IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto  l'art.  11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, che demanda
al CIPE l'emanazione di direttive per la concessione  della  garanzia
dello  Stato,  per  la  revisione  degli strumenti convenzionali e, a
decorrere  dall'anno   1994,   per   la   revisione   delle   tariffe
autostradali;
 Vista la propria delibera in data 20 dicembre 1996, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  305  del  31 dicembre 1996, recante "Art. 11
della legge 23 dicembre 1992, n.  498.  Direttive  per  la  revisione
delle tariffe autostradali";
  Rilevato  che,  per un mero errore di trascrizione, nella succitata
delibera e' stata omessa  una  riga  al  punto  1.1,  laddove  si  fa
riferimento  alla  presentazione  del  piano  finanziario  al momento
dell'instaurazione o della proroga del rapporto concessorio;
  Ritenuto di dover rettificare  il  punto  sopra  citato,  anche  in
considerazione  della  rilevanza delle disposizioni ivi inserite, che
individuano  le  finalita'  ed  i  contenuti  dei  piani   finanziari
nell'ambito   della  definizione  della  normativa  a  regime  intesa
all'instaurazione di comportamenti  piu'  efficienti  delle  societa'
autostradali  e  piu'  consoni ad un principio di visione prospettica
delle convenzioni;
                              Delibera:
  Il secondo periodo del punto 1.1 della delibera  20  dicembre  1996
meglio specificata in premessa e' sostituito dal seguente:
  "Il  piano  viene  quindi  presentato,  al  fine  di  consentire la
verifica del costo del servizio:
   al momento dell'instaurazione o della proroga  del  rapporto:  nel
primo  caso il piano si riferisce, come base per la proiezione futura
delle strategie d'investimento, alle conoscenze esistenti  economiche
e  produttive  del  settore;  mentre, in caso di proroga, e' riferito
all'intera situazione aziendale reddituale e  patrimoniale  esistente
come base per detta proiezione;
   nel  corso  di vigenza del contratto in presenza di un nuovo piano
d'investimenti che rivesta carattere straordinario o in  presenza  di
altre  specifiche  cause  predeterminate a priori: in tale ipotesi il
piano conterra' anche elaborazioni relative agli effetti  addizionali
previsti.".
    Roma, 21 marzo 1997
                                       Il Presidente delegato: Ciampi
Registrata alla Corte dei conti il 23 aprile 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 110