Il Comitato nazionale per la  tutela  e  la  valorizzazione  delle
denominazioni  di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei
vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n.
164, esaminata la domanda intesa ad ottenere il riconoscimento  della
indicazione  geografica  tipica "Terre di Veleja", ha espresso parere
favorevole al suo accoglimento proponendo ai fini dell'emanazione del
relativo decreto ministeriale,  il  disciplinare  di  produzione  nel
testo di cui appresso.
  Le  eventuali  istanze  e controdeduzioni alla suddetta proposta di
riconoscimento ed  al  disciplinare  di  produzione  dovranno  essere
inviate  dagli  interessati  al  Ministero  delle  risorse  agricole,
alimentari e forestali -  Comitato  nazionale  per  la  tutela  e  la
valorizzazione  delle  denominazioni  di  origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini, via Sallustiana, 10 - 00187 Roma, entro
sessanta  giorni  dalla  data  della  pubblicazione  nella   Gazzetta
Ufficiale.
           Proposta del disciplinare di produzione dei vini
         ad indicazione geografica tipica "Torre di Veleja"
                               Art. 1.
   La  indicazione  geografica  tipica "Terre di Veleja" accompagnata
obbligatoriamente dalle menzioni bianco  o  rosso  o  rosato,  o  dal
riferimento  al nome di uno dei seguenti vitigni: Bervedino, Fortana,
Marsanne, Moscato e Trebbiano e' riservata ai mosti  e  ai  vini  che
rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati.
                               Art. 2.
   La  indicazione geografica tipica "Terre di Veleja" e riservata ai
seguenti vini:
    bianchi, anche nella tipologia frizzante;
    rossi, anche nella tipologia frizzante;
    rosato, anche nella tipologia frizzante.
   I vini ad indicazione geografica tipica "Terre di  Veleja"  bianco
devono   essere  ottenuti  da  uve  provenienti  da  vigneti  aventi,
nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
   Malvasia bianca di Candia  aromatica  e  Trebbiano  romagnolo  per
almeno il 60%.
   Possono  concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei
mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni  a  bacca  di  colore
analogo, raccomandati e / o autorizzati per la provincia di Piacenza,
fino ad un massimo del 40%.
   I  vini  ad  indicazione geografica tipica "Terre di Veleja" rosso
devono  essere  ottenuti  da  uve  provenienti  da  vigneti   aventi,
nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica
    Barbera e Bonarda per almeno il 70%.
   Possono  concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei
mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni  a  bacca  di  colore
analogo, raccomandati e / o autorizzati per la provincia di Piacenza,
fino ad un massimo del 30%.
   I  vini  ad indicazione geografica tipica "Terre di Veleja" rosato
devono  essere  ottenuti  da  uve  provenienti  da  vigneti   aventi,
nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:
    Barbera e Fortana per almeno il 60%.
   Possono  concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei
mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a  bacca  rossa  e  a
bacca  bianca,  raccomandati  e  /  o autorizzati per la provincia di
Piacenza, fino ad un massimo del 40%.
   La  indicazione  geografica  tipica  "Terre  di  Veleja"  con   la
specificazione  di uno dei vitigni di cui all'art. 1, e' riservata ai
mosti e ai vini ottenuti  da  uve  provenienti  da  vigneti  composti
nell'ambito aziendale, per almeno l'85 % del corrispondente vitigno.
   Possono  concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei
mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore
corrispondente, raccomandati e / o autorizzati per  la  provincia  di
Piacenza, fino ad un massimo del 15%.
   I  vini ad indicazione geografica tipica "Terre di Veleja", con la
specificazione dei vitigni di cui all'art. 1, possono essere prodotti
anche nella tipologia frizzante.
   Il vino ad indicazione geografica tipica "Terre di Veleja" moscato
puo' essere prodotto anche nella tipologia passito.
   Per i vini ad indicazione  geografica  tipica  "Terre  di  Veleja"
tipologia frizzante, e' vietata la gassificazione artificiale.
                               Art. 3.
   La  zona  di  produzione  delle  uve  atte  a  produrre  i vini ad
indicazione geografica tipica "Terre di Veleja"  di  cui  all'art.  2
rientra  nell'ambito  del  territorio  della  provincia di Piacenza e
comprende  l'intero   territorio   amministrativo   dei   comuni   di
Castell'Arquato,    Vernasca,   Lugagnano   Val   d'Arda,   Carpaneto
Piacentino, S.  Giorgio  Piacentino,  Vigolzone,  Gropparello,  Ponte
dell'Olio,  Rivergaro,  Bettola,  Coli, Bobbio e parte del territorio
amministrativo dei comuni  di  Alseno,  Gazzola,  Travo,  Piozzano  e
Pecorara.
   Tale  zona  di  produzione  e'  delimitata  dal seguente perimetro
partendo dal confine del territorio amministrativo della provincia di
Piacenza con la provincia di Parma in coincidenza  dell'incrocio  del
ponte della s.s. n. 9 via Emilia con il torrente Stirone in comune di
Alseno,  si  identifica  in senso orario con il confine provinciale e
con il torrente fino ad incontrare il confine comunale  di  Vernasca.
Si  identifica con il confine comunale dei comuni Vernasca, Lugagnano
Val d'Arda, Gropparello, Bettola, Coli e Bobbio fino ad incontrare la
delimitazione amministrativa della provincia di Piacenza  con  quella
di  Pavia  a  quota  1.000,  a  nord di Cima delle Scalette. Segue il
confine provinciale verso nord fino a quota 725 s.l.m.  in  localita'
Pian  del  Poggio  indi  abbandonando  il  confine provinciale per la
mulattiera quote 756 - 708, localita' Torrazza, Ca' dei Follini quota
510 indi con la strada a stretto transito per Ca' Bazzarri, Costalta,
Poggio Moresco sino a Ca' Aie di Sotto che corre  adiacente  la  riva
sinistra  del  torrente  Tidoncello  all'altezza  di Ca' Aie di Sotto
segue la mulattiera di Caprile sino a C. Cucoleto km 10 con la strada
permettente il passaggio di un solo convoglio indi al  km  9,  km  8,
medesima  strada,  localita' C. Franzedone al ponte sul Tidoncello di
Sevizzano quota 452 km 7,750 si devia su strada  a  stretto  transito
per  quote  472, 492, 505 Ca' Pozzo. Di seguito sempre percorrendo la
medesima strada per Sevizzano, C. Saliceto,  Casa  Casoni  e  con  la
strada che permette il passaggio di un solo convoglio l'Ardara sino a
quota  605 e per poi risalire C. Morone, C. Bole', C. Lunga, indi sul
foglio Travo 72 IV S.E.
   Sempre  sulla strada permettente il passaggio di un solo convoglio
sino a Casa Colombani, con la deviazione per  mulattiera  quota  563,
Sordello,  Paviago  e  indi  per  strada  a  stretto transito sino in
localita' C. Carre' quota 446 dove  per  breve  tratto  si  segue  il
confine  comunale lungo la sponda sinistra del Luretta verso la fonte
sino alla mulattiera che conduce a Boschi, quota 567 indi sempre  per
mulattiera per quota 621 sino a quota 554. Segue, su strada a stretto
transito  a  scendere,  sino  a Chiesa di Bobbiano, Cascina, indi per
mulattiera sino a quota 566, 608 Costa del  Grillo  e  per  strada  a
stretto transito sino all'incrocio con mulattiera per Costa del Bulla
tra  le localita' Pradello e Ca' del Bulla, quindi da Costa del Bulla
per la mulattiera sino a quota 588 incontrando  il  confine  comunale
fra Travo e Gazzola che si segue per Zucca d'Uomo, Lanera, Boffalora,
Ongareto,  Roccolo,  Palazzina, Torrazzo Comolli indi per quota 285 e
in prossimita' di quota 249 si abbandona il confine tra i comuni  per
scendere  per  breve tratto la mulattiera che conduce a Campo dei Re.
Da Campo dei Re con strada a stretto transito sino a  Monte  Raschio,
Ca'  dei  Boschi,  Boccine  di  Sopra  e  con  strada che permette il
passaggio di un solo convoglio Ca' del Dolce, Ca' Marona.
   Da Ca' Marona, verso est, lungo la strada per quota  135,  Scuole,
quota  132  C.  Polara  e  Castello  di  Rivalta  a quota 131 fino ad
incontrare il confine tra i comuni di Gazzola e di  Rivergaro.  Segue
il  confine  di  Rivergaro e si identifica con il confine comunale di
Vigolzone, di San Giorgio Piacentino,  di  Carpaneto  Piacentino,  di
Castell'Arquato  fino ad incontrare il confine comunale di Alseno. Si
identifica con esso verso nord - est fino ad incontrare la s.s. n.  9
dell'Emilia,  segue  la s.s. verso est fino al confine del territorio
amministrativo della provincia di Piacenza da dove si e' partiti".
                               Art. 4.
   Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti  destinati  alla
produzione  dei  mosti  e  dei  vini  di cui all'art. 2 devono essere
quelle tradizionali della zona.
   La produzione massima di uva per  ettaro  di  vigneto  in  coltura
specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i
vini ad indicazione geografica tipica "Terre di Veleja", anche con la
specificazione del vitigno, a tonnellate 13.
   Le   uve   destinate  alla  produzione  dei  vini  ad  indicazione
geografica tipica "Terre di Veleja"  devono  assicurare  ai  vini  un
titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:
    "Terre di Veleja" bianco 10% vol.;
    "Terre di Veleja" rosso 10,5% vol.;
    "Terre di Veleja" rosato 10% vol.;
    "Terre di Veleja" Bervedino 9,5% vol.;
    "Terre di Veleja" Trebbiano 9,5% vol.;
    "Terre di Veleja" Marsanne 10,0% vol.;
    "Terre di Veleja" Moscato 9,5% vol.:
    "Terre di Veleja" Fortana 9,5% vol.
   Nel  caso  di  annata  particolarmente  sfavorevole,  detti valori
possono essere ridotti dello 0,5%.
                               Art. 5.
   Nella vinificazione sono arnmesse  soltanto  le  pratiche  atte  a
conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.
    La  resa  massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo,
non deve essere superiore al  75%,  per  tutti  i  tipi  di  vino  ad
eccezione  del  "Terre di Veleja" moscato passito che non deve essere
superiore al 60%.
                               Art. 6.
   I  vini  ad  indicazione  geografica  tipica  "Terre  di  Veleja",
all'atto  dell'immissione  al  consumo devono avere i seguenti titoli
alcolometrici volumici totali minimi:
    "Terre di Veleja" bianco 10,5%;
    "Terre di Veleja" rosso 11,0% vol.;
    "Terre di Veleja" rosato 10,5% vol.;
    "Terre di Veleja" Bervedino 10,0% vol.;
    "Terre di Veleja" Moscato 10,0% vol.;
    "Terre di Veleja" Moscato passito 15,0% vol.;
    "Terre di Veleja" Fortana 10,0% vol.;
    "Terre di Veleja" Trebbiano 10,0% vol.;
    "Terre di Veleja" Marsanne 10,5% vol.
   Il vino "Terre di Veleja" Moscato passito deve avere un  contenuto
in zucchero minimo di 30 g / l.
                               Art. 7.
   Alla  indicazione  geografica  tipica  "Terre di Veleja" e vietata
l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel
presente disciplinare  di  produzione,  ivi  compresi  gli  aggettivi
riserva, extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.
   E'   tuttavia   consentito   l'uso  di  indicazioni  che  facciano
riferimento a nomi, ragioni sociali  e  marchi  privati  purche'  non
abbiano  significato  laudativo e non siano tali da trarre in inganno
il consumatore.
   I vini ad indicazione geografica tipica "Terre di Veleja"  possono
essere  immessi  al  consumo nei contenitori previsti dalla normativa
vigente. Tutti i vini ad  indicazione  geografica  tipica  "Terre  di
Veleja"  tipologia  frizzante  possono  essere  chiusi con il tappo a
fungo ancorato a gabbietta  metallica  tradizionalmente  usato  nella
zona di produzione.
   Ai  sensi  dell'art.  7, punto 5, della legge 10 febbraio 1992, n.
164, l'indicazione geografica tipica "Terre di  Veleja"  puo'  essere
utilizzata  come  ricaduta  per  i  vini  ottenuti da uve prodotte da
vigneti,  coltivati  nell'ambito  del   territorio   delimitato   nel
precedente  art.  3,  ed  iscritti  negli albi dei vigneti dei vini a
denominazione di origine, a condizione che i  vini  per  i  quali  si
intende  utilizzare la indicazione geografica tipica di cui trattasi,
abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al
presente disciplinare.