IL DIRIGENTE
capo della segreteria del Comitato  nazionale  per  la  tutela  e  la
valorizzazione  delle  denominazioni  di  origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini e responsabile del procedimento
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante  nuova  disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348,  con il quale e' stato emanato il regolamento recante disciplina
del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei
vini;
  Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere il
riconoscimento della denominazione di origine  controllata  dei  vini
"Galatina";
 Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la
valorizzazione  delle  denominazioni  di  origine e delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e  la  proposta  di
riconoscimento  della denominazione di origine controllata "Galatina"
e del relativo disciplinare  di  produzione  formulata  dal  Comitato
stesso,  pubblicati  nella  Gazzetta Ufficiale n. 138 dell'8 febbraio
1997;
  Considerato  che  non  sono  pervenute,  nei  termini  e  nei  modi
previsti,  istanze  o  controdeduzioni  da  parte  degli  interessati
avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;
  Considerato che l'art. 4 del  citato  regolamento,  concernente  la
procedura  per  il  riconoscimento  delle  denominazioni di origine e
l'approvazione  dei  disciplinari  di  produzione,  prevede  che   le
denominazioni   di   origine   vengano  riconosciute  ed  i  relativi
disciplinari  di  produzione  vengano  approvati  con   decreto   del
dirigente responsabile del procedimento;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E'  riconosciuta  la  denominazione di origine controllata dei vini
"Galatina"  ed  e'  approvato,  nel  testo   annesso,   il   relativo
disciplinare di produzione.
  Tale  denominazione  e'  riservata  ai  vini  che  rispondono  alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto  discipli  nare  di
produzione  le cui misure entrano in vigore a partire dalla vendemmia
1997.