IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto  l'art.  2,  commi  203,  204, 205, 206, 207, 209 e 214 della
legge 28 dicembre  1996,  n.  662,  che,  al  fine  di  regolare  gli
interventi  che  coinvolgono una molteplicita' di soggetti pubblici e
privati e che comportano attivita' decisionali complesse, nonche'  la
gestione  unitaria delle risorse finanziarie, prevede la possibilita'
di attivare specifici strumenti di  programmazione  negoziata  quali:
intese istituzionali di programma, accordi di programma quadro, patti
territoriali,   contratti   di  programma  e  contratti  d'area,  che
implicano decisioni istituzionali  e  risorse  finanziarie  a  carico
delle  amministrazioni  statali, regionali e delle province autonome,
nonche' degli enti locali;
  Ritenuto che gli interventi  di  cui  al  comma  208  del  medesimo
articolo, concernenti le modalita' per l'individuazione, da parte del
CIPE,  delle  aree  nelle  quali  sono  concesse agevolazioni fiscali
dirette ad attrarre investimenti in attivita' produttive e a favorire
lo sviluppo delle stesse attivita', debbono essere definiti alla luce
delle intese che verranno raggiunte in sede comunitaria;
  Visto l'art. 1, comma 78 della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59 di delega  al  Governo  per  il
conferimento  di  funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali,
per  la   riforma   della   pubblica   amministrazione   e   per   la
semplificazione amministrativa che prevede:
    a)  all'art. 1, comma 2, per le regioni e per le autonomie locali
la potesta' e la responsabilita'  dello  svolgimento  delle  funzioni
amministrative  relativamente  agli  interessi  ed  allo sviluppo del
territorio regionale e delle comunita' locali;
    b) all'art. 3, comma 1, lettera  c),  il  coordinamento  in  sede
regionale,  delle  procedure  e  degli  strumenti  di  raccordo  e di
cooperazione   strutturale   e   funzionale   che    consentano    la
collaborazione  e  l'azione  coordinata  tra  enti locali, regione ed
amministrazione centrale;
    c) all'art. 4, commi 3 e 4, lettera  c),  l'individuazione  della
regione  come  momento  decisionale in grado di assicurare livelli di
responsabilita' e  unicita',  efficienza,  omogeneita'  ed  autonomia
organizzativa;
  Vista  la comunicazione della Commissione europea del 5 giugno 1996
che definisce l'ambito e gli obiettivi del patto europeo  di  fiducia
sull'occupazione,  proponendo un impulso politico all'avvio dei patti
territoriali;
  Considerato  che  la  citata  disciplina  normativa   ha   innovato
profondamente   l'assetto   precedente,   caratterizzandosi  per  due
specifici elementi:
    a) possibilita' di applicare gli strumenti negioziali su tutto il
territorio nazionale, ferma restando  la  riserva  del  finanziamento
pubblico per le aree depresse;
    b) possibilita' di attivare in via amministrativa nuove tipologie
negoziali,  anche  al  di  fuori  di  quelle  previste  dalla  legge,
flessibilizzando gli strumenti in ragione delle concrete necessita';
  Ritenuto che il nuovo  assetto  intende  favorire  la  piu'  estesa
applicazione  degli  istituti negoziali - anche attraverso i processi
di  concertazione  tra  le  forze  sociali  favoriti  dal   Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro - in vista di una crescita delle
aree   interessate,   basata   su   politiche   di   sviluppo   della
competitivita' e dell'occupazione  coerenti  con  le  prospettive  di
sviluppo   ecosostenibile,   da   attuarsi   anche   attraverso   una
semplificazione delle  modalita'  operative  e  una  riqualificazione
della spesa pubblica e privata;
  Considerato  che  l'obiettivo  di  accelerazione  del  processo  di
sviluppo territoriale deve  essere  perseguito  attraverso  una  piu'
stretta  cooperazione  tra Governo, regioni e province autonome, tale
da consentire che le politiche di intervento dirette di tali soggetti
e quelle autonomamente decise da altri soggetti  pubblici  o  privati
siano  orientate  verso  una  efficace  realizzazione  di  interventi
complessi  da  attuarsi  mediante  tipologie   negoziali   che,   pur
distinguendosi   per   le  diverse  ricadute  territoriali  e  per  i
differenti  soggetti  intervenienti,  siano   considerate   come   un
complesso   unitario   che  concorre  alla  creazione  di  condizioni
favorevoli ad una nuova crescita economica e occupazionale;
  Considerato il ruolo di riferimento programmatico per  lo  sviluppo
del  territorio  assegnato  dalla  legge  all'intesa istituzionale di
programma che puo' quindi  essere  considerata  come  il  momento  di
raccordo  delle varie tipologie negoziali poste in essere nell'ambito
regionale;
  Ritenuto, peraltro, che l'armonizzazione tra  i  diversi  strumenti
negoziali  possa rea lizzarsi gradualmente senza che il mancato avvio
di alcuni precluda l'attivazione degli altri;
  Considerato che la  legge  demanda  al  CIPE  l'approvazione  delle
singole  intese  istituzionali di programma nonche' la disciplina per
l'approvazione  ed  il  finanziamento  dei  patti  territoriali,  dei
contratti di programma e dei contratti d'area;
  Considerato   che   l'attivazione  delle  intese  istituzionali  di
programma e dei conseguenti accordi di  programma  quadro  presuppone
una  specifica  attivita'  ricognitiva,  funzionale  anche  a  quanto
disposto dai commi 96 e seguenti dell'art. 2 della  citata  legge  n.
662/1996,   in   materia   di  riprogrammazione  delle  risorse,  con
particolare riferimento a loro utilizzazione con gli strumenti  della
programmazione negoziata;
  Considerato,  altresi',  che  ai patti territoriali ed ai contratti
d'area si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni previste
dalla legge per l'accordo di programma quadro;
  Visto l'Accordo per il lavoro stipulato il 24 settembre 1996 tra il
Governo e le parti sociali e, in particolare, il ruolo  centrale  che
l'accordo  medesimo  attribuisce  alla promozione dell'occupazione da
perseguire  anche  attraverso  strumenti   innovativi   a   carattere
negoziale;
  Considerato  che  il  predetto  Accordo  per  il lavoro assegna, in
particolare,  al  patto  territoriale  ed  al  contratto  d'area  una
funzione  trainante  per  l'occupazione  attraverso  lo sviluppo e la
modernizzazione   del   sistema   produttivo,   la    semplificazione
amministrativa,  la  formazione  dei giovani, l'adozione di modalita'
flessibili di gestione dei rapporti di lavoro, affidata agli  accordi
tra le parti sociali;
  Ritenuto che in relazione alla necessita' di assicurare in tutte le
aree  del  paese le piu' favorevoli condizioni ambientali, funzionali
all'attrazione  di  investimenti,   siano   auspicabili   in   alcuni
territori,  misure  straordinarie  in  tema  di  ordine e sicurezza e
considerato  che  a tal fine sia auspicabile che agli strumenti della
programmazione nego ziata si accompagnino protocolli d'intesa  con  i
soggetti   istituzionalmente   competenti  in  materia  di  ordine  e
sicurezza pubblica diretti ad assicurare, in termini di  cooperazione
operativa, l'efficacia delle azioni connesse alla realizzazione degli
obiettivi;
  Viste   le   precedenti  deliberazioni  con  le  quali  sono  state
disciplinate le modalita' di approvazione dei contratti di  programma
e dei patti territoriali;
  Ritenuto opportuno adottare per i patti territoriali una disciplina
unitaria   sostitutiva  di  tutte  le  precedenti  disposizioni,  per
l'intesa istituzionale e per i contratti d'area una nuova disciplina,
per i contratti di programma  integrare  il  dispositivo  per  quanto
riguarda  i soggetti proponenti confermando la deliberazione adottata
nella seduta del 25 febbraio 1994 (Gazzetta Ufficiale n.  92  del  21
aprile 1994);
  Visti  i  pareri  espressi  dalle competenti commissioni del Senato
della Repubblica e della Camera  dei  deputati,  rispettivamente,  in
data  19 e 20 marzo 1997 ed il parere della Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province  autonome  espresso
in data 20 marzo 1997;
  Udita  la proposta del Ministro del bilancio e della programmazione
economica;
                              Delibera:
  La disciplina delle intese istituzionali di  programma,  dei  patti
territoriali,  dei  contratti  d'area e dei contratti di programma e'
regolata come segue.
1. Intesa istituzionale di programma.
 1.1. Finalita' e oggetto.
  L'intesa costituisce lo  strumento  con  il  quale  sono  stabiliti
congiuntamente  tra  il  Governo  e  la  giunta di ciascuna regione o
provincia autonoma gli obiettivi da conseguire ed settori  nei  quali
e'  indispensabile  l'azione congiunta degli organismi predetti. Essa
rappresenta l'ordinaria modalita' del rapporto tra Governo  nazionale
e  giunta  di  ciascuna  regione e provincia autonoma per favorire lo
sviluppo,  in  coerenza  con  la  prospettiva  di   una   progressiva
trasformazione dello Stato in senso federalista.
  Oggetto   dell'intesa   e'   la   collaborazione  finalizzata  alla
realizzazione di un piano  pluriennale  di  interventi  di  interesse
comune e funzionalmente collegati da realizzarsi nel territorio della
singola   regione   o   provincia   autonoma   e   nel  quadro  della
programmazione statale e regionale.
 1.2. Soggetti.
  Soggetti dell'intesa istituzionale di programma sono il Governo, le
giunte delle regioni e delle province autonome.
 1.3. Modalita' attuative.
  Prima  della  stipula   il   Ministero   del   bilancio   e   della
programmazione  economica  procede,  d'intesa  con ciascuna regione e
provincia  autonoma,  alla  ricognizione  degli  interventi  e  delle
risorse  finanziarie  disponibili  sul  bilancio  dello  Stato, delle
amministrazioni   regionali,   degli   enti   pubblici    interessati
all'intesa, nonche' delle risorse comunitarie in settori in cui siano
attivabili  i  fondi  strutturali,  e delle altre risorse pubbliche e
private.  In sede di prima applicazione tale ricognizione va conclusa
in tempi compatibili con la stipula  dell'intesa  entro  dodici  mesi
dalla pubblicazione della presente delibera.
  Ogni  intesa deve specificare, con riferimento ad un arco temporale
triennale:
    a) i programmi di intervento nei settori di interesse comune,  da
attuarsi  attraverso  la strumentazione di cui all'art. 2, comma 203,
lettera c), della legge n. 662/1996;
    b) gli accordi di programma quadro da stipulare, i quali dovranno
coinvolgere nel processo di negoziazione gli organi periferici  dello
Stato,  gli  enti locali, gli enti subregionali, gli enti pubblici ed
ogni altro soggetto pubblico e  privato  interessato  al  processo  e
contenere  tutti  gli  elementi  di  cui  alla lettera c), comma 203,
dell'art. 2 della legge n. 662/1996;
    c) i criteri, i tempi ed i modi per la sottoscrizione dei singoli
accordi di programma quadro;
    d) le modalita' di periodica verifica e  di  aggiornamento  degli
obiettivi  generali  nonche' degli strumenti attuativi dell'intesa da
parte dei soggetti sottoscrittori che a tal fine  danno  vita  ad  un
apposito    Comitato   istituzionale   di   gestione,   composto   da
rappresentanti del Governo e  della  giunta  della  regione  o  della
provincia  autonoma  il  quale si avvale di un Comitato paritetico di
attuazione,  composto   dai   rappresentati   delle   amministrazioni
interessate secondo le modalita' dettate nell'intesa medesima.
  L'intesa  deve  essere  approvata,  prima della sottoscrizione, dal
CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,
le  regioni e le province autonome. La Conferenza e' altresi' sentita
sugli argomenti sui quali si registri un dissenso tra  le  parti  nel
Comitato di gestione.
2. Patti territoriali.
 2.1. Finalita' e soggetto.
  Il patto territoriale, che e' espressione del partenariato sociale,
e'  l'accordo  tra  i  soggetti  rientranti  tra  quelli  di  cui  al
successivo' punto 2.4 per l'attuazione di un programma di  interventi
nei  settori  dell'industria,  agroindustria,  servizi, turismo ed in
quello dell'apparato infrastrutturale, tra loro integrati.  Il  patto
territoriale  deve  essere  caratterizzato da obiettivi di promozione
dello sviluppo locale in  ambito  subregionale  compatibili  con  uno
sviluppo ecosostenibile.
 2.2. Aree territoriali.
 I  patti territoriali possono essere attivati in tutto il territorio
nazionale, fermo restando che le  specifiche  risorse  destinate  dal
CIPE   sono  riservate  a  quelli  attivabili  nelle  aree  depresse,
intendendo per tali quelle  ammissibili  agli  interventi  dei  fondi
strutturali,  obiettivi  1,  2 e 5 b, nonche' quelle rientranti nelle
fattispecie dell'art. 92, paragrafo 3, lettera c),  del  Trattato  di
Roma.
 2.3. Soggetti promotori.
  Il patto territoriale puo' essere promosso da:
    a) enti locali;
    b) altri soggetti pubblici operanti a livello locale;
    c)  rappresentanze  locali  delle categorie imprenditoriali e dei
lavoratori interessate;
    d) soggetti privati.
  Dell'iniziativa e' data comunicazione alla regione interessata.
 2.4. Soggetti sottoscrittori.
  Il patto territoriale e' sottoscritto dai soggetti promotori, dagli
enti   locali,   da   altri   soggetti   pubblici   locali  coinvolti
nell'attuazione del patto e da uno  o  piu'  soggetti  rientranti  in
ciascuna delle categorie seguenti:
    a)  rappresentanze  locali  delle categorie imprenditoriali e dei
lavoratori interessate;
    b) soggetti privati.
  Il patto puo' essere, inoltre, sottoscritto:
    a) dalla regione o dalla provincia autonoma  nel  cui  territorio
ricadono gli interventi;
    b) da banche e da finanziarie regionali;
    c) da consorzi di garanzia collettiva fidi;
    d)  dai  consorzi di sviluppo industriale operanti nel territorio
oggetto del patto.
  La sottoscrizione del patto vincola i  soggetti  sottoscrittori  al
rispetto  degli  specifici  impegni  e  degli obblighi assunti per la
realizzazione degli interventi di rispettiva competenza. La  regione,
pertanto,  inserisce il patto tra le azioni e le iniziative attuative
dei programmi regionali, compresi quelli di rilevanza comunitaria. Le
banche e le  finanziarie  regionali  nei  limiti  dei  loro  statuti,
assumono   l'impegno  a  sostenere  finanziariamente  gli  interventi
produttivi per la  parte  di  investimenti  non  coperta  da  risorse
proprie   o   da  finanziamenti  pubblici.  I  consorzi  di  garanzia
collettiva fidi assumono l'impegno a  garantire  i  crediti  concessi
dalle banche.
  Gli  enti  locali  e gli altri, soggetti pubblici sottoscrittori si
impegnano, in particolare, a  dare  piena  attuazione  alla  legge  7
agosto  1990,  n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, e a
tutte  le   altre   norme   di   semplificazione   ed   accelerazione
procedimentale.
 2.5. Soggetto responsabile.
  Ai  fini  del coordinamento e dell'attuazione del patto, i soggetti
sottoscrittori provvedono ad individuare,  tra  quelli  pubblici,  il
soggetto responsabile ovvero a costituire, a tal fine, societa' miste
nelle  forme  di  cui  all'art. 22, comma 3, lettera e) della legge 8
giugno 1990, n. 142, o a partecipare alle stesse.
  Per  il  perseguimento  delle  finalita'  del  patto  il   soggetto
responsabile provvede tra l'altro a:
   rappresentare   in   modo  unitario  gli  interessi  dei  soggetti
sottoscrittori;
   attivare risorse finanziarie per consentire l'anticipazione e/o il
cofinanziamento  di  eventuali  contributi   statali,   regionali   e
comunitari,  ivi  compresa la promozione del ricorso alle sovvenzioni
globali;
   attivare le risorse  tecniche  ed  organizzative  necessarie  alla
realizzazione del patto;
   assicurare il monitoraggio e la verifica dei risultati;
   verificare il rispetto degli impegni e degli obblighi dei soggetti
sottoscrittori  ed assumere le iniziative ritenute necessarie in caso
di inadempimenti o ritardi;
   verificare  e  garantire  la  coerenza  di  nuove  iniziative  con
l'obiettivo di sviluppo locale a cui e' finalizzato il patto;
   promuovere la  convocazione,  ove  necessario,  di  conferenze  di
servizi;
   assumere ogni altra iniziativa utile alla realizzazione del patto.
 Il  soggetto responsabile presenta al Ministero del bilancio e della
programmazione economica ed alla regione o provincia autonoma  o,  se
costituito,  al  Comitato dell'intesa di cui al precedente punto 1.3,
lettera d), una relazione semestrale sullo stato  di  attuazione  del
patto territoriale evidenziando i risultati e le azioni di verifica e
monitoraggio  svolte.  Nella  relazione  sono indicati i progetti non
attivabili o non completabili ed e'  conseguentemente  dichiarata  la
disponibilita'  delle  risorse  non  utilizzate,  ove derivanti dalle
specifiche somme destinate dal CIPE ai patti territoriali.
  2.6 Contenuto.
  Il patto territoriale deve indicare:
    a) lo specifico e primario obiettivo di sviluppo locale,  cui  e'
finalizzato   ed   il  suo  raccordo  con  le  linee  generali  della
programmazione regionale;
    b) il soggetto responsabile;
    c)  gli  impegni  e  gli  obblighi  di  ciascuno   dei   soggetti
sottoscrittori per l'attuazione del patto;
    d) le attivita' e gli interventi da realizzare, con l'indicazione
dei soggetti attuatori, dei tempi e delle modalita' di attuazione;
    e)  il  piano finanziario e i piani temporali di spesa relativi a
ciascun intervento e attivita' da  realizzare,  con  indicazione  del
tipo  e  dell'entita'  degli  eventuali  contributi  e  finanziamenti
pubblici richiesti a valere sulle specifiche  risorse  destinate  dal
CIPE  ai  patti  territoriali,  nonche'  su  altre  risorse  statali,
regionali, locali e comunitarie.
  Il  patto  deve  contenere  un  accordo  tra  i  soggetti  pubblici
coinvolti  nell'attuazione del patto definito secondo le modalita' di
cui al successivo 2.8.
  Al  fine  di  conseguire  gli  obiettivi  di  rafforzamento   delle
condizioni di sicurezza, ai patti potranno accompagnarsi, senza oneri
a  carico  della  finanza  di  patto,  specifici protocolli di intesa
stipulati con  gli  organi  istituzionalmente  preposti  alla  tutela
dell'ordine e della sicurezza pubblica.
 2.7. Protocolli aggiuntivi.
  Il  patto  territoriale  puo'  dare  luogo  a successivi protocolli
aggiuntivi in relazione a ulteriori iniziative  di  investimento,  da
assoggettare agli accertamenti dei requisiti di cui al punto 2.10.1.
 2.8. Accordo fra i soggetti pubblici.
 Per  l'attuazione  del  patto  i  soggetti  pubblici  definiscono un
accordo che individua, in linea con quanto previsto dalla lettera  c)
del comma 203, dell'art. 2 della legge n. 662/1996:
    a)  gli adempimenti di rispettiva competenza, ivi compresi quelli
inerenti gli interventi infrastrutturali funzionalmente connessi alla
realizzazione e allo sviluppo degli investimenti;
    b) gli atti da adottare - limitatamente alle  aree  di  cui  alla
lettera  f) del comma 203, del predetto art. 2 - in deroga alle norme
ordinarie di amministrazione e contabilita', per la  finalita'  della
massima    accelerazione    e    semplificazione   dei   procedimenti
amministrativi ed in particolare di quelli di spesa,  e  di  evitare,
tra  l'altro  passaggi  superflui  e  provvedimenti  adottati in sede
diversa da quella direttamente interessata dal patto territoriale;
    c) i casi in cui, nelle aree  di  cui  al  precedente  punto  b),
determinazioni  congiunte  dei  rappresentanti  delle amministrazioni
territorialmente  interessate  e  di  quelle  competenti  in  materia
urbanistica  comportano  gli  effetti  di  variazione degli strumenti
urbanistici e di sostituzione delle concessioni edilizie;
    d)  i  termini  entro  i  quali  devono  essere   espletati   gli
adempimenti,  gli  atti  e  le  determinazioni  di  cui  alle lettere
precedenti;
    e) i rappresentanti dei predetti soggetti  pubblici  delegati  ad
esprimere,  con  carattere di definitivita', la volonta' degli stessi
per tutti gli adempimenti, gli atti e le determinazioni di  cui  alle
lettere precedenti.
 2.9. Finanziamenti.
    a)  Il  patto  territoriale  non  puo'  prevedere, a valere sulle
specifiche risorse destinate dal CIPE, l'utilizzo di somme  superiori
a 100 miliardi di lire.
    b)  Al  finanziamento  del medesimo patto, nei limiti per ciascun
intervento, previsti dalla normativa  del  settore,  possono  inoltre
concorrere, in aggiunta a risorse di privati, anche ulteriori risorse
comunitarie,  statali, regionali e locali, per le quali sia accertata
la disponibilita' da parte delle amministrazioni competenti.
    c) Gli investimenti in infrastrutture devono essere  strettamente
funzionali  alle  finalita' ed agli obiettivi del patto territoriale,
ed il relativo onere complessivo a carico  delle  specifiche  risorse
destinate  dal  CIPE  ai  patti territoriali non deve superare il 30%
delle risorse di cui al punto a).
    d) La quota dei mezzi propri nelle iniziative imprenditoriali non
puo' essere inferiore al 30% del relativo investimento.
 2.10. Procedure.
  Le procedure per l'attivazione, la sottoscrizione e  le  erogazioni
si articolano nelle seguenti fasi:
  2.10.1. Attivazione.
  Requisiti per l'attivazione sono:
    a)  esistenza  della  concertazione  fra  le  parti sociali. Tale
concertazione puo' essere promossa  dall'ufficio  di  presidenza  del
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro che verifica, inoltre,
la  coerenza  della  proposta  con  le  finalita'  di sviluppo locale
perseguite.  Tale  concertazione  e'   certificata   attraverso   uno
specifico protocollo d'intesa;
    b)  disponibilita'  di  progetti  di  investimento per iniziative
imprenditoriali nei diversi settori  e  complessiva  integrazione  di
tutte le iniziative contenute nel patto, tale da rendere coerenti gli
interventi  con  gli  obiettivi individuati, anche con riferimento ai
programmi di cooperazione regionale nord-sud.  In  caso  di  utilizzo
delle  specifiche  somme  assegnate dal CIPE ai patti territoriali, i
progetti  devono  essere  positivamente  istruiti  sulla  base  delle
modalita'   e   dei   criteri   di   cui   al  decreto  del  Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 ottobre 1995,  n.
527,  da uno dei soggetti convenzionati con il Ministero del bilancio
e della  programmazione  economica,  selezionati  mediante  gara.  Lo
stesso  soggetto,  prescelto  dai  promotori,  provvede,  altresi', a
valutare la coerenza complessiva di tutte le iniziative comprese  nel
patto.
  I  soggetti di cui ai punti 2.4 e 2.5, possono chiedere agli uffici
del  Ministero  del  bilancio  e   della   programmazione   economica
assistenza  nell'approntamento  di  elementi  utili  a  documentare i
requisiti di cui alla lettera b). Il Ministero  del  bilancio,  anche
attraverso  apposite  convenzioni con societa' di servizi, fornisce a
tal  fine  ogni  utile   supporto   garantendo   la   concretezza   e
l'operativita'  nella  fase  preparatoria  della  sottoscrizione  del
patto. Il Ministero del bilancio e  della  programmazione  economica,
espletata  la  concertazione  di  cui  alla  lettera a), accertata la
sussistenza dei requisiti di cui alla  lettera  b)  e  acquisisce  il
parere,   da   rendersi  entro  trenta  giorni  dalla  richiesta  del
Ministero, della regione interessata qualora questa non sia  compresa
tra  i soggetti sottoscrittori del patto. Il Ministero del bilancio e
della programmazione economica verifica la validita' complessiva  del
patto  e  accerta la disponibilita' delle risorse occorrenti a valere
sulle specifiche somme destinate  dal  CIPE.  Il  medesimo  Ministero
approva,  con  decreto  da  emanarsi  entro quarantacinque giorni, il
patto da stipulare.
  2.10.2. Sottoscrizione.
  Il  patto  territoriale  e'   stipulato   entro   sessanta   giorni
dall'emanazione del decreto di cui al punto 2.10.1.
 2.11. Erogazioni.
  Il  soggetto responsabile trasmette alla Cassa depositi e prestiti,
a  seguito  della  sottoscrizione  del  patto  territoriale  e  degli
eventuali  protocolli  aggiuntivi  di  cui  al  precedente punto 2.7,
l'elenco degli interventi previsti, con l'indicazione  delle  risorse
pubbliche  occorrenti  per ciascuno di essi a valere sulle specifiche
somme destinate dal CIPE ai patti territoriali,  congiuntamente  alla
documentazione finale relativa alle rispettive istruttorie.
  Sono  a  carico  delle  medesime  somme  gli  oneri  relativi  alle
convenzioni  stipulate   dal   Ministero   del   bilancio   e   della
programmazione economica.
  La  Cassa  depositi  e prestiti entro trenta giorni dalla ricezione
dispone in favore dei soggetti titolari dei  progetti  d'investimento
l'erogazione  degli importi dovuti, ai sensi del comma 207, dell'art.
2 della legge n. 662/1996, secondo modalita'  stabilite  con  decreto
del  Ministro  del tesoro, da adottare entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente delibera. Con il medesimo decreto
sono  altresi'  disciplinati  i  rapporti  finanziari  con  la  Cassa
depositi e prestiti.
3. Contratti d'area.
 3.1. Finalita' ed oggetto.
  Il  contratto  d'area  e espressione del principio del partenariato
sociale  e  costituisce  lo  strumento  operativo   funzionale   alla
realizzazione  di un ambiente economico favorevole all'attivazione di
nuove  iniziative  imprenditoriali  e   alla   creazione   di   nuova
occupazione  nei  settori  dell'industria,  agroindustria,  servizi e
turismo,   attraverso    condizioni    di    massima    flessibilita'
amministrativa   ed   in  presenza  di  investimenti  qualificati  da
validita' tecnica, economica  e  finanziaria,  nonche'  di  relazioni
sindacali  e  di  condizioni  di  accesso  al credito particolarmente
favorevoli.
 3.2. Aree territoriali.
  In  sede  di  prima  applicazione, le aree industriali nelle quali,
sussistendo i requisiti di cui al punto 3.7, puo' essere stipulato il
contratto  d'area  devono   essere   interessati   da   gravi   crisi
occupazionali e ricadere nell'ambito:
    a)  di  aree di crisi situate nei territori di cui agli obiettivi
1, 2 e 5 b, nonche' di quelle individuate con  decreto  del  Ministro
del  lavoro in data 14 marzo 1995 in attuazione dell'art. 1, comma 1,
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla  legge  19
luglio  1993,  n.  236,  oggetto  dell'attivita'  del Comitato per il
coordinamento delle iniziative per l'occupazione presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri, indicate con decreto del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri adottato su proposta del Ministro del bilancio
e della programmazione economica, sentito il parere delle commissioni
parlamentari competenti;
    b)    di    aree    di   sviluppo   industriale   o   nuclei   di
industrializzazione situate nei territori  di  cui  all'obiettivo  1,
ovvero  di  aree  industriali  realizzate ai sensi dell'art. 32 della
legge n. 219/1981.
 3.3. Soggetti promotori.
  L'iniziativa  del  contratto  d'area  e'  assunta  d'intesa   dalle
rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro ed e' comunicata
alle regioni interessate.
 3.4. Soggetti sottoscrittori.
  Il   contratto  d'area  e'  sottoscritto  da  rappresentanti  delle
amministrazioni statali e regionali interessate,  degli  enti  locali
territorialmente   competenti,   nonche'   da   rap  presentanti  dei
lavoratori e dei  datori  di  lavoro,  dai  soggetti  imprenditoriali
titolari  dei  progetti  di  investimento  proposti  e  dai  soggetti
intermediari come definiti  alla  lettera  c)  del  successivo  punto
3.7.1.  Il contratto d'area puo' essere inoltre sottoscritto da altri
enti pubblici, anche economici, da societa' a partecipazione pubblica
e da banche o altri operatori finanziari.
 3.5. Responsabile unico.
  Il responsabile unico  del  contratto  d'area,  individuato  tra  i
soggetti  pubblici  firmatari  dell'accordo  di  cui  al  punto  3.4,
coordina l'attivita' dei  responsabili  delle  singole  attivita'  ed
interventi programmati e assume i provvedimenti necessari ad impedire
il verificarsi di ritardi nell'esecuzione.
  Il  responsabile  unico  coincide  con  il soggetto cui competono i
poteri sostitutivi di cui al punto 5) della lettera c) del comma 203,
dell'art. 2 della legge n. 662/1996 nonche' le funzioni di  arbitrato
nei  casi  di  divergenze  tra  soggetti attuatori delle attivita' ed
interventi.  Assume  altresi'  le  informazioni  necessarie  per   le
funzioni di coordinamento, indirizzo e verifica dell'esecuzione delle
attivita'  e  degli  interventi  previsti, segnalando tempestivamente
eventuali disfunzioni  e  impedimenti  e  formulando  le  conseguenti
proposte correttive.
  Si  applicano,  in  quanto  compatibili, le di'sposiziorn di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.  367,  con
particolare riferimento agli articoli 8 e 10.
  Il  responsabile  unico  presenta al Ministero del bilancio e della
programmazione  economica,  ovvero,  se   costituito,   al   Comitato
dell'intesa  di cui al punto 1.3 lettera d), una relazione semestrale
sullo stato di attuazione del contratto evidenziando i risultati e le
azioni  di  verifica  e  monitoraggio  svolte.  Nella  relazione sono
indicati  i  progetti  non  attivabili  o  non  completabili  ed   e'
conseguentemente  dichiarata  la  disponibilita'  delle  risorse  non
utilizzate, ove derivanti dalla somme destinate dal CIPE.
 3.6. Contenuto del contratto d'area.
  Il contratto d'area deve indicare:
    a) gli obiettivi inerenti la realizzazione delle nuove iniziative
imprenditoriali   e   gli   eventuali   interventi   infrastrutturali
funzionalmente  connessi  alla  realizzazione  ed allo sviluppo delle
iniziative stesse;
    b) le attivita' e gli interventi da realizzare, con l'indicazione
dei soggetti attuatori, dei tempi e delle modalita' di attuazione;
    c) il responsabile  unico  dell'attuazione  e  del  coordinamento
delle attivita' e degli interventi;
    d)  i  costi  e  le  risorse finanziarie occorrenti per i diversi
interventi a valere sulle specifiche somme  destinate  dal  CIPE,  su
altre  risorse  pubbliche  nei  limiti  previsti  dalle  normative di
settore, nonche' di quelle reperite tramite finanziamenti privati.
  Il contratto d'area deve altresi' contenere:
   un'intesa tra le parti sociali qualificata dagli obiettivi  e  dai
contenuti  indicati  nell'accordo  per  il  lavoro sottoscritto il 24
settembre 1996;
   un accordo fra le amministrazioni e gli  enti  pubblici  coinvolti
nell'attuazione  del  contratto, definito secondo le modalita' di cui
al successivo punto 3.9.
  Al  fine  di  conseguire  gli  obiettivi  di  rafforzamento   delle
condizioni  di  sicurezza ai contratti d'area potranno accompagnarsi,
senza oneri a carico della finanza di contratto, specifici protocolli
di intesa stipulati con gli organi  istituzionalmente  preposti  alla
tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.
 3.7. Procedure.
  3.7.1. Attivazione.
  Il   contratto  d'area  puo'  essere  attivato  in  presenza  della
disponibilita' di:
    a) aree attrezzate per insediamenti produttivi;
    b)  progetti  di  investimento  per  una  pluralita'   di   nuove
iniziative  imprenditoriali  nei  settori  di  cui  al  punto 3.1 che
accrescano in modo significativo il patrimonio produttivo dell'area e
dell'intera regione.
  I progetti per la cui realizzazione sia previsto  l'utilizzo  delle
specifiche  somme  destinate  dal  CIPE  ai  contratti d'area, devono
essere positivamente  istruiti  sulla  base  delle  modalita'  e  dei
criteri  di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato 20 ottobre 1995,  n.  527,  da  uno  dei  soggetti
convenzionati  con  il  Ministero del bilancio e della programmazione
economica  selezionati  mediante  gara.  Per  gli  investimenti   che
prevedono   il  ricorso  ad  altre  risorse  pubbliche,  nazionali  e
comunitarie, i progetti devono essere  stati  positivamente  istruiti
secondo  le  modalita' e i criteri previsti dalle rispettive norme di
incentivazione;
    c) un soggetto intermediario che abbia i requisiti  per  attivare
sovvenzioni globali da parte dell'U.E.
  La   Presidenza   del   Consiglio   dei   Ministri  -  Comitato  di
coordinamento  delle  iniziative  per  l'occupazione,   provvede   al
coordinamento  e  al  coinvolgimento  delle  amministrazioni  statali
interessate alla stipula del contratto d'area, nonche' all'assistenza
in favore dei soggetti di cui al punto 3.4  nell'approntamento  degli
elementi  utili  a  documentare  i  predetti  requisiti  e nella fase
preparatoria della sottoscrizione del contratto.
  Il Ministero del bilancio e della programmazione economica  accerta
la  sussistenza  dei  predetti requisiti e delle risorse occorrenti a
valere sulle specifiche somme destinate  dal  CIPE  ai  contratti  di
area.  Il  Ministero  del  bilancio  approva il contratto mediante la
sottoscrizione.
  3.7.2. Sottoscrizione.
  Il  contratto  d'area   e'   stipulato,   entro   sessanta   giorni
dall'accertamento  della  sussistenza  dei  requisiti di cui al punto
3.7.1.
 3.8. Protocolli aggiuntivi.
  Il  contratto  d'area  puo'  dare  luogo  a  successivi  protocolli
aggiuntivi  in  relazione  a  ulteriori iniziative d'investimento, da
assoggettare agli accertamenti dei requisiti di cui al punto 3.7.1.
 3.9. Accordo fra le amministrazioni.
 Per l'attuazione del contratto d'area le amministrazioni e gli  enti
pubblici  definiscono  un  accordo che individua, in linea con quanto
previsto dalla lettera c) del comma 203, dell'art. 2 della  legge  n.
662/1996:
    a)  gli adempimenti di rispettiva competenza, ivi compresi quelli
inerenti gli interventi infrastrutturali funzionalmente connessi alla
realizzazione e allo sviluppo degli investimenti;
    b) gli atti  da  adottare  in  deroga  alle  norme  ordinarie  di
amministrazione e contabilita' al fine di accelerare e semplificare i
procedimenti  amministrativi, in particolare quelli di spesa, nonche'
di evitare, tra l'altro, passaggi superflui e provvedimenti  adottati
in  sede  diversa  da  quella  direttamente interessata dal contratto
d'area;
    c) i casi in cui, nelle zone interessate da un contratto  d'area,
determinazioni  congiunte  dei  rappresentanti  delle amministrazioni
territorialmente  interessate  e  di  quelle  competenti  in  materia
urbanistica  comportano  gli  effetti  di  variazione degli strumenti
urbanistici e di sostituzione delle concessioni edilizie;
    d)  i  termini  entro  i  quali  devono  essere   espletati   gli
adempimenti,  gli  atti  e  le  determinazioni  di  cui  alle lettere
precedenti;
    e)  i  rappresentanti  delle  predette  amministrazioni  ed  enti
pubblici  delegati  ad  esprimere, con carattere di definitivita', la
volonta' delle stesse per  tutti  gli  adempimenti,  gli  atti  e  le
determinazioni di cui alle lettere precedenti.
  Le amministrazioni statali e regionali sono chiamate ad assicurare,
tra   l'altro,  la  coerenza  del  contratto  con  gli  strumenti  di
programmazione  e  con  le  disponibilita'  di  risorse   statali   e
regionali.
 3.10. Erogazioni.
  Il  responsabile  unico trasmette alla Cassa depositi e prestiti, a
seguito della sottoscrizio ne del contratto d'area e degli  eventuali
protocolli   aggiuntivi,  l'elenco  degli  interventi  previsti,  con
l'indicazione delle risorse pubbliche occorrenti per ciascuno di essi
a  valere  sulle  specifiche somme destinate dal CIPE, congiuntamente
alla documentazione finale relativa alle rispettive istruttorie. Sono
a carico delle medesime somme gli oneri per le convenzioni  stipulate
dal Ministero del bilancio e della programmazione economica. La Cassa
depositi  e prestiti, entro trenta giorni dalla ricezione, dispone in
favore dei soggetti titolari dei progetti d'investimento l'erogazione
degli importi dovuti ai sensi del comma 207, art. 2  della  legge  n.
662/1996  secondo  modalita'  stabilite  con decreto del Ministro del
tesoro, da adottare entro trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente delibera. Con il medesimo decreto sono altresi'
disciplinati i rapporti finanziari con la Cassa depositi e prestiti.
4. Contratti di programma.
  Il  punto  2 della deliberazione 25 febbraio 1994, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile 1994, relativa alla disciplina
dei contratti di programma e' integrato come segue:
    c) rappresentanze di distretti industriali, per la  realizzazione
in  aree  definite  di  organici  piani  di  investimenti produttivi,
operanti anche in piu' settori, che potranno comprendere attivita' di
ricerca ed attivita' di servizio a gestione consortile.
5. Finanziamento.
  Per il finanziamento dei patti territoriali, dei contratti d'area e
dei contratti di programma il CIPE, in sede di riparto delle  risorse
finanziarie destinate allo sviluppo delle aree depresse, determina le
quote da riservare ai predetti istituti. La Cassa depositi e prestiti
invia  al  CIPE una relazione semestrale sullo stato di utilizzazione
delle risorse assegnate.
6. Norme finali.
 Dal  momento  dell'attivazione  degli  strumenti  regolati  con   le
presenti  disposizioni  cessa la validita' della delibera 20 novembre
1995 in materia di programmazione negoziata. Alle proposte  di  patto
territoriale  pervenute  al  CIPE  entro la data di attivazione della
presente deliberazione ed in particolare delle convenzioni di cui  al
precedente  punto  2.10.1,  lettera  b),  si applicano, salva diversa
richiesta  dei  soggetti  promotori,  le  disposizioni  di  cui  alle
delibere  CIPE  del 10 maggio, 20 novembre 1995 e 12 luglio 1996; per
le parti ammesse a registrazione dalla Corte dei conti.
  Le disposizioni della  presente  deliberazione  si  applicano  alle
regioni  a  statuto  speciale  ed  alle province autonome di Trento e
Bolzano,  in  quanto  compatibili  con  le   norme   dei   rispettivi
ordinamenti.
   Roma, 21 marzo 1997
                                       Il Presidente delegato: Ciampi
Registrata alla Corte dei conti il 23 aprile 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 109