IL MINISTRO DELLE FINANZE di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO e IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Vista la legge 4 ottobre 1986, n. 657; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennai 1988 n. 43, che prevede l'istituzione del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici; Visto il decreto del Ministro delle finanze in data 28 dicembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 1990; Visto l'art. 2, terzo comma, del citato decreto presidenziale n. 43 del 1988 il quale prevede l'emissione di un apposito decreto da parte del Ministro delle finanze,di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro interessato, ai fini dell'affidamento al servizio di riscossione dei tributi della riscossione di crediti dello Stato; Visto il decreto interministeriale n. 1/8982, datato 13 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 22 settembre 1992, emanato di concerto tra il Ministro delle finanze, il Ministro del tesoro e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con il quale si autorizzava la riscossione coattiva a favore del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di un contributo dovuto da parte delle societa' cooperative non aderenti alle associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, per le spese relative alle ispezioni ordinarie nella misura e con le modalita' stabilite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Vista la nota n. 4108 del 7 luglio 1994 con la quale il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, ha manifestato la necessita' di avvalersi del servizio di riscossione dei tributi per la riscossione dei contributi dovuti dalle citate societa' cooperative e dai loro consorzi non aderenti alle associazioni riconosciute per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura del 3 per cento annuo degli utili e dagli stessi non spontaneamente versate; Considerato che nella fattispecie puo' trovare applicazione la procedura di riscossione coattiva prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e dal decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e conseguentemente e' possibile affidare la riscossione ai concessionari senza l'obbligo di cui all'art. 67 del citato decreto; Visto il parere n. 69 reso dalla commissione consultiva, istituita dall'art. 3 del citato decreto presidenziale n. 43 del 1988, espresso nell'adunanza del 25 luglio 1995; Decreta: Art. 1. 1. La riscossione dei contributi dovuti dalle societa' cooperative e dai loro consorzi non aderenti alle associazioni riconosciute al Ministero del lavoro e della previedenza sociale, per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura del 3 per cento annuo degli utili, e' effettuata mediante ruolo. 2. Per la formazione del ruolo e per la riscossione delle somme iscritte si applicano le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1998, n. 43, dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602 e dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1989. 3. Contro le risultanze dei ruoli di cui sopra e' ammesso il ricorso entro 30 giorni dalla notifica della relativa cartella di pagamento, alla direzione regionale delle entrate territorialmente competente. Roma, 18 marzo 1997 Il Ministro delle finanze Visco p. Il Ministro del tesoro Pinsa p. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Gasparrini