IL MINISTRO DELLA SANITA'
  Visto  il  testo  unico  delle leggi sanitarie, approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
  Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con  decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
  Vista  la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visti i pareri a suo tempo espressi,  dal  Consiglio  superiore  di
sanita' in data 7 settembre 1992 e 8 giugno 1993;
  Considerato   l'orientamento   dell'Unione   europea   riguardo  le
strategie di  lotta  contro  gli  agenti  zoonotici  specifici  negli
animali;
  Considerato  che  nella  genesi  delle  tossinfezioni alimentari le
salmonelle rivestono un ruolo rilevante;
  Ravvisata la necessita' di sviluppare degli interventi di controllo
e di profilassi a partire dagli allevamenti di galline ovaiole basati
sulla profilassi igienico-sanitaria e con  l'ausilio  di  ogni  altro
mezzo disponibile;
  Ravvisata,  altresi',  la  necessita'  di  attuare dei programmi di
costante  sorveglianza  epidemiologica  su  tutti   gli   allevamenti
avicoli;
  Sentito il parere del Consiglio superiore di sanita' espresso nella
seduta del 18 dicembre 1996;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Viene  attuato  su  tutto  il territorio nazionale un programma
volontario di controllo della  salmonella  enteritidis  e  salmonella
typhimurium  negli  allevamenti  di  galline  ovaiole  destinate alla
produzione di uova da consumo.
  2. Gli  allevatori  aderenti  al  programma  devono  rispettare  le
condizioni  igienico - sanitarie ed i controlli previsti all'allegato
II.
  3. Il servizio veterinario  regionale  o  delle  province  autonome
procede  ad  un  censimento  di  tutte  le  aziende  avicole  e degli
incubatoi che operano sul territorio regionale  trasmettendo  i  dati
cumulativi al Ministero della sanita'.