IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
  Visto l'art. 4, comma 25, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito  con legge 28 novembre 1996, n. 608, che stabilisce che il
Ministro del lavoro puo' concedere al datore di lavoro acquirente  di
una    impresa   sottoposta   alla   procedura   di   amministrazione
straordinaria i benefici di cui all'art. 8, comma 4, e  all'art.  25,
comma  9,  della  legge  23  luglio 1991, n. 223, nei casi di accordo
collettivo stipulato presso il Ministero del lavoro nell'ambito della
procedura di cui all'art. 47, comma 5,  della  legge  n.  428/1990  e
delle disponibilita' previste a valere sul Fondo per l'occupazione;
  Visto l'art. 2, comma 29, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che
ha  prorogato  al  31 dicembre 1997 il termine per la concessione dei
benefici di cui al capoverso precedente;
  Visto il  decreto  16  novembre  1995  recante  i  criteri  per  la
concessione dei benefici di cui all'art. 4, comma 25, sopra citato;
  Considerato  che la Officine meccaniche Rino Berardi e' stata posta
in data 9 aprile 1996  in  amministrazione  straordinaria  e  che  il
Ministero   dell'industria   con   decreto  del  12  maggio  1995  ha
autorizzato l'esercizio di impresa fino alla data del 9 aprile 1996;
  Considerato che in data 21 novembre 1996 al Ministero  del  lavoro,
nell'ambito  della procedura di cui all'art. 47, comma 5, della legge
29 dicembre 1990, n. 428,  e'  stato  stipulato  un  accordo  tra  la
Officine  meccaniche  Rino  Berardi  in accomandita semplice, Berardi
S.p.a., e le organizzazioni sindacali di categoria,  che  prevede  la
salvaguardia dei livelli occupazionali della Officine meccaniche Rino
Berardi  in accomandita semplice con la continuazione del rapporto di
lavoro di centottantacinque dipendenti con Berardi S.p.a.;
  Vista l'istanza presentata dalla Berardi S.p.a. di Brescia in  data
28 novembre 1996;
 Considerato  che  Berardi  S.p.a.  non  ha le caratteristiche di cui
all'art. 8, comma 4-bis, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto il decreto del 24 dicembre 1996  relativo  alla  ripartizione
delle  ulteriori  disponibilita'  del  Fondo  per l'occupazione ed in
particolare alla disponibilita' di  L.  63.306.978.725  da  destinare
alla  erogazione  dei  benefici previsti dall'art. 4, comma 25, della
legge n. 608/1996;
  Visto il decreto direttoriale di impegno  della  somma  di  cui  al
capoverso precedente;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  e' autorizzato a
corrispondere alla Berardi S.p.a. di Brescia per  185  lavoratori  il
cui rapporto di lavoro continua ai sensi dell'art. 47, comma 5, della
legge  29  dicembre  1990,  n.  428, i benefici previsti dall'art. 8,
comma 4, e dall'art. 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223.