IL MINISTRO DELLE FINANZE
                           di concerto con
                       IL MINISTRO DEL TESORO
                                  e
                       IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Vista la legge 4 ottobre 1986, n. 657;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennai 1988 n.
43, che prevede l'istituzione del servizio di riscossione dei tributi
e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici;
 Visto il decreto del Ministro delle  finanze  in  data  28  dicembre
1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 1990;
  Visto l'art. 2, terzo comma, del citato decreto presidenziale n. 43
del 1988 il quale prevede l'emissione di un apposito decreto da parte
del  Ministro delle finanze,di concerto con il Ministro del tesoro ed
il Ministro interessato, ai  fini  dell'affidamento  al  servizio  di
riscossione dei tributi della riscossione di crediti dello Stato;
 Visto  il decreto interministeriale n. 1/8982, datato 13 marzo 1992,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223  del  22  settembre  1992,
emanato  di  concerto  tra il Ministro delle finanze, il Ministro del
tesoro e il Ministro del lavoro e della previdenza  sociale,  con  il
quale  si  autorizzava la riscossione coattiva a favore del Ministero
del lavoro e della previdenza sociale  di  un  contributo  dovuto  da
parte  delle  societa'  cooperative  non  aderenti  alle associazioni
nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo  giuridicamente
riconosciute,  per  le  spese relative alle ispezioni ordinarie nella
misura e con le modalita' stabilite dal Ministero del lavoro e  della
previdenza sociale;
  Vista  la  nota n. 4108 del 7 luglio 1994 con la quale il Ministero
del lavoro e della previdenza  sociale  -  Direzione  generale  della
cooperazione,  ha manifestato la necessita' di avvalersi del servizio
di riscossione dei tributi per la riscossione dei  contributi  dovuti
dalle  citate  societa'  cooperative e dai loro consorzi non aderenti
alle associazioni riconosciute per la promozione e lo sviluppo  della
cooperazione,  nella misura del 3 per cento annuo degli utili e dagli
stessi non spontaneamente versate;
  Considerato che nella  fattispecie  puo'  trovare  applicazione  la
procedura di riscossione coattiva prevista dal decreto del Presidente
della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  602  e  dal  decreto del
Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e conseguentemente
e' possibile affidare la riscossione ai concessionari senza l'obbligo
di cui all'art. 67 del citato decreto;
  Visto il parere n. 69 reso dalla commissione consultiva,  istituita
dall'art. 3 del citato decreto presidenziale n. 43 del 1988, espresso
nell'adunanza del 25 luglio 1995;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  La riscossione dei contributi dovuti dalle societa' cooperative
e dai loro consorzi non aderenti alle  associazioni  riconosciute  al
Ministero del lavoro e della previedenza sociale, per la promozione e
lo  sviluppo  della  cooperazione, nella misura del 3 per cento annuo
degli utili, e' effettuata mediante ruolo.
  2.  Per  la  formazione  del ruolo e per la riscossione delle somme
iscritte si  applicano  le  disposizioni  previste  dal  decreto  del
Presidente  della  Repubblica 28 gennaio 1998, n. 43, dal decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602  e  dal  decreto
del Ministro delle finanze 28 dicembre 1989.
  3.  Contro  le  risultanze  dei  ruoli  di  cui sopra e' ammesso il
ricorso entro 30 giorni dalla notifica  della  relativa  cartella  di
pagamento,  alla  direzione  regionale delle entrate territorialmente
competente.
   Roma, 18 marzo 1997
                      Il Ministro delle finanze
                                Visco
                      p. Il Ministro del tesoro
                                Pinsa
                      p. Il Ministro del lavoro
                     e della previdenza sociale
                             Gasparrini