IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto l'art. 11, comma 15, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che ad integrazione del fondo di cui all'art. 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, prevede lo stanziamento complessivo di 950 miliardi di lire utilizzabili per la concessione di agevolazioni finanziarie, nella misura stabilita dal comma 16 dello stesso articolo, a favore delle societa' promotrici di centri commerciali all'ingrosso e alle societa' consortili, a maggioranza di capitale pubblico, che realizzino mercati agro-alimentari all'ingrosso; Visto l'art. 15, comma 24, della legge 11 marzo 1988, n. 67, l'art. 3 della legge 5 luglio 1990, n. 174, l'art. 2 della legge 28 dicembre 1991, n. 421, la tabella D allegata alla legge 23 dicembre 1992, n. 500 e l'art. 1 della legge n. 421 dell'8 agosto 1996 che hanno integrato ulteriormente il predetto fondo; Visto l'art. 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418 che ha soppresso, tra gli altri organismi, la commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, trasferendone le attribuzioni alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regiorni e le province autonome; Visto l'art. 2 della citata legge 8 agosto 1996, n. 421, con il quale e' stata prevista l'istituzione di un consorzio obbligatorio per la realizzazione e gestione del sistema informatico dei mercati agro - alimentari all'ingrosso; Visto, in particolare, il comma 6 del suddetto art. 2, con il quale al consorzio obbligatorio in questione sono concesse, per la realizzazione di un programma di investimenti finalizzato al raggiungimento dei compiti delineati nello stesso art. 2, le agevolazioni di cui all'art. 11, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, nella misura prevista per le iniziative ubicate nei territori meridionali e nel limite massimo di lire 6 miliardi; Vista la propria deliberazione del 21 dicembre 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 1989, concernente direttive per la concessione delle agevolazioni finanziarie ai centri commerciali e ai mercati agro - alimentari all'ingrosso; Viste le proprie deliberazioni del 31 gennaio 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 1992, e del 13 luglio 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 1993, recanti ulteriori indirizzi per la concessione delle agevolazioni finanziarie ai centri commerciali e ai mercati agro - alimentari all'ingrosso; Ritenuta la necessita' di stabilire specifiche modalita' di concessione delle agevolazioni previste dall'art. 2 della legge 8 agosto 1996, n. 421; Visto l'art. 3, comma 6, lettere c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1993, n. 418, recante "Norme sugli incarichi ai magistrati amministrativi", che dispone il divieto ai magistrati medesimi di partecipare a commissioni di collaudo e di gara; Ritenuto di dover ridefinire la composizione ed i compiti delle commissioni di cui al punto 7 della deliberazione del CIPE del 31 gennaio 1992 ed al punto 3 della deliberazione del CIPE del 13 luglio 1993, al fine di semplificare l'iter procedurale relativo alle gare ed alla collaudazione delle opere; Considerata l'opportunita' di prevedere la possibilita' di adeguare i progetti ad eventuali nuove esigenze emerse nel corso degli ultimi anni nel settore della distribuzione e nella struttura dei consumi, senza modificare le caratteristiche funzionali dei mercati inseriti nel piano mercati; Considerata altresi' la necessita' di semplificare le procedure di erogazione dei contributi; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, riunitasi in data 23 gennaio 1997; Su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Delibera: 1. Ai fini della concessione delle agevolazioni di cui all'art. 11, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, il Consorzio obbligatorio istituito dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, presenta al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tramite un Istituto di credito abilitato, la domanda di ammissione alle agevolazioni corredata da un dettagliato programma di investimenti. Sono ammesse alle agevolazioni le spese relative alla realizzazione della sede ed all'acquisto di arredi ed attrezzature. Per quanto attiene al raggiungimento dei compiti previsti dalla legge istitutiva sono ammesse alle agevolazioni le spese relative allo studio di fattibilita', alla progettazione e realizzazione di sistemi informatici ed all'acquisto dell'hardware e del software. L'istituto di credito, entro novanta giorni dal ricevimento della domanda di ammissione, trasmette al Ministero dell'industria le proprie decisioni circa la domanda di finanziamento. Il Ministero dell'industria delibera la concessione delle agevolazioni, sentita la Commissione di esperti di cui al punto 2 della deliberazione del CIPE del 21 dicembre 1988. La realizzazione del programma di investimenti deve essere ultimata entro due anni dalla data di comunicazione del decreto di ammissione alle agevolazioni. Detto termine potra' essere prorogato di un anno nel caso di effettiva e motivata necessita'. Per quanto concerne le procedure di erogazione del contributo si fa riferimento, per quanto compatibili, ai punti 8 ed 11 della deliberazione del CIPE del 21 dicembre 1988. L'erogazione del contributo in conto capitale avviene, dopo la stipula del contratto di mutuo, in tre quote, di cui la prima e' effettuata come anticipazione pari al 25% del contributo concesso, previa presentazione di fidejussione bancaria, irrevocabile, incondizionata e escutibile a prima richiesta a garanzia delle somme erogate; la seconda, pari ad un ulteriore 50%, e' effettuata previa presentazione della dichiarazione di accertamento degli investimenti da parte dell'Istituto di credito nella misura corrispondente al 50% dell'investimento; la terza e' effettuata a saldo, a completamento dell'investimento. Ai fini dell'erogazione a saldo dei contributi, l'Istituto di credito accerta la puntuale esecuzione delle opere ammesse a contributo alla presenza di un funzionario del Ministero dell'industria e di uno del Ministero dei lavori pubblici, ed invia una propria dichiarazione di avvenuta realizzazione delle predette opere in conformita' al programma di spesa approvato dal Ministero dell'industria, fermo restando quanto disposto dal comma 17 dell'art. 11 della legge 28 febbraio 1986, n. 41. 2. Al punto 6 della deliberazione del CIPE del 21 dicembre 1988, modificato dal punto 2 della successiva deliberazione del 31 gennaio 1992, e' aggiunto il seguente comma: "Fermo restando la posizione nella graduatoria del Piano generale approvato con decreto ministeriale del 21 dicembre 1990 e la spesa massima ammissibile, le societa' consortili che realizzano mercati agro - alimentari all'ingrosso ammesse alle agevolazioni possono presentare adeguamenti dei progetti, degli studi di fattibilita' e dei piani finanziari che non modificano le caratteristiche funzionali della struttura valutate ai fini dell'attribuzione del punteggio conseguito per l'inserimento nella graduatoria del Piano mercati". 3. A parziale modifica del punto 7 della deliberazione del CIPE del 31 gennaio 1992, modificata dal punto 3 della successiva deliberazione del 13 luglio 1993, le Commissioni costituite dopo la data di pubblicazione della presente deliberazione sono composte da due dirigenti del Ministero dell'industria di cui uno, avente qualifica di dirigente generale, con funzioni di presidente e da due dirigenti tecnici designati dal Ministero dei lavori pubblici. Ciascuna societa' consortile dovra' designare un componente tecnico iscritto nell'albo degli ingegneri ed architetti. 4. Le societa' consortili, fermo restando il limite massimo dell'importo dei contributi previsto nel decreto di concessione, nella fase di realizzazione dell'investimento possono proporre variazioni in corso d'opera per il miglioramento della funzionalita' delle opere, con esclusione del mero adeguamento dei costi. Le variazioni sono approvate dal Ministero dell'industria, sentita la commissione di esperti di cui al punto 2 della deliberazione del CIPE del 21 dicembre 1988. Il programma di investimenti e l'ammontare definitivo dei contributi spettanti verranno rideterminati con il provvedimento di liquidazione a saldo del contributo in conto capitale. Le somme non utilizzate riaffluiranno sulle disponibilita' dei capitoli 8043 ed 8044 del Ministero dell'industria, in attuazione della disposizione di cui all'art. 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1991, n. 421. 5. Le operazioni di collaudo, sia finale sia in corso d'opera, sono espletate da tre tecnici di elevata e specifica qualificazione con riferimento alla natura delle opere nominati dalle societa' consortili che realizzano i mercati agro - alimentari all'ingrosso. 6. Il punto 8 della deliberazione del CIPE del 31 gennaio 1992 e' sostituito dal seguente: "L'erogazione a saldo del contributo e' effettuata dal Ministero dell'industria previo accertamento, da parte delle commissioni ministeriali previste dal punto 7 della deliberazione del CIPE del 31 gennaio 1992 e successive modificazioni, della regolarita' amministrativa e della rispondenza funzionale delle opere al progetto approvato in sede di concessione delle agevolazioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 11, comma 17, della legge 28 febbraio 1986, n. 41". Roma, 30 gennaio 1997 Il Presidente delegato: Ciampi Registrata alla Corte dei conti il 13 marzo 1997 Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 360