IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto l'art. 11, comma 15, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che
ad  integrazione  del  fondo di cui all'art. 6 della legge 10 ottobre
1975, n. 517, prevede lo stanziamento complessivo di 950 miliardi  di
lire  utilizzabili  per  la  concessione di agevolazioni finanziarie,
nella misura stabilita dal comma 16 dello stesso articolo,  a  favore
delle  societa'  promotrici di centri commerciali all'ingrosso e alle
societa'  consortili,  a  maggioranza  di  capitale   pubblico,   che
realizzino mercati agro-alimentari all'ingrosso;
 Visto  l'art. 15, comma 24, della legge 11 marzo 1988, n. 67, l'art.
3 della legge 5 luglio 1990, n. 174, l'art. 2 della legge 28 dicembre
1991, n. 421, la tabella D allegata alla legge 23 dicembre  1992,  n.
500  e  l'art.  1  della  legge  n.  421 dell'8 agosto 1996 che hanno
integrato ulteriormente il predetto fondo;
  Visto l'art. 3, commi 1 e 2, del decreto  legislativo  16  dicembre
1989,   n.  418  che  ha  soppresso,  tra  gli  altri  organismi,  la
commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge  16  maggio
1970,   n.   281,   trasferendone  le  attribuzioni  alla  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato e le regiorni  e  le  province
autonome;
  Visto  l'art.  2  della  citata legge 8 agosto 1996, n. 421, con il
quale e' stata prevista l'istituzione di  un  consorzio  obbligatorio
per  la  realizzazione e gestione del sistema informatico dei mercati
agro - alimentari all'ingrosso;
  Visto, in particolare, il comma 6 del suddetto art. 2, con il quale
al  consorzio  obbligatorio  in  questione  sono  concesse,  per   la
realizzazione   di   un  programma  di  investimenti  finalizzato  al
raggiungimento  dei  compiti  delineati  nello  stesso  art.  2,   le
agevolazioni  di  cui  all'art. 11, comma 16, della legge 28 febbraio
1986, n. 41, nella misura prevista  per  le  iniziative  ubicate  nei
territori meridionali e nel limite massimo di lire 6 miliardi;
 Vista  la  propria  deliberazione  del  21 dicembre 1988, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n.  14  del  18  gennaio  1989,  concernente
direttive per la concessione delle agevolazioni finanziarie ai centri
commerciali e ai mercati agro - alimentari all'ingrosso;
 Viste le proprie deliberazioni del 31 gennaio 1992, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 1992, e del 13 luglio 1993,
pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  175  del  28  luglio  1993,
recanti  ulteriori  indirizzi  per  la concessione delle agevolazioni
finanziarie ai centri commerciali e  ai  mercati  agro  -  alimentari
all'ingrosso;
  Ritenuta   la  necessita'  di  stabilire  specifiche  modalita'  di
concessione delle agevolazioni previste dall'art.  2  della  legge  8
agosto 1996, n. 421;
 Visto l'art. 3, comma 6, lettere c) e d), del decreto del Presidente
della  Repubblica  6  ottobre  1993,  n.  418,  recante  "Norme sugli
incarichi ai magistrati amministrativi", che dispone  il  divieto  ai
magistrati  medesimi  di  partecipare  a commissioni di collaudo e di
gara;
  Ritenuto  di  dover  ridefinire  la composizione ed i compiti delle
commissioni di cui al punto 7 della deliberazione  del  CIPE  del  31
gennaio 1992 ed al punto 3 della deliberazione del CIPE del 13 luglio
1993,  al  fine di semplificare l'iter procedurale relativo alle gare
ed alla collaudazione delle opere;
  Considerata l'opportunita' di prevedere la possibilita' di adeguare
i progetti ad eventuali nuove esigenze emerse nel corso degli  ultimi
anni  nel  settore della distribuzione e nella struttura dei consumi,
senza modificare le caratteristiche funzionali dei  mercati  inseriti
nel piano mercati;
  Considerata  altresi' la necessita' di semplificare le procedure di
erogazione dei contributi;
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo  Stato,  le  regioni  e le province autonome, riunitasi in data 23
gennaio 1997;
  Su  proposta  del  Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato;
                              Delibera:
  1. Ai fini della concessione delle agevolazioni di cui all'art. 11,
comma  16,  della  legge  28  febbraio  1986,  n.  41,  il  Consorzio
obbligatorio istituito dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, presenta al
Ministero dell'industria, del commercio e  dell'artigianato,  tramite
un  Istituto  di  credito  abilitato,  la  domanda di ammissione alle
agevolazioni corredata da un dettagliato programma di investimenti.
  Sono ammesse alle agevolazioni le spese relative alla realizzazione
della sede ed all'acquisto di  arredi  ed  attrezzature.  Per  quanto
attiene al raggiungimento dei compiti previsti dalla legge istitutiva
sono  ammesse  alle  agevolazioni  le  spese  relative allo studio di
fattibilita',  alla  progettazione   e   realizzazione   di   sistemi
informatici ed all'acquisto dell'hardware e del software.
  L'istituto  di  credito, entro novanta giorni dal ricevimento della
domanda di  ammissione,  trasmette  al  Ministero  dell'industria  le
proprie decisioni circa la domanda di finanziamento.
  Il   Ministero   dell'industria   delibera   la  concessione  delle
agevolazioni, sentita la Commissione di esperti di  cui  al  punto  2
della deliberazione del CIPE del 21 dicembre 1988.
  La realizzazione del programma di investimenti deve essere ultimata
entro  due anni dalla data di comunicazione del decreto di ammissione
alle agevolazioni. Detto termine potra' essere prorogato di  un  anno
nel caso di effettiva e motivata necessita'.
  Per quanto concerne le procedure di erogazione del contributo si fa
riferimento,   per  quanto  compatibili,  ai  punti  8  ed  11  della
deliberazione del CIPE del 21 dicembre 1988.
  L'erogazione del contributo in  conto  capitale  avviene,  dopo  la
stipula  del  contratto  di  mutuo,  in tre quote, di cui la prima e'
effettuata come anticipazione pari al 25%  del  contributo  concesso,
previa   presentazione   di   fidejussione   bancaria,  irrevocabile,
incondizionata e escutibile a prima richiesta a garanzia delle  somme
erogate;  la  seconda, pari ad un ulteriore 50%, e' effettuata previa
presentazione della dichiarazione di accertamento degli  investimenti
da  parte dell'Istituto di credito nella misura corrispondente al 50%
dell'investimento; la terza e' effettuata a  saldo,  a  completamento
dell'investimento.
  Ai  fini  dell'erogazione  a  saldo  dei  contributi, l'Istituto di
credito  accerta  la  puntuale  esecuzione  delle  opere  ammesse   a
contributo   alla   presenza   di   un   funzionario   del  Ministero
dell'industria e di uno del Ministero dei lavori pubblici,  ed  invia
una  propria  dichiarazione  di avvenuta realizzazione delle predette
opere in conformita' al programma di spesa  approvato  dal  Ministero
dell'industria, fermo restando quanto disposto dal comma 17 dell'art.
11 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.
  2.  Al  punto  6 della deliberazione del CIPE del 21 dicembre 1988,
modificato dal punto 2 della successiva deliberazione del 31  gennaio
1992,  e'  aggiunto  il  seguente comma: "Fermo restando la posizione
nella  graduatoria  del  Piano   generale   approvato   con   decreto
ministeriale  del 21 dicembre 1990 e la spesa massima ammissibile, le
societa'  consortili  che  realizzano  mercati  agro   -   alimentari
all'ingrosso ammesse alle agevolazioni possono presentare adeguamenti
dei  progetti, degli studi di fattibilita' e dei piani finanziari che
non modificano le caratteristiche funzionali della struttura valutate
ai fini dell'attribuzione del punteggio conseguito per  l'inserimento
nella graduatoria del Piano mercati".
  3. A parziale modifica del punto 7 della deliberazione del CIPE del
31   gennaio   1992,   modificata   dal   punto  3  della  successiva
deliberazione del 13 luglio 1993, le Commissioni costituite  dopo  la
data  di  pubblicazione della presente deliberazione sono composte da
due  dirigenti  del  Ministero  dell'industria  di  cui  uno,  avente
qualifica  di dirigente generale, con funzioni di presidente e da due
dirigenti  tecnici  designati  dal  Ministero  dei  lavori  pubblici.
Ciascuna  societa'  consortile dovra' designare un componente tecnico
iscritto nell'albo degli ingegneri ed architetti.
  4.  Le  societa'  consortili,  fermo  restando  il  limite  massimo
dell'importo  dei  contributi  previsto  nel  decreto di concessione,
nella  fase  di  realizzazione  dell'investimento  possono   proporre
variazioni  in corso d'opera per il miglioramento della funzionalita'
delle opere, con  esclusione  del  mero  adeguamento  dei  costi.  Le
variazioni  sono  approvate  dal Ministero dell'industria, sentita la
commissione di esperti di cui al punto 2 della deliberazione del CIPE
del 21 dicembre 1988.
  Il  programma  di  investimenti  e   l'ammontare   definitivo   dei
contributi  spettanti  verranno rideterminati con il provvedimento di
liquidazione a saldo del contributo in conto capitale. Le  somme  non
utilizzate  riaffluiranno  sulle  disponibilita' dei capitoli 8043 ed
8044 del Ministero dell'industria, in attuazione  della  disposizione
di cui all'art. 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1991, n. 421.
  5. Le operazioni di collaudo, sia finale sia in corso d'opera, sono
espletate  da  tre  tecnici di elevata e specifica qualificazione con
riferimento  alla  natura  delle  opere   nominati   dalle   societa'
consortili che realizzano i mercati agro - alimentari all'ingrosso.
  6.  Il  punto 8 della deliberazione del CIPE del 31 gennaio 1992 e'
sostituito dal seguente:
  "L'erogazione a saldo del contributo e'  effettuata  dal  Ministero
dell'industria   previo  accertamento,  da  parte  delle  commissioni
ministeriali previste dal punto 7 della deliberazione del CIPE del 31
gennaio  1992   e   successive   modificazioni,   della   regolarita'
amministrativa e della rispondenza funzionale delle opere al progetto
approvato  in  sede di concessione delle agevolazioni, fermo restando
quanto previsto dall'art. 11, comma 17, della legge 28 febbraio 1986,
n. 41".
   Roma, 30 gennaio 1997
                                       Il Presidente delegato: Ciampi
Registrata alla Corte dei conti il 13 marzo 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 360