IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265; Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni ed integrazioni; Visti i pareri a suo tempo espressi, dal Consiglio superiore di sanita' in data 7 settembre 1992 e 8 giugno 1993; Considerato l'orientamento dell'Unione europea riguardo le strategie di lotta contro gli agenti zoonotici specifici negli animali; Considerato che nella genesi delle tossinfezioni alimentari le salmonelle rivestono un ruolo rilevante; Ravvisata la necessita' di sviluppare degli interventi di controllo e di profilassi a partire dagli allevamenti di galline ovaiole basati sulla profilassi igienico-sanitaria e con l'ausilio di ogni altro mezzo disponibile; Ravvisata, altresi', la necessita' di attuare dei programmi di costante sorveglianza epidemiologica su tutti gli allevamenti avicoli; Sentito il parere del Consiglio superiore di sanita' espresso nella seduta del 18 dicembre 1996; Decreta: Art. 1. 1. Viene attuato su tutto il territorio nazionale un programma volontario di controllo della salmonella enteritidis e salmonella typhimurium negli allevamenti di galline ovaiole destinate alla produzione di uova da consumo. 2. Gli allevatori aderenti al programma devono rispettare le condizioni igienico - sanitarie ed i controlli previsti all'allegato II. 3. Il servizio veterinario regionale o delle province autonome procede ad un censimento di tutte le aziende avicole e degli incubatoi che operano sul territorio regionale trasmettendo i dati cumulativi al Ministero della sanita'.