IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,
n. 917, di approvazione del testo unico delle imposte sui redditi;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.  600,  concernente  disposizioni comuni in materia di accertamento
delle imposte sui redditi;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972,
n.  633,  concernente  l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul
valore aggiunto;
  Visto l'art. 3, commi da 181 a 187, della legge 28  dicembre  1995,
n.  549,  concernente  l'accertamento  dei ricavi, dei compensi e del
volume di affari in base ai parametri elaborati tenendo  conto  delle
caratteristiche  e  delle  condizioni  di  esercizio  della specifica
attivita' svolta ed  identificando  a  tal  fine,  in  riferimento  a
settori  omogenei  di  attivita',  campioni di contribuenti che hanno
presentato dichiarazioni dalle quali si rilevano coerenti  indici  di
natura economica e contabile;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 29
gennaio 1996, concernente l'elaborazione dei suddetti  parametri  per
l'anno d'imposta 1995;
  Visto  l'art.  3,  comma 125, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
che estende l'applicabilita' delle disposizioni di cui  ai  commi  da
181  a  187 dell'art. 3 della citata legge n. 549 del 1995, anche per
gli accertamenti relativi ai periodi di imposta 1996 e  1997  ovvero,
per  i  contribuenti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno
solare, per gli accertamenti relativi al secondo ed al terzo  periodo
d'imposta  di  durata pari a dodici mesi chiusi successivamente al 30
giugno 1995;
  Visto che, ai sensi del secondo periodo del comma 125  dell'art.  3
della  legge  n.  662 del 1996, per i menzionati periodi d'imposta ai
parametri  approvati  con  il  citato  decreto  del  Presidente   del
Consiglio  dei  Ministri  29  gennaio  1996  devono  essere apportate
modificazioni  con   riferimento   alla   voce   "Valore   dei   beni
strumentali",  alla  voce  "Compensi"  con esclusione della variabile
"Spese per il personale" e al fattore di adeguamento;
  Visto l'art. 3, commi 126 e 127, della citata legge n. 662 del 1996
che stabilisce  le  modalita'  di  adeguamento  alle  risultanze  dei
parametri ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore
aggiunto  nonche' la riserva di quote della capacita' operativa degli
uffici delle entrate e della Guardia di finanza;
  Considerato che occorre provvedere alle modificazioni delle voci  e
del fattore di adeguamento sopra menzionati;
  Tenuto  conto delle elaborazioni e delle valutazioni compiute sulla
base dei dati in  possesso  dell'anagrafe  tributaria  desunti  dalle
dichiarazioni  dei redditi secondo la metodologia indicata nella nota
tecnica e metodologica (allegato 2);
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro delle finanze;
 
                              Decreta:
                               Art. 1.
                        Modifiche ai parametri
 
  1.  In base alle disposizioni contenute nell'art. 3, commi da 125 a
127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ai parametri approvati con
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 gennaio  1996
sono apportate le modifiche indicate nei seguenti articoli.
 2.  Le modifiche relative alle voci indicate negli articoli da 2 a 4
hanno effetto solo ai fini dell'applicazione degli indicatori di  cui
alle  tabelle  A e B contenute nell'allegato 2 al decreto indicato al
comma 1.