IL MINISTRO DELLA SANITA'
 Visto  il  decreto  legislativo  30  giugno  1993,  n.  266, recante
riordinamento del Ministero della sanita', a norma dell'art. 1, comma
1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421,  con  particolare
riferimento all'art. 7;
 Visto  il  provvedimento  della  Commissione  unica  del  farmaco 30
dicembre 1993, pubblicato nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale  n.  306 del 31 dicembre 1993, con cui si e' proceduto alla
riclassificazione dei medicinali, ai sensi  dell'art.  8,  comma  10,
della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537, e successive modifiche ed
integrazioni;
 Visto l'art. 3, comma 2, della  legge  20  novembre  1995,  n.  490,
laddove  e'  previsto  che  qualora  il  CIPE  riscontri  casi di non
corretta applicazione dei criteri di  definizione  del  prezzo  medio
europeo,  ne  da'  comunicazione  al  Ministero  della  sanita'  e il
Ministro, con proprio decreto, puo'  disporre  il  trasferimento  dei
farmaci  oggetto dei rilievi, nella classe di cui alla lettera c) del
comma 10 dell'art. 8 della legge n. 537/1993, ovvero il  mantenimento
degli  stessi  farmaci  nelle  classi  di  cui  alle lettere a) e b),
limitandone la rimborsabilita' al livello del prezzo medio;
 Visti i rilievi del CIPE relativi ad alcune  specialita'  medicinali
con  cui,  in  conformita'  di  quanto disposto dall'art. 3, comma 2,
della precitata legge n. 490/1995,  si  comunicava  la  pubblicazione
nella  Gazzetta Ufficiale da parte delle ditte farmaceutiche titolari
di autorizzazione all'immissione in commercio  di  tali  farmaci,  di
prezzi  non  conformi  ai criteri fissati dal CIPE per la definizione
del prezzo medio;
 Visto il  decreto  n.  1236  del  28  febbraio  1997  (provvedimento
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 63 del 17
marzo 1997), con cui alcune specialita' medicinali in attuazione  del
parere  espresso dalla Commissione unica del farmaco nelle sedute del
13 dicembre 1996, 16 dicembre 1996 e 30  dicembre  1996,  sono  state
classificate in classe c), ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge
n. 490/1995;
  Considerato  che  per  mero  errore  materiale  nell'allegato  1 al
decreto citato sono stati  indicati,  per  alcune  delle  specialita'
medicinali  in  esso contenute, degli errati codici di autorizzazione
all'immissione  in  commercio  o  errate  indicazioni  relative  alle
confezioni;
  Ritenuto di dover rettificare tale errore materiale;
                              Decreta:
                               Art. 1.
 1. Nell'allegato 1 al decreto del Ministro della sanita' n. 1236 del
28  febbraio  1997  concernente:  "Riclassificazione di medicinali ai
sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 20 novembre  1995,  n.  490",
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 63 del 17
marzo 1997, vengono apportate le modifiche qui di seguito elencate:
   la riga riportante la  frase  "028557015  -  Prontobario  Colon  -
Bracco  -  sacca 400 mg" viene modificata in "028557015 - Prontobario
Colon - Bracco - sacca 400 g";
   la  riga  riportante  la frase "010495043 - Cortison Chemicetina -
Fournier Pierrel  -  1  grado  pomata  45  mg"  viene  modificata  in
"010495048 - Cortison Chemicetina - Fournier Pierrel - 1 grado pomata
3 g";
   la riga riportante la frase "029743019 - Rapifen - Janssen Cilag -
5 f 10 ml" viene modificata in "028743019 - Rapifen - Janssen Cilag -
5 f 10 ml";
   la riga riportante la frase "029744011 - Sufenta - Janssen Cilag -
iv  5  f  5  ml 50 mcg/ml" viene modificata in "028744011 - Sufenta -
Janssen Cilag - iv 5 f 5 ml 50 mcg/ml";
   la riga riportante la frase "002792036 - Premarin - Wyeth -  crema
derm  25 g" viene modificata in "002792099 - Premarin - Wyeth - crema
derm 25 g".
  2. Resta  invariata  ogni  altra  disposizione  recata  dal  citato
decreto.
 Il  presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 4 aprile 1997
                                                   Il Ministro: Bindi