IL MINISTRO DELL'INTERNO
                    delegato per il coordinamento
della protezione civile
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24
maggio  1996,  che  delega  le  funzioni  del   coordinamento   della
protezione  civile  di  cui  alla  legge 24 febbraio 1992, n. 225, al
Ministro dell'interno
  Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996 con il quale vengono
delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni
di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
11  febbraio  1994,  con  il  quale  e'  stato dichiarato lo stato di
emergenza nel settore dello smaltimento  dei  rifiuti  solidi  urbani
nella regione Campania fino al 30 aprile 1994;
  Vista  l'ordinanza  in  data  11  febbraio  1994,  pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 35 in data 12 febbraio 1994 con la  quale  sono
stati  disposti  interventi urgenti per fronteggiare la situazione di
emergenza determinatasi nel settore dei rifiuti solidi  urbani  nella
regione Campania ed il commissario del Governo della regione Campania
e'   stato   nominato   commissario   delegato  all'attuazione  degli
interventi stessi;
  Vista l'ordinanza in data 31 marzo 1994, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale n. 75 in data 31 marzo 1994, con la quale vengono apportate
modifiche alla precedente ordinanza dell'11 febbraio 1994;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
16 aprile 1994 con il quale lo stato di emergenza  di  cui  sopra  e'
stato  prorogato  fino  al  30  settembre  1994 ed e' stato esteso ai
rifiuti speciali;
  Vista l'ordinanza in data 16 aprile 1994, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 93 in data 16 aprile 1994, con la quale vengono estesi i
poteri conferiti al commissario del Governo  della  regione  Campania
anche al settore dei rifiuti speciali;
  Vista l'ordinanza in data 23 giugno 1994, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  n.  153  in data 2 luglio 1994, concernente integrazioni e
modifiche all'ordinanza del 31 marzo 1994;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
7  ottobre  1994,  con  il  quale  lo  stato  di  emergenza  e' stato
dichiarato a far tempo dal 6 ottobre 1994 e sino al 31 dicembre  1995
per la situazione determinatasi nel settore dei rifiuti solidi urbani
ed assimilabili, speciali e tossico-nocivi nella regione Campania;
  Vista l'ordinanza in data 7 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  n. 237 in data 10 ottobre 1994, concernente integrazioni e
modifiche  alle  precedenti  ordinanze  dirette  a  fronteggiare   la
situazione  di  emergenza determinatasi nel settore dello smaltimento
dei rifiuti nella regione Campania;
  Vista  l'ordinanza  in  data  7  novembre  1994,  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  261  in  data  8  novembre 1994, concernente
ulteriori integrazioni all'ordinanza del 31 marzo 1994;
  Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29
dicembre 1995 con il quale lo stato di  emergenza  determinatosi  nel
settore  dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili,
speciali e tossico-nocivi nella regione Campania  e'  prorogato  fino
alla  data  dell'approvazione  del piano regionale per lo smaltimento
dei rifiuti e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1996;
  Vista l'ordinanza n. 2425  del  18  marzo  1996,  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale n. 72 del 26 marzo 1996, concernente integrazioni
e modifiche alle precedenti citate ordinanze;
  Vista l'ordinanza n. 2470 del 31  ottobre  1996,  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  260  del  6  novembre 1996, con la quale, in
considerazione della sentenza della Corte costituzionale n.  127  del
14  aprile  1995  e  delle  richieste  avanzate  dal presidente della
regione Campania e dal  prefetto  di  Napoli,  sono  state  apportate
ulteriori integrazioni e modifiche alle citate ordinanze;
  Visto  il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30
dicembre 1996 con il quale lo stato di emergenza  nel  settore  dello
smaltimento  dei  rifiuti  solido-urbani  ed  assimilabili, speciali,
tossico-nocivi  nella  regione  Campania  e'  prorogato  fino  al  31
dicembre 1997;
  Vista  la  nota n. P/26767/DIS del 13 dicembre 1996 con la quale il
prefetto  di  Napoli   fornisce   un'informativa   sullo   stato   di
realizzazione  delle  discariche  poste  in essere per il superamento
della prima fase dell'emergenza gestita dal prefetto medesimo;
  Atteso  che  gli  interventi  posti  in  essere  e   le   attivita'
programmate   dal   prefetto   di  Napoli  consentiranno  di  fornire
un'autonomia di smaltimento in discarica per un periodo sufficiente a
consentire  al  commissario  delegato  -  presidente   della   giunta
regionale   della   Campania   -  di  realizzare  azioni  e  impianti
alternativi alle discariche stesse;
  Vista la nota n. 278/CD del  24  dicembre  1996  con  la  quale  il
presidente  della  giunta  regionale  della  Campania chiede, per gli
adempimenti correlati all'attuazione  del  sistema  di  recupero  dei
rifiuti,  basato  su  attivita'  quali la raccolta differenziata e la
realizzazione  di  impianti  di   valorizzazione   alternativi   alle
discariche,  una proroga dei poteri commissariali fino al 31 dicembre
1997;
  Vista la nota n. 325/CD del  31  dicembre  1996  con  la  quale  il
commissario  delegato  -  presidente  della  giunta  regionale  della
Campania - trasmette copia del piano regionale per lo smaltimento dei
rifiuti;
  Considerato  che  le   disponibilita'   assegnate   dal   Ministero
dell'ambiente  alla regione Campania per l'intervento di cui al punto
1.D del decreto del Ministro 14 luglio 1989 ammontano  a  lire  5.997
miliardi  anziche'  lire  3 miliardi, come erroneamente indicato alla
lettera b) dell'art. 8 dell'ordinanza n. 2470 del 31 ottobre 1996;
  Visto che con decreto legislativo del 5 febbraio 1997, n. 22,  sono
state  emanate nuove disposizioni in materia di rifiuti, recependo le
direttive comunitarie in materia;
  Ritenuto necessario accogliere la richiesta di proroga del prefetto
di Napoli, nella  considerazione  che  l'emergenza  discariche  possa
ritenersi conclusa entro sei mesi;
  Ritenuto,  altresi',  necessario accogliere la richiesta di proroga
del presidente della giunta regionale della Campania al fine di poter
adeguare il piano dallo stesso presentato al  decreto  legislativo  5
febbraio 1977, n. 22, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione
della  presente  ordinanza  e,  conseguentemente,  attivare le azioni
necessarie per realizzare la raccolta differenziata  ed  il  recupero
delle frazioni riutilizzabili entro il 31 dicembre 1997;
  Considerata  la  necessita'  di  dotare  degli  adeguati  strumenti
giuridico-amministrativi il presidente della giunta  regionale  della
Campania  per  accelerare  l'azione  e  non vanificare l'attivita' di
realizzazione delle discariche finora svolta dal prefetto  di  Napoli
durante la prima fase dell'emergenza;
  Considerato  che  l'azione  del  commissario  delegato - presidente
della giunta regionale della Campania - debba conformarsi ai principi
del citato  decreto  legislativo  e  pertanto  debba  essere  attuata
obbligatoriamente  la  raccolta  differenziata,  avviato  il recupero
delle materie prime, la  produzione  di  compost  e  di  combustibili
derivati   dalle  frazioni  umido  e  secco  raccolte  separatamente,
assicurato  l'impiego  di  tali  frazioni  e  prodotti  nel   sistema
industriale, al fine di ridurre le dimensioni degli impianti dedicati
ed  relativi  costi di realizzazione e di superare definitivamente il
ricorso alle discariche;
  Considerato che la realizzazione  di  nuovi  impianti  dedicati  di
combustione  dei  rifiuti e di recupero energetico degli stessi debba
essere subordinata alla effettuazione delle verifiche  sui  risultati
raggiungibili  con  le  azioni di raccolta differenziata, selezione e
recupero  nel  sistema  industriale  nonche'  all'applicazione  delle
migliori tecnologie disponibili ed assicurare le migliori prestazioni
energetiche e ambientali;
  Vista  la  nota  n.  220/SARNO/RRSSUU del 26 marzo 1997 inviata dal
prefetto di Napoli delegato;
  Acquisita  l'intesa  del  Ministero  dell'ambiente  con   nota   n.
GAB/97/7546/B9 del 14 aprile 1997;
  Acquisita  l'intesa  del presidente della regione Campania con nota
n. 28727/GAB. del 30 aprile 1997;
  Sentito  il  Ministero  del  tesoro,  bilancio   e   programmazione
economica;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.  Il  termine  di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 2425
del 18 marzo 1996 e' prorogato al 31 dicembre 1997.
  2. L'adeguamento del piano, adottato  dal  commissario  delegato  -
presidente   della   regione  -  il  31  dicembre  1996,  al  decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, deve avvenire entro un mese dalla
data di pubblicazione della presente ordinanza.
  3.  Il  commissario  delegato,   nell'espletamento   dell'incarico,
acquisisce sugli interventi l'intesa del Ministero dell'ambiente.
  4.  Ai  fini  dell'attuazione  del  piano,  il commissario delegato
dispone:
   4.1) l'attivazione, nel territorio  dei  bacini  identificati  con
legge   regionale   10  febbraio  1993,  n.  10,  aggregati  su  base
provinciale, della  raccolta  differenziata  della  carta,  plastica,
vetro,   metalli,   legno,  frazione  organica,  con  l'obiettivo  di
raggiungere per la raccolta differenziata il 10% entro il  31  luglio
1997  e  il  15%  entro il 31 dicembre 1997 e la programmazione degli
interventi   per   realizzare   l'obiettivo   minimo   di    raccolta
differenziata  del  35% nei successivi due anni. Sulla definizione di
tale  programmazione  il  commissario  acquisisce  il  parere   delle
province;
   4.2)  la  raccolta differenziata a carico dei consorzi obbligatori
per il recupero degli imballaggi per liquidi in vetro, in plastica  e
metallo,  ed il recupero dei contenitori medesimi nei limiti previsti
dal  decreto-legge  9  settembre  1988,  n.  397,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  9  novembre  1988,  n.  475  e  dopo la
soppressione di questi a carico del Consorzio nazionale imballaggi di
cui all'art. 41 del decreto legislativo 5 febbraio 1997,  n.  22.  In
caso  di  mancato adempimento di tali obblighi da parte dei consorzi,
il  commissario   dispone   che   i   soggetti   responsabili   della
distribuzione  delle  merci  e  dei  beni  di  consumo  applichino il
deposito cauzionale obbligatorio sui contenitori per liquidi;
   4.3) obblighi a carico dei detentori  di  imballaggi  secondari  e
terziari,  cosi'  come  definiti  dall'art.  35  del  citato  decreto
legislativo, di provvedere al loro reimpiego, recupero o riciclaggio,
direttamente ovvero avvalendosi di soggetti autorizzati ivi  compresi
i servizi di raccolta differenziata dei bacini;
   4.4)  divieti  a  carico  dei  detentori di imballaggi secondari e
terziari di conferirli, per lo smaltimento, ai  servizi  di  gestione
dei rifiuti solido-urbani;
   4.5)  divieti  a  carico  dei  comuni  o  dei  loro consorzi e dei
soggetti  gestori  dei  servizi  di  procedere  allo  smaltimento  di
imballaggi secondari e terziari;
   4.6) la realizzazione, all'interno dei rispettivi bacini singoli o
aggregati,  degli  impianti  di  selezione  e  preparazione di carta,
plastica, vetro, metalli, legno, degli impianti per la produzione  di
compost  da  frazione  organica  selezionata da rifiuti urbani, degli
impianti per la produzione di combustibile da rifiuti urbani;
   4.7) la verifica delle possibilita'  di  recupero  delle  frazioni
valorizzabili,  di  cui al precedente punto 4.6, da parte del sistema
industriale anche mediante gli accordi di programma di  cui  all'art.
22, comma 11, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;
   4.8)  la  definizione  di contratti della durata massima di cinque
anni, per il recupero finale delle  frazioni  recuperate  di  cui  al
precedente  punto  4.6,  nel  rispetto  delle  migliori condizioni di
economicita';
   4.9) l'utilizzazione degli impianti di compostaggio di Polla e  S.
Maria   Capua   Vetere  riservandoli  preferibilmente  alla  frazione
organica umida raccolta separatamente, nonche'  alle  altre  frazioni
organiche selezionate;
   4.10)  la  realizzazione  di  impianti  dedicati di combustione di
rifiuti e di recupero energetico dagli stessi.
  5. La  realizzazione  degli  impianti  dedicati  di  combustione  e
recupero energetico di cui al punto 4.10 e' subordinata alla verifica
dei  risultati  conseguibili con l'attuazione di tutti gli interventi
di cui al precedente comma 4, punti  da  1  a  9,  e  all'intesa  dei
Ministri  dell'ambiente  e  dell'industria.  La realizzazione di tali
impianti deve prevedere l'applicazione delle migliori tecnologie  che
assicurino  le  piu'  elevate  prestazioni  energetiche  ed il minore
impatto sull'ambiente ed e' subordinata alla valutazione  di  impatto
ambientale.
  6.  Il commissario delegato, presidente della regione Campania, per
l'attuazione degli interventi di cui ai precedenti punti 4.1,  4.6  e
4.8,  puo'  avvalersi  della collaborazione dei legali rappresentanti
dei consorzi di cui all'art. 6  della  legge  regionale  10  febbraio
1993,  n.  10.  Per gli interventi di cui al punto 4.1 il commissario
puo' altresi' avvalersi della collaborazione dei sindaci  dei  comuni
capoluogo di provincia.
  7.  Il  commissario  delegato,  presidente  della regione Campania,
provvede all'approvazione dei progetti utilizzando le deroghe di  cui
all'art.   2   dell'ordinanza   n.  2470  del  31  ottobre  1996,  ed
all'autorizzazione all'esercizio degli  impianti,  qualora  cio'  sia
previsto  dagli  articoli  27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22. In particolare, l'approvazione dei progetti da parte del
commissario delegato sostituisce  ad  ogni  effetto,  visti,  pareri,
autorizzazioni  e  concessioni  di  organi  regionali,  provinciali e
comunali  e  costituisce,  ove  occorra,  variante   allo   strumento
urbanistico   comunale   e  comporta  la  dichiarazione  di  pubblica
utilita', urgenza ed indifferibilita' dei lavori.
  8. Il commissario  delegato,  presidente  della  regione  Campania,
provvede  all'attivazione  degli impianti pubblici di trattamento dei
fanghi provenienti da impianti di depurazione esistenti,  approvando,
se  del  caso,  progetti di modifica e completamento e autorizzandone
l'esercizio.
  9. Il commissario delegato - presidente della  regione  Campania  -
concorre con le risorse di cui al successivo art. 6 agli investimenti
di  cui  al  comma  4, punti 4.1, 4.6, e al comma 8. Gli impianti una
volta realizzati vengono trasferiti alle  amministrazioni  competenti
che   provvederanno   alla   gestione   ordinaria   con   le  proprie
disponibilita'.