria  interessate sui risultati
delle prove e sulle modifiche da apportare ai registri nazionali;
  Sentito il parere della Commissione sementi,  di  cui  all'art.  19
della  legge  25 novembre 1971, n. 1096, espresso nella seduta del 12
marzo 1997;
                              Decreta:
  Le  seguenti  varieta',  con  i  relativi  sinonimi,  iscritte  nel
registro  della  specie cavolo broccolo, con decreto ministeriale del
20 giugno 1977, sono cancellate dal registro medesimo ed iscritte nel
registro delle varieta' della specie cavolfiore:
   Romanesco gennarese (sinonimo: Romanesco medio precoce);
   Romanesco natalino (sinonimo: Romanesco precoce);
   Romanesco ottobrino (sinonimo: Romanesco precocissimo);
   Romanesco San Giuseppe (sinonimo: Romanesco tardivo);
   Di Verona mezzo precoce;
   Di Verona precoce;
   Di Verona tardivo.
 Le relative sementi, munite di cartellino  con  l'indicazione  della
specie    cavolo    broccolo,   potranno   essere   commercializzate,
esclusivamente sul territorio nazionale, non oltre  il  secondo  anno
successivo  alla  data  di  pubblicazione  del presente decreto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  Il presente decreto sara' inviato  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione.
 Il  presente  decreto  entrera' in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 3 aprile 1997
                                                   Il Ministro: Pinto
Registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 1997
Registro n. 1 Risorse agricole, foglio n. 134