IL DIRETTORE GENERALE
                   del Dipartimento delle entrate
  Vista  la  legge  23  dicembre  1977, n. 952, recante modificazioni
delle norme sulla registrazione degli atti da  prodursi  al  pubblico
registro  automobilistico  e  di altre norme in materia di imposta di
registro;
  Ritenuto che l'art.  1  della  citata  legge  soggetta  all'imposta
erariale  di trascrizione - da corrispondersi al momento stesso della
richiesta - le formalita' da eseguirsi presso  il  pubblico  registro
automobilistico,   richieste   in  forza  di  scritture  private  con
sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente;
  Consideratato che, ai sensi  dell'art.  2,  comma  3,  del  decreto
ministeriale  16  aprile  1987,  n. 310, attuativo delle disposizioni
contenute nell'art. 6, ultimo comma,  della  surrichiamata  legge  23
dicembre  1977,  n.  952, l'ufficio provinciale del pubblico registro
automobilistico  deve  effettuare  il  versamento  dell'imposta  alla
sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo
VIII,  capitolo  1236 dello stato di previsione delle entrate statali
del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a  quello
in cui le richieste di formalita' sono state presentate;
  Visto  il  decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, istitutivo
dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione;
  Visto l'art. 20 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.  504,
istitutivo  dell'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel
pubblico registro automobilistico;
  Considerato che per  le  imposte  di  cui  ai  sopracitati  decreti
legislativi  n.  398  del  1990  e  n.  504  del 1992 si applicano le
disposizioni previste per l'imposta erariale di trascrizione relative
alla corresponsione all'Automobile club d'Italia  ed  alle  eventuali
sanzioni in caso di omesso o ritardato pagamento;
 Tenuto  conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre
1977, n. 952, cosi' come modificato dall'art. 8-bis del decreto-legge
2 ottobre 1981, n. 546, e dalla legge di conversione 1 dicembre 1981,
n. 692, nonche' dall'art. 1 della legge 9 luglio  1990,  n.  187,  in
merito  ai  termini  previsti  per  la  richiesta  delle  formalita',
stabiliti rispettivamente in sessanta giorni per gli  atti  stipulati
in Italia e centoventi giorni per quelli formati all'estero;
  Considerato  che la non ottemperanza delle prescrizioni di cui alla
normativa suddetta comporta l'applicabilita' di sanzioni a carico del
richiedente;
  Tenuto conto del fatto che il mancato versamento delle  imposte  di
che  trattasi  entro  il  giorno  successivo  a  quello dell'avvenuta
riscossione, comporta sanzioni a carico del conservatore del pubblico
registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto  all'art.
2  della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alle disposizioni in materia
di registro, in quanto compatibili;
  Attesa, quindi, la necessita' di prevedere, nei casi di  eventi  di
carattere  eccezionale  che  impediscano  di  assolvere  nei  termini
prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilita' del ritardo
suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;
  Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498  convertito
con  modificazioni  nella  legge  28  luglio  1961, n. 770, nel testo
modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576,  e  sostituito  dalla
legge  25  ottobre  1985,  n. 925, contenente norme sulla proroga dei
termini  di  prescrizione  e  decadenza  per  il mancato o irregolare
funzionamento  degli  uffici  finanziari,  applicabili  al   pubblico
registro automobilistico;
  Viste  la  note  con  le quali la procura generale della Repubblica
presso la  corte  d'appello  di  Venezia  ha  segnalato  l'irregolare
funzionamento  dell'ufficio  del pubblico registro automobilistico di
Padova in data 21 marzo 1997 per la partecipazione del  personale  ad
assemblea  sindacale  e,  conseguentemente,  il  mancato rispetto dei
termini previsti per la liquidazione, riscossione contabilizzazione e
versamento della I.E.T., dell'A.R.I.E.T. e dell'I.P.I.;
                              Decreta:
  Per i motivi indicati nelle premesse viene  accertato  l'irregolare
funzionamento  dei  pubblici  registri automobilistici di Padova e di
Verona in data 21 marzo 1997.
 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Roma, 17 aprile 1997
                                        Il direttore generale: Romano