IL MINISTRO DELL'INTERNO delegato per il coordinamento della protezione civile Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996 con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 febbraio 1994, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella regione Campania fino al 30 aprile 1994; Vista l'ordinanza in data 11 febbraio 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 35 in data 12 febbraio 1994 con la quale sono stati disposti interventi urgenti per fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi nel settore dei rifiuti solidi urbani nella regione Campania ed il commissario del Governo della regione Campania e' stato nominato commissario delegato all'attuazione degli interventi stessi; Vista l'ordinanza in data 31 marzo 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 75 in data 31 marzo 1994, con la quale vengono apportate modifiche alla precedente ordinanza dell'11 febbraio 1994; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 aprile 1994 con il quale lo stato di emergenza di cui sopra e' stato prorogato fino al 30 settembre 1994 ed e' stato esteso ai rifiuti speciali; Vista l'ordinanza in data 16 aprile 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 93 in data 16 aprile 1994, con la quale vengono estesi i poteri conferiti al commissario del Governo della regione Campania anche al settore dei rifiuti speciali; Vista l'ordinanza in data 23 giugno 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 153 in data 2 luglio 1994, concernente integrazioni e modifiche all'ordinanza del 31 marzo 1994; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 7 ottobre 1994, con il quale lo stato di emergenza e' stato dichiarato a far tempo dal 6 ottobre 1994 e sino al 31 dicembre 1995 per la situazione determinatasi nel settore dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili, speciali e tossico-nocivi nella regione Campania; Vista l'ordinanza in data 7 ottobre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 237 in data 10 ottobre 1994, concernente integrazioni e modifiche alle precedenti ordinanze dirette a fronteggiare la situazione di emergenza determinatasi nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania; Vista l'ordinanza in data 7 novembre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 261 in data 8 novembre 1994, concernente ulteriori integrazioni all'ordinanza del 31 marzo 1994; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 1995 con il quale lo stato di emergenza determinatosi nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili, speciali e tossico-nocivi nella regione Campania e' prorogato fino alla data dell'approvazione del piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1996; Vista l'ordinanza n. 2425 del 18 marzo 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 26 marzo 1996, concernente integrazioni e modifiche alle precedenti citate ordinanze; Vista l'ordinanza n. 2470 del 31 ottobre 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 260 del 6 novembre 1996, con la quale, in considerazione della sentenza della Corte costituzionale n. 127 del 14 aprile 1995 e delle richieste avanzate dal presidente della regione Campania e dal prefetto di Napoli, sono state apportate ulteriori integrazioni e modifiche alle citate ordinanze; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 1996 con il quale lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti solido-urbani ed assimilabili, speciali, tossico-nocivi nella regione Campania e' prorogato fino al 31 dicembre 1997; Vista la nota n. P/26767/DIS del 13 dicembre 1996 con la quale il prefetto di Napoli fornisce un'informativa sullo stato di realizzazione delle discariche poste in essere per il superamento della prima fase dell'emergenza gestita dal prefetto medesimo; Atteso che gli interventi posti in essere e le attivita' programmate dal prefetto di Napoli consentiranno di fornire un'autonomia di smaltimento in discarica per un periodo sufficiente a consentire al commissario delegato - presidente della giunta regionale della Campania - di realizzare azioni e impianti alternativi alle discariche stesse; Vista la nota n. 278/CD del 24 dicembre 1996 con la quale il presidente della giunta regionale della Campania chiede, per gli adempimenti correlati all'attuazione del sistema di recupero dei rifiuti, basato su attivita' quali la raccolta differenziata e la realizzazione di impianti di valorizzazione alternativi alle discariche, una proroga dei poteri commissariali fino al 31 dicembre 1997; Vista la nota n. 325/CD del 31 dicembre 1996 con la quale il commissario delegato - presidente della giunta regionale della Campania - trasmette copia del piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti; Considerato che le disponibilita' assegnate dal Ministero dell'ambiente alla regione Campania per l'intervento di cui al punto 1.D del decreto del Ministro 14 luglio 1989 ammontano a lire 5.997 miliardi anziche' lire 3 miliardi, come erroneamente indicato alla lettera b) dell'art. 8 dell'ordinanza n. 2470 del 31 ottobre 1996; Visto che con decreto legislativo del 5 febbraio 1997, n. 22, sono state emanate nuove disposizioni in materia di rifiuti, recependo le direttive comunitarie in materia; Ritenuto necessario accogliere la richiesta di proroga del prefetto di Napoli, nella considerazione che l'emergenza discariche possa ritenersi conclusa entro sei mesi; Ritenuto, altresi', necessario accogliere la richiesta di proroga del presidente della giunta regionale della Campania al fine di poter adeguare il piano dallo stesso presentato al decreto legislativo 5 febbraio 1977, n. 22, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e, conseguentemente, attivare le azioni necessarie per realizzare la raccolta differenziata ed il recupero delle frazioni riutilizzabili entro il 31 dicembre 1997; Considerata la necessita' di dotare degli adeguati strumenti giuridico-amministrativi il presidente della giunta regionale della Campania per accelerare l'azione e non vanificare l'attivita' di realizzazione delle discariche finora svolta dal prefetto di Napoli durante la prima fase dell'emergenza; Considerato che l'azione del commissario delegato - presidente della giunta regionale della Campania - debba conformarsi ai principi del citato decreto legislativo e pertanto debba essere attuata obbligatoriamente la raccolta differenziata, avviato il recupero delle materie prime, la produzione di compost e di combustibili derivati dalle frazioni umido e secco raccolte separatamente, assicurato l'impiego di tali frazioni e prodotti nel sistema industriale, al fine di ridurre le dimensioni degli impianti dedicati ed relativi costi di realizzazione e di superare definitivamente il ricorso alle discariche; Considerato che la realizzazione di nuovi impianti dedicati di combustione dei rifiuti e di recupero energetico degli stessi debba essere subordinata alla effettuazione delle verifiche sui risultati raggiungibili con le azioni di raccolta differenziata, selezione e recupero nel sistema industriale nonche' all'applicazione delle migliori tecnologie disponibili ed assicurare le migliori prestazioni energetiche e ambientali; Vista la nota n. 220/SARNO/RRSSUU del 26 marzo 1997 inviata dal prefetto di Napoli delegato; Acquisita l'intesa del Ministero dell'ambiente con nota n. GAB/97/7546/B9 del 14 aprile 1997; Acquisita l'intesa del presidente della regione Campania con nota n. 28727/GAB. del 30 aprile 1997; Sentito il Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica; Dispone: Art. 1. 1. Il termine di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 2425 del 18 marzo 1996 e' prorogato al 31 dicembre 1997. 2. L'adeguamento del piano, adottato dal commissario delegato - presidente della regione - il 31 dicembre 1996, al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, deve avvenire entro un mese dalla data di pubblicazione della presente ordinanza. 3. Il commissario delegato, nell'espletamento dell'incarico, acquisisce sugli interventi l'intesa del Ministero dell'ambiente. 4. Ai fini dell'attuazione del piano, il commissario delegato dispone: 4.1) l'attivazione, nel territorio dei bacini identificati con legge regionale 10 febbraio 1993, n. 10, aggregati su base provinciale, della raccolta differenziata della carta, plastica, vetro, metalli, legno, frazione organica, con l'obiettivo di raggiungere per la raccolta differenziata il 10% entro il 31 luglio 1997 e il 15% entro il 31 dicembre 1997 e la programmazione degli interventi per realizzare l'obiettivo minimo di raccolta differenziata del 35% nei successivi due anni. Sulla definizione di tale programmazione il commissario acquisisce il parere delle province; 4.2) la raccolta differenziata a carico dei consorzi obbligatori per il recupero degli imballaggi per liquidi in vetro, in plastica e metallo, ed il recupero dei contenitori medesimi nei limiti previsti dal decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475 e dopo la soppressione di questi a carico del Consorzio nazionale imballaggi di cui all'art. 41 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. In caso di mancato adempimento di tali obblighi da parte dei consorzi, il commissario dispone che i soggetti responsabili della distribuzione delle merci e dei beni di consumo applichino il deposito cauzionale obbligatorio sui contenitori per liquidi; 4.3) obblighi a carico dei detentori di imballaggi secondari e terziari, cosi' come definiti dall'art. 35 del citato decreto legislativo, di provvedere al loro reimpiego, recupero o riciclaggio, direttamente ovvero avvalendosi di soggetti autorizzati ivi compresi i servizi di raccolta differenziata dei bacini; 4.4) divieti a carico dei detentori di imballaggi secondari e terziari di conferirli, per lo smaltimento, ai servizi di gestione dei rifiuti solido-urbani; 4.5) divieti a carico dei comuni o dei loro consorzi e dei soggetti gestori dei servizi di procedere allo smaltimento di imballaggi secondari e terziari; 4.6) la realizzazione, all'interno dei rispettivi bacini singoli o aggregati, degli impianti di selezione e preparazione di carta, plastica, vetro, metalli, legno, degli impianti per la produzione di compost da frazione organica selezionata da rifiuti urbani, degli impianti per la produzione di combustibile da rifiuti urbani; 4.7) la verifica delle possibilita' di recupero delle frazioni valorizzabili, di cui al precedente punto 4.6, da parte del sistema industriale anche mediante gli accordi di programma di cui all'art. 22, comma 11, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22; 4.8) la definizione di contratti della durata massima di cinque anni, per il recupero finale delle frazioni recuperate di cui al precedente punto 4.6, nel rispetto delle migliori condizioni di economicita'; 4.9) l'utilizzazione degli impianti di compostaggio di Polla e S. Maria Capua Vetere riservandoli preferibilmente alla frazione organica umida raccolta separatamente, nonche' alle altre frazioni organiche selezionate; 4.10) la realizzazione di impianti dedicati di combustione di rifiuti e di recupero energetico dagli stessi. 5. La realizzazione degli impianti dedicati di combustione e recupero energetico di cui al punto 4.10 e' subordinata alla verifica dei risultati conseguibili con l'attuazione di tutti gli interventi di cui al precedente comma 4, punti da 1 a 9, e all'intesa dei Ministri dell'ambiente e dell'industria. La realizzazione di tali impianti deve prevedere l'applicazione delle migliori tecnologie che assicurino le piu' elevate prestazioni energetiche ed il minore impatto sull'ambiente ed e' subordinata alla valutazione di impatto ambientale. 6. Il commissario delegato, presidente della regione Campania, per l'attuazione degli interventi di cui ai precedenti punti 4.1, 4.6 e 4.8, puo' avvalersi della collaborazione dei legali rappresentanti dei consorzi di cui all'art. 6 della legge regionale 10 febbraio 1993, n. 10. Per gli interventi di cui al punto 4.1 il commissario puo' altresi' avvalersi della collaborazione dei sindaci dei comuni capoluogo di provincia. 7. Il commissario delegato, presidente della regione Campania, provvede all'approvazione dei progetti utilizzando le deroghe di cui all'art. 2 dell'ordinanza n. 2470 del 31 ottobre 1996, ed all'autorizzazione all'esercizio degli impianti, qualora cio' sia previsto dagli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. In particolare, l'approvazione dei progetti da parte del commissario delegato sostituisce ad ogni effetto, visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale e comporta la dichiarazione di pubblica utilita', urgenza ed indifferibilita' dei lavori. 8. Il commissario delegato, presidente della regione Campania, provvede all'attivazione degli impianti pubblici di trattamento dei fanghi provenienti da impianti di depurazione esistenti, approvando, se del caso, progetti di modifica e completamento e autorizzandone l'esercizio. 9. Il commissario delegato - presidente della regione Campania - concorre con le risorse di cui al successivo art. 6 agli investimenti di cui al comma 4, punti 4.1, 4.6, e al comma 8. Gli impianti una volta realizzati vengono trasferiti alle amministrazioni competenti che provvederanno alla gestione ordinaria con le proprie disponibilita'.