IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di approvazione del testo unico delle imposte sui redditi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto; Visto l'art. 3, commi da 181 a 187, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, concernente l'accertamento dei ricavi, dei compensi e del volume di affari in base ai parametri elaborati tenendo conto delle caratteristiche e delle condizioni di esercizio della specifica attivita' svolta ed identificando a tal fine, in riferimento a settori omogenei di attivita', campioni di contribuenti che hanno presentato dichiarazioni dalle quali si rilevano coerenti indici di natura economica e contabile; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 gennaio 1996, concernente l'elaborazione dei suddetti parametri per l'anno d'imposta 1995; Visto l'art. 3, comma 125, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che estende l'applicabilita' delle disposizioni di cui ai commi da 181 a 187 dell'art. 3 della citata legge n. 549 del 1995, anche per gli accertamenti relativi ai periodi di imposta 1996 e 1997 ovvero, per i contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare, per gli accertamenti relativi al secondo ed al terzo periodo d'imposta di durata pari a dodici mesi chiusi successivamente al 30 giugno 1995; Visto che, ai sensi del secondo periodo del comma 125 dell'art. 3 della legge n. 662 del 1996, per i menzionati periodi d'imposta ai parametri approvati con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 gennaio 1996 devono essere apportate modificazioni con riferimento alla voce "Valore dei beni strumentali", alla voce "Compensi" con esclusione della variabile "Spese per il personale" e al fattore di adeguamento; Visto l'art. 3, commi 126 e 127, della citata legge n. 662 del 1996 che stabilisce le modalita' di adeguamento alle risultanze dei parametri ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto nonche' la riserva di quote della capacita' operativa degli uffici delle entrate e della Guardia di finanza; Considerato che occorre provvedere alle modificazioni delle voci e del fattore di adeguamento sopra menzionati; Tenuto conto delle elaborazioni e delle valutazioni compiute sulla base dei dati in possesso dell'anagrafe tributaria desunti dalle dichiarazioni dei redditi secondo la metodologia indicata nella nota tecnica e metodologica (allegato 2); Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro delle finanze; Decreta: Art. 1. Modifiche ai parametri 1. In base alle disposizioni contenute nell'art. 3, commi da 125 a 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ai parametri approvati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 gennaio 1996 sono apportate le modifiche indicate nei seguenti articoli. 2. Le modifiche relative alle voci indicate negli articoli da 2 a 4 hanno effetto solo ai fini dell'applicazione degli indicatori di cui alle tabelle A e B contenute nell'allegato 2 al decreto indicato al comma 1.