IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto l'art. 4, comma 25, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con legge 28 novembre 1996, n. 608, che stabilisce che il Ministro del lavoro puo' concedere al datore di lavoro acquirente di una impresa sottoposta alla procedura di amministrazione straordinaria i benefici di cui all'art. 8, comma 4, e all'art. 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei casi di accordo collettivo stipulato presso il Ministero del lavoro nell'ambito della procedura di cui all'art. 47, comma 5, della legge n. 428/1990 e delle disponibilita' previste a valere sul Fondo per l'occupazione; Visto l'art. 2, comma 29, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ha prorogato al 31 dicembre 1997 il termine per la concessione dei benefici di cui al capoverso precedente; Visto il decreto 16 novembre 1995 recante i criteri per la concessione dei benefici di cui all'art. 4, comma 25, sopra citato; Considerato che la Officine meccaniche Rino Berardi e' stata posta in data 9 aprile 1996 in amministrazione straordinaria e che il Ministero dell'industria con decreto del 12 maggio 1995 ha autorizzato l'esercizio di impresa fino alla data del 9 aprile 1996; Considerato che in data 21 novembre 1996 al Ministero del lavoro, nell'ambito della procedura di cui all'art. 47, comma 5, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e' stato stipulato un accordo tra la Officine meccaniche Rino Berardi in accomandita semplice, Berardi S.p.a., e le organizzazioni sindacali di categoria, che prevede la salvaguardia dei livelli occupazionali della Officine meccaniche Rino Berardi in accomandita semplice con la continuazione del rapporto di lavoro di centottantacinque dipendenti con Berardi S.p.a.; Vista l'istanza presentata dalla Berardi S.p.a. di Brescia in data 28 novembre 1996; Considerato che Berardi S.p.a. non ha le caratteristiche di cui all'art. 8, comma 4-bis, della legge 23 luglio 1991, n. 223; Visto il decreto del 24 dicembre 1996 relativo alla ripartizione delle ulteriori disponibilita' del Fondo per l'occupazione ed in particolare alla disponibilita' di L. 63.306.978.725 da destinare alla erogazione dei benefici previsti dall'art. 4, comma 25, della legge n. 608/1996; Visto il decreto direttoriale di impegno della somma di cui al capoverso precedente; Decreta: Art. 1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' autorizzato a corrispondere alla Berardi S.p.a. di Brescia per 185 lavoratori il cui rapporto di lavoro continua ai sensi dell'art. 47, comma 5, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, i benefici previsti dall'art. 8, comma 4, e dall'art. 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223.