Agli      assessorati     regionali
                                  agricoltura
                                  All'Azienda  di   Stato   per   gli
                                  interventi   nel  mercato  agricolo
                                  (A.I.M.A.)
                                  Alle organizzazioni professionali
  Ai fini di una tempestiva applicazione della normativa  comunitaria
vigente  che ha modificato ed innovato i regimi di premio nel settore
bovino ed ovicaprino,  si  ritiene  necessario  fornire  ai  soggetti
interessati,  con  la presente circolare che integra e sostituisce le
circolari n. 1 / 1995 del 3 febbraio 1995, n. 3 / 1995 del  24  marzo
1995 e n. 1 / 1996 del 4 gennaio 1996, i chiarimenti e le indicazioni
idonee a proseguire la gestione dei regimi dei premi zootecnici.
I - Settore bovino.
  Con  il Reg. CEE n. 2222 / 1996 del Consiglio, sono state apportate
ulteriori notevoli modifiche ed innovazioni al Reg. CEE n. 805  /  68
relativo  all'organizzazione  comune  dei  mercati  nel settore della
carne bovina.
  I regimi di  premio  in  oggetto  sono  inoltre  assoggettati  alle
disposizioni  del  Reg.  CEE  n.  3508  /  1992 del Consiglio, del 27
novembre 1992, con il quale e' stato istituito un  sistema  integrato
di  gestione  e  di  controllo di taluni regimi di aiuti comunitari e
alla direttiva del Consiglio 92 / 102 / CEE, del  27  novembre  1992,
con   la   quale   sono   state   impartite   disposizioni   relative
all'identificazione  e  alla   registrazione   degli   animali,   con
particolare riguardo all'art. 5.
  Occorre  inoltre  disciplinare tutte le operazioni di registrazione
dei richiedenti il premio  e  di  individuazione  e  controllo  degli
animali,  e  quanto  altro necessario ad una immediata osservanza dei
regolamenti comunitari sopra richiamati, come pure dei regolamenti di
applicazione della Commissione n. 3886 / 1992 e n. 3887 / 1992.
  Inoltre,  possono  accedere   alla   concessione   dei   contributi
comunitari  esclusivamente  i  responsabili  di  aziende,  cosi' come
definiti dal decreto del Presidente della Repubblica n.  317  /  1996
del  30 aprile 1996, i cui animali sono assoggettati ai controlli dei
piani  ufficiali  di  profilassi  ed  eradicazione   delle   malattie
infettive previsti dalle norme vigenti.
1.  Sezione prima - Regime premio speciale a favore dei produttori di
carne bovina.
 1.1. Presentazione domande.
  Il produttore deve presentare  domanda  di  aiuto  alle  superfici,
seguita  dalla  domanda  di  premio  speciale,  su modelli stampati e
distribuiti a cura dell'Azienda  di  Stato  per  gli  Interventi  nel
Mercato Agricolo - A.I.M.A. La domanda di premio speciale deve essere
indirizzata  in originale all'A.I.M.A. - casella postale n. 2280 Roma
AD, a mezzo  raccomandata  postale  o  mediante  consegna  effettuata
direttamente  o,  per  tramite  terzi,  alla  predetta  Azienda - via
Palestro, 81 - 00185 Roma,  ed  in  copia  all'Assessorato  regionale
all'agricoltura competente per territorio.
  Salvo  le  eccezioni  espressamente  previste  per  le  domande  di
compensazione al reddito, regolamentate dalla circolare  ministeriale
n. D / 617 del 21 dicembre 1996, relativa al settore cerealicolo, per
l'autentica della sottoscrizione restano in vigore le norme stabilite
dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15.
  Comunque  l'A.I.M.A.,  nell'ambito  della  sua autonomia funzionale
prevede forme diverse di identificazione  e  di  responsabilizzazione
dei sottoscrittori.
  Per   l'eventuale   acquisizione   della  certificazione  antimafia
l'A.I.M.A. provvedera' a conformarsi alle disposizioni della legge 17
gennaio 1994 n. 47 e relativo decreto  legislativo  di  attuazione  8
agosto 1994 n. 490.
  La   domanda  di  compensazione  al  reddito,  redatta  secondo  le
disposizioni impartite con la circolare ministeriale n. D / 617  gia'
citata,  deve  essere  presentata  entro i termini in essa indicati e
dallo stesso soggetto (persona fisica / giuridica)  che  presenta  la
domanda  di  premio,  salvo  casi  particolari debitamente motivati e
documentati. Anche i produttori che facciano uso comune di  superfici
pubbliche  sono  tenuti  a  presentare la domanda di compensazione al
reddito riportando la porzione  di  superficie  da  essi  utilizzata,
evidenziando    la    colonna   "casi   particolari"   ed   allegando
l'attestazione dell'ente od organismo proprietario delle superfici in
causa.
  I termini per la presentazione della domanda  di  compensazione  al
reddito  devono  essere  rispettati anche dai produttori detentori di
superfici investite con i prodotti elencati nell'allegato I del  Reg.
CEE  n.  1765 / 1992, che dispongano di un numero di capi da prendere
in considerazione per la determinazione del coefficiente di  densita'
non superiore alle 15 UBA.
  La  domanda  di premio speciale puo' essere presentata entro le ore
18 nei seguenti periodi:
   dal 17 marzo al 16 giugno;
   dal 1 settembre al 15 ottobre.
  L'acquisizione del diritto al premio  interviene  una  volta  nella
vita dell'animale: al raggiungimento del decimo mese di eta'.
  Possono  formare  oggetto  di  domanda di premio i bovini che, alla
data di presentazione della domanda, siano  identificati  secondo  le
disposizioni  appresso  indicate  ed abbiano non meno di 8 mesi e non
piu' di 20 mesi di eta' e siano detenuti in azienda per almeno 2 mesi
dalla data di presentazione della domanda di premio.
  1.2. Documento amministrativo di accompagnamento dei bovini maschi.
  Gli  animali  debbono   essere   accompagnati   da   un   documento
amministrativo  al  fine  di  poter  garantire che la concessione del
premio intervenga una sola volta nella vita dell'animale.
  Il documento di cui  all'allegato  7  della  circolare  n.  11  del
Ministero  della sanita' e' a tutti gli effetti considerato documento
amministrativo nazionale  e,  previa  apposita  timbratura  da  parte
dell'A.I.M.A.,  documento  amministrativo di scambio. Tale timbratura
attesta la posizione dell'animale nei confronti del  presente  regime
di premio speciale.
  I documenti amministrativi devono accompagnare gli animali in tutte
le movimentazioni commerciali fino alla macellazione.
  Gli  animali  ammissibili al premio importati da altri Stati membri
devono essere provvisti di un  documento  amministrativo  di  scambio
(D.A.S.)   rilasciato   dallo   Stato   di  provenienza,  sulla  base
dell'allegato 1 del Reg. CEE n. 3886  /  1992.  Tale  documento  deve
essere   rilasciato   dal   produttore   esportatore  all'importatore
interessato.
  I  bovini  importati,  per  poter  beneficiare del premio, dovranno
essere provvisti del documento amministrativo nazionale previsto.
  Per i bovini ammissibili al  premio  esportati  verso  altri  Stati
membri,  gli  operatori dovranno munirsi del documento amministrativo
di scambio.
  I produttori richiedenti  il  premio  sono  tenuti  ad  inviare  al
competente  assessorato  regionale  all'agricoltura,  unitamente alla
copia della domanda, la 2 e 3 copia del  citato  modello  7  per  gli
animali oggetto di richiesta di premio.
  L'Assessorato regionale tratterra' la 3 copia del modello 7, mentre
la  2  copia  verra'  restituita  timbrata  e  firmata  al produttore
richiedente.
  Per i capi marchiati con norme transitorie  l'A.I.M.A.  provvedera'
ad emettere un apposito documento amministrativo nazionale.
 1.3. Importo del premio.
  L'importo  del  premio per singolo capo e' fissato a 135 ECU e puo'
essere corrisposto per un numero di capi non superiore a 598.746.
  Qualora il numero dei premi richiesti  superi  quello  del  plafond
nazionale  fissato  dalla  U.E.,  l'A.I.M.A.  provvede ad operare una
riduzione proporzionale mediante utilizzo di  una  percentuale  unica
derivante  dalla  differenza tra tale massimale ed il numero di premi
richiesti per la campagna in questione,  al  fine  di  rispettare  il
plafond attribuito.
2.  Sezione  seconda - Regime di premio e di premio complementare per
il mantenimento delle vacche nutrici.
 2.1. Presentazione domande.
  Il produttore deve presentare domanda di compensazione al  reddito,
seguita  dalla  domanda  di  premio per le vacche nutrici, su modelli
stampati e distribuiti a cura dell'A.I.M.A. La domanda di premio  per
le  vacche nutrici deve essere indirizzata in originale all'A.I.M.A.,
casella postale n. 2280 - Roma AD, a  mezzo  raccomandata  postale  o
mediante  consegna effettuata direttamente, o per tramite terzi, alla
predetta Azienda -  via  Palestro  81  -  00185  Roma,  ed  in  copia
all'Assessorato regionale competente.
  Per   l'identificazione   dei   sottoscrittori  e  per  l'eventuale
acquisizione della certificazione antimafia valgono, per  le  domande
in  argomento,  le  stesse  modalita' riportate nella sezione I della
presente circolare.
  La  domanda  di  compensazione  al  reddito,  redatta  secondo   le
disposizioni  impartite con la circolare ministeriale n. D / 617 gia'
citata nella sezione prima  della  presente  circolare,  deve  essere
presentata  entro  i termini in essa indicati e dallo stesso soggetto
(persona fisica / giuridica) che presenta la domanda di premio, salvo
casi particolari debitamente  documentati.  Anche  i  produttori  che
facciano  uso  comune di superfici pubbliche sono tenuti a presentare
la domanda di compensazione al  reddito  riportando  la  porzione  di
superficie   da   essi  utilizzata,  evidenziando  la  colonna  "casi
particolari"  e,  allegando  l'attestazione  dell'ente  od  organismo
proprietario delle superfici in causa.
  I  termini  per  la presentazione della domanda di compensazione al
reddito  devono  essere  rispettati  dai  produttori   detentori   di
superfici  investite con i prodotti elencati nell'allegato I del Reg.
CEE n. 1765 / 1992, che dispongano di un numero di capi  da  prendere
in  considerazione  per la determinazione del coeffciente di densita'
non superiore alle 15 UBA.
  La domanda di premio per le vacche nutrici puo'  essere  presentata
entro le ore 18 tra il 5 maggio ed il 15 ottobre.
  Per  vacca  nutrice  s'intende una vacca di razza diversa da quelle
indicate all'allegato 1, ed in particolare:
    a) una vacca appartenente ad una razza ad orientamento "carne" od
ottenuta da un incrocio con una di tali razze ed appartenente ad  una
mandria  destinata  all'allevamento  di  vitelli per la produzione di
carne, che abbia almeno 20 mesi e che abbia partorito  alla  data  di
presentazione della domanda;
    b)  una  giovenca gravida rispondente alle stesse condizioni, che
sostituisca una vacca nutrice.
 2.2. Importo del premio.
  L'importo del premio per singolo capo e' fissato a 144,90 ECU.
  All'importo indicato si aggiunge un premio nazionale  complementare
di 30,19 ECU per vacca.
  Alle aziende situate nelle regioni di cui all'allegato del Reg. CEE
n.  2052  /  1988  e  successive  modifiche,  che  per l'Italia sono:
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna, i
primi 24,15 ECU per vacca del  premio  complementare  nazionale  sono
finanziati dal FEOGA, Sezione Garanzia.
 2.3. Aziende beneficiarie.
  Possono  beneficiare  del  premio  i  produttori che adempiano agli
obblighi prescritti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale. I
produttori ai quali e' stato assegnato un quantitativo di riferimento
latte inferiore o uguale a 120.000 kg possono  avvalersi  del  premio
cosi' del Reg. n. 805/1968.
  1) In particolare:
    a)  non  possono  beneficiare  del premio le aziende che allevino
esclusivamente vacche appartenenti alle razze riportate nell'allegato
n. 1;
    b) non possono beneficiare del premio le aziende titolari  di  un
quantitativo  di riferimento latte totale ai sensi dell'art. 5-quater
del Reg. CEE 804/1968 superiore a 120.000 kg.
 La limitazione di cui al punto b) non si applica  alle  aziende  che
effettuano  esclusivamente  vendite  dirette, le quali ricadono nelle
norme di cui all'art. 4 d) par. 5 del Reg. CEE 805 / 1968.  Nel  caso
specificato   le   aziende  devono  disporre  comunque  di  superfici
foraggere   sufficienti   sia   alla   produzione   di   latte    che
all'allevamento  dei  capi  per  i  quali  il premio e' richiesto e i
richiedenti il premio devono impegnarsi a non effettuare consegne  di
latte  ne' di prodotti lattiero - caseari per un periodo di 12 mesi a
decorrere dalla data di presentazione delle domande;
  2) Le aziende richiedenti sono obbligate a detenere durante  i  sei
mesi  successivi alla presentazione delle domande un numero di vacche
nutrici pari a quello per il quale il premio e' richiesto;
 2.4. Limite individuale di premio.
 Il numero dei premi da corrispondere per singolo produttore non puo'
superare quello che l'A.I.M.A. ha liquidato a valere per  le  domande
presentate  "nell'anno  di  riferimento" di cui all'art. 4 d), par. 2
del Reg. CEE 805 / 1968, che per l'Italia e'  il  1992,  fatta  salva
ogni  eventuale  successiva assegnazione di diritti provenienti dalla
riserva nazionale, oppure acquisiti per trasferimento intervenuto tra
privati  produttori  o  anche  per  affitto  degli  stessi  da  altri
produttori aventi diritto.
  L'A.I.M.A. provvede inoltre, in caso di variazioni, a comunicare ai
produttori l'entita' dei limiti individuali di premio.
 2.5. Riserva nazionale.
 La gestione della "riserva nazionale" e della "riserva  addizionale"
di  cui  all'art.  4  f),  par. 1 e 3 del Reg. 805 / 1968 e' affidata
all'A.I.M.A.
  I  diritti  al  premio  acquisiti  senza  compenso  nella   riserva
nazionale a seguito del ritiro per mancato utilizzo per gli anni 1997
e 1998, non possono essere ridistribuiti per gli anni 1998 e 1999.
 I diritti al premio acquisiti senza compenso nella riserva nazionale
e  derivanti da ritiri di quote relativi alla campagna 1996 oppure da
versamenti del 15% per trasferimenti parziali  senza  azienda,  vanno
distribuiti  gratuitamente  ai  produttori  che  rientrano  nei  casi
specificati all'art. 4 lettera f), par. 2 del Reg. CEE  805  /  1968,
secondo  le linee guida fornite dat Ministero delle risorse agricole,
alimentari e forestali.
  I produttori che intendano avvalersi della disposizione di  cui  al
paragrafo   precedente  devono  presentare  all'A.I.M.A.  domanda  di
ottenimento   di   diritti   al   premio   su   modello   prestampato
dall'A.I.M.A., entro e non oltre le ore 18 del 30 giugno, motivandone
la richiesta.
  L'A.I.M.A.  provvedera' a comunicare agli interessati l'esito delle
richieste e l'eventuale numero di diritti attribuiti.
 2.6. Trasferimenti dei diritti al premio.
  I diritti al premio  attribuiti  ad  ogni  singolo  produttore,  in
relazione alle domande o presentate nell'anno di riferimento, possono
divenire oggetto di trasferimento tramite:
    a) rapporto diretto tra produttori;
    b) rapporto diretto tra cedente e A.I.M.A. o soggetto pubblico da
esso designato previa intesa; i diritti cosi' acquistati vanno tenuti
distinti da quelli della riserva nazionale.
  L'A.I.M.A.,  che  assume  nel  caso  specificato  una  funzione  di
intermediazione, vende ai produttori richiedenti i diritti acquistati
ad un prezzo che non puo' essere superiore a quello pagato.
 L'A.I.M.A., nella gestione  della  riserva  nazionale,  ha  cura  di
tenere  una  contabilita'  separata  per i diritti aquistati a titolo
oneroso, per i diritti acquisiti nella  riserva  nazionale  ai  sensi
dell'art.  4,  lettera  f)  del  Reg.  CEE  805 / 1968, nonche' per i
diritti acquisiti negli anni 1997 e 1998 per mancato utilizzo.
  Qualora un produttore non utilizzi nel corso di ogni anno almeno il
90% dei diritti,  la  quota  non  utilizzata  viene  riversata  nella
riserva  nazionale, salvo i casi prescritti all'art. 33, parag. 2 del
Reg. CEE 3886 / 1992.
  A tal fine viene considerato utilizzo:
   la cessione temporanea da parte del cedente;
   il numero di capi riscontrato a controllo in caso di accertamento.
  Si precisa inoltre che, in caso  di  cessione  temporanea,  qualora
colui  che  riceve i diritti non utilizzi almeno il 90% della quota a
propria disposizione, verranno ritirati in via prioritaria i  diritti
di   sua   proprieta'   e,   in   subordine,  anche  quelli  ricevuti
temporaneamente, fino a copertura della quota non utilizzata.
  I  produttori  che hanno ottenuto dalla riserva nazionale, a titola
gratuito, diritti al premio, non possono cedere alcun diritto in loro
possesso,  salvo  casi  eccezionali   debitamente   giustificati   ed
autorizzati dall'A.I.M.A., ad altri produttori nel corso dei tre anni
civili  successivi.  Pertanto,  nel  1997 possono essere trasferiti i
diritti ottenuti dalla riserva  nazionale  aventi  validita'  per  la
campagna  1993;  restano invece non trasferibili quelli assegnati con
riferimento alle campagne successive.
  Il produttore puo' cedere a qualsiasi titolo la propria azienda,  e
trasferire  al  successore tutti i diritti al premio, cosi' come puo'
trasferire totalmente  o  parzialmente  i  propri  diritti  senza  il
trasferimento  dell'azienda,  o  cedere temporaneamente in tutto o in
parte i propri diritti.
  La cessione temporanea puo' riguardare soltanto anni civili  interi
e per lo meno il numero minimo di diritti di cui al comma successivo.
Nell'arco  di  un  periodo  di  cinque  anni  a decorrere dalla prima
cessione, il produttore recupera tutti i suoi diritti, salvo il  caso
di trasferimento definitivo, per utilizzarli egli stesso nel corso di
almeno  due  anni  civili  consecutivi.  Qualora  il  produttore  non
utilizzi almeno il 90% dei propri diritti in ciascuno dei  due  anni,
la  quota  non  utilizzata  ogni  anno  viene riversata nella riserva
nazionale. In caso di trasferimento di  diritti  senza  trasferimento
dell'azienda, il 15% dei diritti trasferiti deve essere versato senza
alcun compenso alla riserva nazionale.
  Il  numero minimo dei diritti al premio che puo' formare oggetto di
trasferimento parziale senza trasferimento dell'azienda o di cessione
temporanea e' fissato a:
    a) 5 per i produttori che detengano piu' di 25 diritti al premio;
    b) 3 per i produttori che detengano da 10 a 25 diritti al premio.
  Nessun limite e' fissato per i produttori che detengano meno di  10
diritti.
  I  trasferimenti  dei  diritti  al  premio,  come  pure le cessioni
temporanee, non possono  diventare  effettivi  prima  della  notifica
congiunta  all'A.I.M.A.  da parte del produttore che trasferisce e di
colui che riceve i diritti al premio.
  La  notifica,  da  redigere  su  apposito  prestampato  distribuito
dall'A.I.M.A., deve pervenire entro le ore 18 del 30 giugno ed essere
compilata correttamente: in caso contrario il trasferimento non sara'
riconosciuto valido.
  I  produttori  che  utilizzino per le loro attivita' di allevamento
esclusivamente superfici pubbliche e che decidano di trasferire tutti
i loro diritti ad altri, sono assimilati al produttore  che  vende  o
trasferisce la propria azienda.
  L'A.I.M.A.,  nelle situazioni prese in considerazione, determina il
nuovo limite massimo  individuale  e  comunica  agli  interessati  il
numero dei loro diritti al premio
  Nella gestione della riserva nazionale si terra' conto di eventuali
casi  particolari  cosi'  come  prescritti  dall'art. 38 del Reg. CEE
3886/1992.
3. Indicazioni comuni riguardanti il premio speciale e il premio  per
le vacche nutrici.
 3.1. Coefficiente di densita' aziendale.
  Il  numero  totale  dei  capi che possono beneficiare del regime di
premi viene correlato ad un coefficiente di densita' del bestiame che
deve corrispondere al numero di UBA - Unita' Bovino Adulto per ettaro
foraggero utilizzato per l'alimentazione  del  bestiame  presente  in
azienda e per il quale viene richiesto un premio.
  Il coefficiente di densita' e' fissato a 2 UBA/ha foraggero.
  La  densita'  aziendale  dei  bovini per i quali richiedere i premi
viene determinata tenuto conto:
    a) dei bovini maschi,  delle  vacche  nutrici,  degli  ovini  e/o
caprini,  per  i quali sia stata presentata domanda di premio nonche'
delle vacche necessarie per produrre il quantitativo  di  riferimento
di  latte  assegnato  al  produttore.  La relativa conversione in UBA
viene  effettuata  mediante  l'utilizzo  dei  coefficienti   indicati
nell'allegato I del Reg. CEE 2328/91;
    b)   della   superficie   foraggera,   cioe'   della   superficie
dell'azienda   disponibile   durante   tutto   l'anno   civile    per
l'allevamento  dei  bovini  e  degli  ovini  e  /  o caprini ai sensi
dell'art. 4 g, par. 3, secondo comma del Reg. CEE 805 / 68.
  Tuttavia,  qualora  nel  periodo  invernale  venga  utilizzata  una
superficie foraggera a nuovo ordinamento colturale, si ritiene che il
produttore   abbia   fondamentalmente   adempiuto  alle  disposizioni
regolamentari relative ai premi zootecnici.
 Il calcolo della densita' viene applicato anche  ai  produttori  che
beneficino  del premio speciale e/o del premio per le vacche nutrici,
se detengano nelle proprie aziende animali  di  cui  alla  precedente
lettera a), per un numero non superiore a 15 UBA, in maniera da poter
aggiungere  anche  a questi un importo complementare di 36 Ecu / capo
qualora la densita' di  bestiame  risulti  inferiore  ad  1,4  UBA/ha
foraggero,  e di 52 Ecu/capo qualora detta densita' risulti inferiore
ad 1 UBA/ha foraggero.
 3.2. Identificazione e registrazione del bestiame.
  Il bestiame per il quale vengono richiesti i premi  deve  risultare
identificato  e registrato nelle forme prescritte dalla direttiva del
Consiglio 92/102/CEE, del 27 novembre 1992, recepita con decreto  del
Presidente della Repubblica n. 317/1996 del 30 aprile 1996.
 3.3. Controlli in azienda.
  Nel corso dei sessanta giorni successivi alla data di presentazione
delle  domande  per  l'ottenimento  del  premio speciale e dei 6 mesi
successivi alla data di presentazione delle domande per l'ottenimento
del premio per le  vacche  nutrici,  l'A.I.M.A.  programma,  con  gli
Organismi  regionali di controllo, l'espletamento dei sopralluoghi in
azienda, tendenti ad accertare il rispetto degli  impegni  prescritti
dalla    normativa   comunitaria   nonche'   la   rispondenza   delle
dichiarazioni rese in domanda con la situazione reale dell'azienda  e
dell'allevamento,  nonche' la presenza e la corretta compilazione del
registro aziendale.
  L'A.I.M.A., a tal fine,  determina  il  campione  di  ispezione  in
azienda e lo comunica agli Organismi di controllo.
  Dopo l'espletamento dei controlli prescritti, l'A.I.M.A. provvede a
effettuare i pagamenti nel piu' breve tempo possibile.
 Qualora  le procedure amministrative non consentano di anticipare il
pagamento dei premi rispetto ai termini di cui  agli  articoli  4  b,
par. 5, ultimo comma e 4 d, par. 7, secondo comma del Reg. CEE 805/68
l'A.I.M.A.  provvede  a  versare,  entro  il  31  gennaio  successivo
all'anno di presentazione della domanda, un acconto di aiuto pari  al
60% degli importi dovuti.
  I  controlli  amministrativi  devono  riguardare  la  verifica e il
confronto:
    a) della corrispondenza del  fattore  di  densita'  aziendale  in
rapporto al numero dei capi per i quali sono stati richiesti i premi;
    b)  delle  parcelle agricole aziendali, se formino o meno oggetto
di aiuti comunitari diversi da quelli del regime  di  premio  di  cui
alla presente circolare;
    c) dei numeri di identificazione del bestiame;
    d)  per  il  premio  indicato  alla  sezione I, degli estremi del
documento  amministrativo,   al   fine   di   evitare   abusi   nella
corresponsione dell'aiuto;
    e)  per  il  premio  indicato  alla  sezione  II e per le aziende
titolari di un quantitativo di riferimento, della corrispondenza  del
quantitativo  di  riferimento  indicato con quello attribuito a norma
delle vigenti disposizioni impartite nel  settore  lattiero-caseario,
nonche' la coerenza tra il medesimo quantitativo di riferimento ed il
numero  delle  vacche  necessarie a produrlo, in base alla resa media
lattiera di cui all'allegato 2 o ad  altro  documento  ufficiale  che
certifica  la resa media lattiera prodotta in azienda dal richiedente
il premio.
 I controlli di cui alla lettera e) devono essere espletati  mediante
riscontro  del  quantitativo  di  riferimento  attribuito  al singolo
produttore e riportato  negli  elenchi  che  l'A.I.M.A.  pubblica  in
appositi  bollettini provinciali secondo le modalita' di cui all'art.
4 della legge n. 468 del 26 novembre 1992.
  Gli  accertamenti  in  loco  si  effettuano  senza  preavviso   nei
confronti delle aziende richiedenti i premi nella misura di almeno il
10%  sia  per  le richieste di premio indicato alla sezione I che per
quelle relative al premio indicato nella sezione  II  della  presente
circolare.
  Qualora,  ad  una  prima  fase di controllo risulti difficoltoso il
reperimento dell'azienda, il controllore  si  avvarra'  del  disposto
dell'art. 6, par. 5 del reg. CEE n. 3887/1992.
  I controlli sono espletati sulla base di una preventiva analisi dei
rischi tenuto conto:
    a) dell'ammontare dei premi;
    b) del numero degli animali per i quali i premi sono richiesti;
    c) delle dimensioni delle aziende;
    d) dell'esperienza acquisita nel corso dei controlli svolti negli
anni precedenti;
    e)  di ogni altro elemento che possa dare luogo a discordanze con
quanto dichiarato in domanda.
  Qualora la  percentuale  minima  dei  controlli  non  possa  essere
rispettata  durante  il  periodo  di  detenzione  del  bestiame, tale
percentuale   viene   completata   successivamente   attraverso    la
constatazione  del  bestiame  in azienda e/o un dettagliato esame del
registro aziendale.
  La  percentuale  dei  controlli  da  svolgere,  soltanto  in   casi
eccezionali,  oltre  il  periodo di detenzione del bestiame, non puo'
superare comunque il 50% di quella prescritta.
  Di ogni sopralluogo deve essere redatto un dettagliato verbale  sul
modello prestampato e distribuito dall'A.I.M.A., che indichi i motivi
della  visita,  le  persone presenti in azienda nonche' il numero dei
capi constatati sul posto e la loro identificazione, ricorrendo anche
all'analisi   del  registro  aziendale;  nel  verbale  dovra'  essere
chiaramente indicato il nome e cognome del controllore, nonche'  data
e ora del controllo stesso. L'effettuazione del controllo non esime i
produttori  dal  rispetto dell'obbligo dell'osservanza del periodo di
detenzione prescritto.
  Il produttore o chi ne fa le veci puo'  avvalersi  della  facolta',
prescritta  all'art.  12  del Regolamento numero 3887/92, di indicare
nel verbale le proprie osservazioni.
  Il verbale deve essere redatto in triplice copia:  una  copia  deve
essere  rilasciata  obbligatoriamente  all'azienda visitata; un'altra
copia la trattiene l'organismo di controllo; l'originale deve  essere
inviato all'A.I.M.A. entro i termini da essa fissati.
 3.4. Diminuzione del numero di animali.
  Qualora,  nel  corso  del  periodo  minimo di detenzione, il numero
degli animali per i quali e' stato richiesto il premio sia  diminuito
per  cause  di  forza  maggiore o per circostanze naturali nella vita
della mandria, secondo le indicazioni contenute all'articolo  11  del
Reg.  CEE 3887/92, il richiedente e' tenuto a informarne per iscritto
l'A.I.M.A. entro dieci giorni  dalla  data  in  cui  l'evento  si  e'
verificato,  motivando  la  causa che gli impedisce di rispettare gli
impegni. La stessa  informazione  va  inviata  anche  agli  organismi
regionali di controllo.
 Il  produttore puo' tuttavia sostituire vacche nutrici dichiarate in
domanda  con  altre  vacche  nutrici  o  con  giovenche  gravide   di
sostituzione,  cosi'  come  definite  al  punto  2.1 lettere a) e b),
purche' la sostituzione  avvenga  entro  i  venti  giorni  lavorativi
successivi  all'uscita  dell'animale  dall'azienda  e  l'informazione
venga trasmessa per iscritto, nel termine di dieci giorni  successivi
alla   sostituzione,   all'A.I.M.A.   e  all'organismo  di  controllo
competente.
  Considerato il regime di ritiro delle quote non utilizzate, per  le
vacche  nutrici  le  comunicazioni  di  cui  sopra  vanno fatte tutto
l'anno, mentre per i bovini maschi vanno fatte solo  nel  periodo  di
detenzione obbligatoria.
 3.5. Provvedimenti sanzionatori.
  L'A.I.M.A.  effettua gli accertamenti necessari per i provvedimenti
da adottare a norma delle disposizioni di cui all'art.  10  del  Reg.
CEE 3887 / 92.
  Qualora,  nel  corso dei sopralluoghi in azienda, si accerti che il
numero degli animali presenti risulti  inferiore  rispetto  a  quanto
dichiarato  in  domanda  senza che si sia provveduto ad effettuare le
dovute  comunicazioni  alle  autorita'  competenti,  si  provvede  di
ufficio:
    A)  nel  caso  di  domande  riguardanti  al  massimo  20  animali
l'importo unitario dell'aiuto e' diminuito:
    della percentuale  corrispondente  all'eccedenza  constatata,  se
essa e' inferiore o uguale a 2 animali;
    della percentuale doppia corrispondente all'eccedenza constatata,
se essa e' superiore a 2 e inferiore o uguale a 4 animali.
  Se  l'eccedenza  e'  superiore  a  4  animali non e' concesso alcun
aiuto.
    B) negli altri casi:
    della percentuale corrispondente all'eccedenza constatata se essa
e' inferiore o uguale al 5%;
    del  20%  se l'eccedenza constatata e' superiore al 5% e uguale o
inferiore al 10%;
    del 40% se l'eccedenza constatata e' superiore al 10% e uguale  o
inferiore al 20%.
  Qualora l'eccedenza constatata superi il 20% non e' concesso nessun
aiuto.
 Le  percentuali  di  cui  alla  lettera A) sono calcolate in base al
numero di capi richiesti, mentre quelle di cui alla lettera B)  sulla
base del numero di capi determinati.
  In  caso  di  dichiarazioni non aderenti alla realta' formulate per
negligenza grave o deliberatamente,  il  produttore  e'  escluso  dal
beneficio  dei  premi rispettivamente per l'anno civile considerato e
nella seconda ipotesi anche per l'anno civile successivo.
  Inoltre,  qualora  un  controllo  in  azienda  non   possa   essere
effettuato  per  motivazioni  imputabili al titolare della domanda di
premio, e comunque tenuto conto delle disposizioni di cui all'art.  6
par.  5  del  Reg.  CEE  3887 / 92, la domanda stessa viene respinta,
mentre per eventuali ritardi di presentazione delle domande di premio
rispetto  ai  termini  ultimi  prescritti,  l'A.I.M.A.  provvede   ad
applicare una riduzione cumulativa degli importi di aiuto pari all'1%
per  ogni giorno feriale di ritardo, fatte salve, in entrambi i casi,
le eventuali cause di forza maggiore.
  In caso di ritardo superiore ai venticinque giorni  di  calendario,
le domande di premio non possono essere accolte.
  Gli  organismi regionali di controllo trasmettono all'A.I.M.A. ed a
questo Ministero entro il 31 dicembre una relazione  sulle  eventuali
cause  di  forza maggiore o circostanze naturali che hanno comportato
una riduzione del numero di capi rispetto a quello  per  i  quali  e'
stato richiesto il premio.
  Saranno  inoltre  escluse  dal beneficio degli aiuti le aziende che
risultino, in base alle comunicazioni del  Ministero  della  sanita',
detenere   illecitamente   o   avere  utilizzato  sostanze  ormonali,
tireostatiche o beta-agonisti.
  In caso di prima recidiva, il periodo di esclusione dal  premio  e'
esteso  a  tre anni; nei casi di recidive successive, l'esclusione e'
estesa a cinque anni.
 3.6. Comunicazioni.
  L'A.I.M.A. provvedera' ad effettuare  le  comunicazioni  prescritte
all'art.  56  del  Reg.  CEE  3886  /  92  entro  i termini stabiliti
informandone anche questo Ministero.
II - Settore ovino e caprino.
  Con l'adozione del Reg. CEE 2069 / 92 del Consiglio del  30  giugno
1992 che modifica il Reg. CEE 3013 / 1989 relativo all'organizzazione
comune  dei  mercati  nel  settore  carni  ovi  - caprine, sono state
emanate, nel  quadro  della  riforma  della  P.A.C.  le  nuove  norme
relative alla concessione del premio a favore dei produttori di carni
ovi - caprine.
  Possono   accedere   alla  concessione  dei  contributi  comunitari
esclusivamente i responsabili di aziende,  cosi'  come  definiti  dal
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  317 / 1996 del 30 aprile
1996,  i  cui  animali  sono  assoggettati  ai  controlli  dei  piani
ufficiali  di  profilassi  ed  eradicazione  delle malattie infettive
previsti dalle norme vigenti.
  1.1.   Presentazione   delle   domande   di   premio  e  di  premio
supplementare previsto dal Reg. CEE 1323 / 90.
  Le domande per l'ottenimento del premio alla pecora e / o  capra  e
del  premio  supplementare  previsto dal Reg. CEE n. 1323 / 90 devono
essere presentate dai produttori, cosi' come definiti all'art. 1  del
Reg.  CEE  3493 / 90, che siano in possesso di diritti al premio alla
data di presentazione della domanda stessa.
  Esse devono essere compilate su modello stampato  e  distribuito  a
cura  dell'Azienda di Stato per gli Interventi nel Mercato Agricolo -
A.I.M.A. - specificando se si tratta di produttore di agnelli pesanti
o leggeri.
  Salvo casi eccezionali, per  l'autentica  della  firma  restano  in
vigore  le norme stabilite dalla legge 4 gennaio 1968 n. 15. Comunque
l'AIMA, nell'ambito della sua autonomia funzionale,  prevede  diverse
forme    di    identificazione    e   di   responsabilizzazione   dei
sottoscrittori.
  Le associazioni dei produttori presentano domanda unica  con  firma
autenticata  di tutti gli aderenti che rispondano alla definizione di
produttore  su  modello  prestampato  dall'A.I.M.A.  recante   moduli
supplettivi riportanti la composizione dell'Associazione stessa.
  L'A.I.M.A.  provvedera' a conformarsi alle disposizioni della legge
17 gennaio 1994 n. 47 e relativo decreto legislativo di attuazione  8
agosto   1994  n.  490  ai  fini  dell'eventuale  acquisizione  della
certificazione antimafia.
  Coloro che intendono richiedere il premio  supplementare  ai  sensi
del  Reg.  CEE  1323  /  90,  le  cui aziende ricadano parzialmente e
comunque per almeno il 50% in zone svantaggiate cosi'  come  definite
dalla  direttiva  CEE  75 / 268 articoli 3, 4 e 5, debbono presentare
domanda di compensazione al reddito, redatta secondo le  disposizioni
impartite  con la circolare ministeriale n. D/617 gia' citata entro i
termini in essa indicati e dallo stesso soggetto  (persona  fisica  /
giuridica)  che presenta la domanda di premio, salvo casi particolari
debitamente motivati e documentati. Anche i produttori  che  facciano
uso  comune di superfici pubbliche sono tenuti a presentae la domanda
di compensazione al reddito riportando la porzione di  superficie  da
essi  utilizzata,  evidenziando  la  colonna  "casi  particolari"  ed
allegando l'attestazione dell'ente od  organismo  proprietario  delle
superfici in causa.
  Le richieste di premio devono pervenire entro le ore 18 nel periodo
compreso  tra  l'11 marzo ed il 9 aprile in originale, all'A.I.M.A. -
Casella postale n. 2280 - Roma AD, a  mezzo  raccomandata  postale  o
mediante  consegna effettuata direttamente agli sportelli dell'AIMA -
Via Palestro, 81 - 00185 Roma, ed in copia all'Assessorato  regionale
all'agricoltura competente per territorio.
  Le  domande  di  premio  riguardanti  meno di 10 pecore e / o capre
debbono essere respinte.
 1.2. Animali ammissibili al premio.
    a) Il premio puo' essere erogato  per  le  pecore  e  /  o  capre
rispondano alla definizione di cui all'art. 1 del Reg. CEE 3493 / 90,
e  cioe'  "tutte  le  femmine  della  specie  ovina e / o caprina che
abbiano partorito almeno una volta o che abbiano almeno  12  mesi  di
eta'".  Sono  ammissibili  al  beneficio  dell'aiuto  comunitario gli
animali in possesso  di  tali  requisiti  entro  l'ultimo  giorno  di
permanenza   obbligatoria   in  azienda  (cento  giorni  a  decorrere
dall'ultimo giorno utile per la presentazione della domanda  prevista
al  paragrafo precedente) e che debbono essere debitamente registrati
sull'apposito registro previsto  dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n.  317 del 30 aprile 1996 e dalla circolare n. 11 del 14
agosto 1996 del Ministero della sanita'.
 1.3. Calcolo del premio.
  L'importo del premio da erogare viene calcolato:
   1) per i produttori di agnelli pesanti, individuati tra coloro che
non commercializzino latte o prodotti lattiero - caseari  a  base  di
latte di pecora, in funzione della perdita di reddito subita;
   2) per i produttori di agnelli leggeri, individuati tra coloro che
commercializzino  latte di pecora o prodotti derivati, sulla base del
premio concesso ai produttori di agnelli pesanti, ridotto del 20%.
 1.4. Transumanza.
  I produttori  la  cui  azienda  ricada  nelle  situazioni  previste
dall'art.  3 paragrafo 1 del Reg. CEE 2385 / 91, che delimita le zone
di pianura ove risiedono le aziende  armentizie  il  cui  gregge  per
tradizione  effettua  la  transumanza  in  zona  svantaggiata  per un
periodo  di  almeno  novanta  giorni  consecutivi,  e  che  intendano
richiedere il premio supplementare di cui al Reg. CEE 1323 / 90, sono
tenuti   a   corredare  la  domanda  di  premio  con  certificazione,
rilasciata  dalle  autorita'  locali  o  regionali,  che  attesti  la
presenza  del  gregge  per  il periodo di novanta giorni succitati in
tali zone; le certificazioni in argomento dovranno riferirsi alle due
precedenti campagne di commercializzazione.
  1.5 Avvio all'ingrasso.
  Qualora i produttori di agnelli  leggeri  intendano  avvalersi  del
disposto  dell'art. 5, par. 4, del Reg. CEE n. 3013 / 89, vale a dire
prevedano di portare all'ingrasso almeno il 40%  degli  agnelli  nati
nelle  proprie  aziende, al fine di ottenere carcasse pesanti, per le
quali i premi devono essere adeguati al 100% dell'importo  erogabile,
devono presentare regolare domanda di premio.
  In tal caso, gli interessati sono tenuti ad inviare all'A.I.M.A. ed
agli   Organismi   regionali  di  controllo  dichiarazioni  di  avvio
all'ingrasso distinte per singola partita,  che  redatte  su  modelli
prestampati  dall'A.I.M.A.  possono  essere trasmesse dal 15 novembre
precedente l'anno per il quale e' richiesto  il  premio  sino  al  14
novembre dell'anno inerente la campagna in corso.
  Le  partite di agnelli devono essere tenute all'ingrasso per almeno
quarantacinque giorni dopo lo svezzamento  e  devono  raggiungere  il
peso medio minimo per agnello di 25 kg.
  Nella  fattispecie,  in  base  a  quanto  previsto  dalla normativa
comunitaria, le partite di agnelli avviate all'ingrasso, non  possono
essere spostate in altra azienda.
  Qualora   l'ingrasso   avvenga   al   di   fuori  dell'azienda  del
beneficiario, il responsabile del centro di ingrasso  deve  ottenere,
previa  richiesta,  il  riconoscimento  preliminare  dell'Assessorato
regionale competente e deve impegnarsi:
   a trasmettere al  beneficiario  tutti  i  dati  necessari  per  il
conseguimento  del premio, in particolare: luogo di ingrasso, data di
uscita delle  partite,  peso  medio  per  partita  uscita,  eventuale
perdita di agnelli con indicazione della causa;
   a sottoporsi ai controlli;
   qualora  l'ingrasso avvenga in diversi ovili, a tenere aggiornata,
sulla base dei dati comunicati dagli ovili in  questione,  un  quadro
centralizzato  degli  spostamenti giornalieri in entrata ed in uscita
delle partite di agnelli tenuti all'ingrasso nei diversi  ovili,  con
l'indicazione del numero dei capi interessati.
  Qualora  l'ingrassatore  non  adempia  agli obblighi prescritti, il
riconoscimento  dell'azienda  all'ingrasso  verra'  revocato  per  la
campagna successiva a quella di constatazione dell'inadempienza.
  Le partite di agnelli messe all'ingrasso devono essere identificate
a  norma  della  direttiva  92  /  102 del Consiglio e ne deve essere
redatto apposito registro secondo il modello allegato.
  I dichiaranti l'avvio all'ingrasso  sono  tenuti  ad  istituire  un
apposito  registro  nel  quale  devono  essere riportati tutti i dati
relativi agli agnelli da ingrassare, nonche' i numeri ed  i  tipi  di
identificazione utilizzati per singolo agnello ed eventuali movimenti
commerciali dei capi oggetto dell'aiuto comunitario.
  Al  termine  dell'ingrasso di ogni partita l'organismo di controllo
e' tenuto a redigere apposito verbale,  in  triplice  copia,  di  cui
l'originale  deve  essere  trasmesso  all'A.I.M.A. entro dieci giorni
dall'uscita della relativa partita, copia deve essere  consegnata  al
produttore e copia trattenuta dall'organismo di controllo stesso.
 1.6. Limiti individuali di diritti al premio.
 Il numero dei premi da corrispondere per singolo produttore non puo'
superare   quello   che   l'A.I.M.A.   ha   liquidato  "nell'anno  di
riferimento" di cui all'art. 5-bis par. 1 del Reg. CEE 3013 / 89, che
per l'Italia e'  il  1991,  fatta  salva  ogni  eventuale  successiva
assegnazione  di  diritti provenienti dalla riserva nazionale, oppure
acquisiti per acquisto intervenuto tra privati produttori o anche per
affitto degli stessi da altri produttori aventi diritto.
  L'A.I.M.A., per ogni richiedente l'aiuto comunitario, determina  il
massimale  individuale  notificando  agli  interessati  le  eventuali
variazioni.
 1.7. Riserva nazionale e addizionale.
  La  gestione  della  riserva  nazionale  e  addizionale  e'  curata
dall'A.I.M.A.
 I diritti al premio acquisiti senza compenso nella riserva nazionale
vanno  distribuiti gratuitamente ai produttori che rientrano nei casi
specificati all'art. 5-ter par.2 del Reg. CEE 3013 / 89,  secondo  le
linee  guida fornite dal Ministero delle risorse agricole, alimentari
e forestali.
  I produttori che intendano avvalersi della disposizione di  cui  al
paragrafo   precedente  devono  presentare  all'A.I.M.A.  domanda  di
ottenimento   di   diritti   al   premio   su   modello   prestampato
dall'A.I.M.A.,  entro e non oltre le ore 18 del 9 aprile, motivandone
la richiesta.
  L'A.I.M.A. provvedera' a comunicare agli interessati l'esito  delle
richieste  e l'eventuale numero di diritti attribuiti entro i termini
di cui al successivo punto 1.8.
 1.8. Trasferimenti dei diritti al premio.
  I diritti al premio,  attribuiti  ad  ogni  singolo  produttore  in
relazione  agli  aiuti  concessi  nell'anno  di  riferimento, possono
divenire oggetto di trasferimento tramite:
    a) rapporto diretto tra produttori;
    b)  rapporto  diretto  tra  cedente  e  A.I.M.A.  I diritti cosi'
acquistati vanno tenuti distinti da  quelli  costituenti  la  riserva
nazionale.
  L'A.I.M.A., o un soggetto pubblico da esso designato previa intesa,
che  assume  nel  caso  specificato  una funzione di intermediazione,
vende ai produttori richiedenti i diritti acquistati,  ad  un  prezzo
che non puo' essere superiore a quello pagato.
  L'A.I.M.A.,  nella  gestione  della  riserva  nazionale, ha cura di
tenere una contabilita' separata per i diritti  acquistati  a  titolo
oneroso  e  per  i diritti acquisiti nella riserva nazionale ai sensi
del Reg. CEE 3013 / 1989.
 Qualora un produttore non utilizzi nel corso di ogni anno almeno  il
70%  dei  diritti,  la  quota  non  utilizzata  viene riversata nella
riserva nazionale, salvo i casi prescritti all'art. 6  bis  parag.  2
del Reg. CEE 3567 / 92.
  A tal fine viene considerato utilizzo:
   la cessione temporanea, da parte del cedente;
   il numero di capi riscontrato a controllo in caso di accertamento.
  Si  precisa  inoltre  che,  in caso di cessione temporanea, qualora
colui che riceve i diritti non utilizzi almeno il 70% della  quota  a
propria  disposizione, verranno ritirati in via prioritaria i diritti
di  sua  proprieta'  e,   in   subordine,   anche   quelli   ricevuti
temporaneamente, fino a copertura della quota non utilizzata.
  I  produttori  che hanno ottenuto dalla riserva nazionale, a titolo
gratuito, diritti al premio, non possono cedere alcun diritto in loro
possesso,  salvo  casi  eccezionali   debitamente   giustificati   ed
autorizzati dall'A.I.M.A., ad altri produttori nel corso dei tre anni
civili  successivi.  Pertanto,  nel  1997 possono essere trasferiti i
diritti ottenuti dalla riserva  nazionale  aventi  validita'  per  la
campagna  1993;  restano invece non trasferibili quelli assegnati con
riferimento alle campagne successive.
  Il produttore puo' cedere a qualsiasi titolo la propria azienda,  e
trasferire  al  successore tutti i diritti al premio, cosi' come puo'
trasferire totalmente  o  parzialmente  i  propri  diritti  senza  il
trasferimento  dell'azienda,  o  cedere temporaneamente in tutto o in
parte i propri diritti.
  La cessione temporanea puo' riguardare soltanto anni civili  interi
e per lo meno il numero minimo di diritti di cui al comma successivo.
Nell'arco  di  un  periodo  di  cinque  anni  a decorrere dalla prima
cessione, il produttore recupera tutti i suoi diritti, salvo il  caso
di trasferimento definitivo, per utilizzarli egli stesso nel corso di
almeno  due  anni  civili  consecutivi.  Qualora  il  produttore  non
utilizzi almeno il 70% dei propri diritti in ciascuno dei  due  anni,
la  quota  non  utilizzata  ogni  anno  viene riversata nella riserva
nazionale.
  In  caso  di   trasferimento   di   diritti   senza   trasferimento
dell'azienda, il 15% dei diritti trasferiti deve essere versato senza
alcun  compenso  alla  riserva  nazionale, per essere poi distribuito
gratuitamente ai produttori che presentino domanda di ottenimento  di
diritti al premio con le modalita' sopra descritte.
  In  caso  di  trasferimento  dei  diritti  tra aderenti alla stessa
associazione, le disposizioni di  cui  al  comma  precedente  non  si
applicano,  purche'  vengano rispettate da parte dei soci le seguenti
condizioni:
   continuare  ad essere aderenti dell'associazione almeno per le tre
campagne successive a quella per la  quale  e'  stato  notificato  il
trasferimento;
   avere  lo  status  di produttore ai sensi dell'art. 1 del Reg. CEE
3493 / 90 e soddisfare gli obblighi previsti all'art. 2 del Reg.  CEE
2385 / 91.
  Tuttavia,   qualora   nel  corso  di  detto  periodo  triennale  il
produttore   cedente   trasferisca   ad   altro   produttore   membro
dell'Associazione   la   propria  azienda  e  l'insieme  dei  diritti
restanti, le condizioni di cui sopra non si applicano.
  Il mancato rispetto di una sola delle predette condizioni  comporta
il  recupero  da  parte  dell'A.I.M.A. del 15% dei diritti ceduti che
verranno riversati nella riserva nazionale.
  Il numero minimo dei diritti al premio che puo' formare oggetto  di
un  trasferimento  parziale  senza  trasferimento  dell'azienda  o di
cessione temporanea e' fissato a:
    a) 10 per i produttori che detengano almeno 100 diritti;
    b) 5 per i produttori che detengano da 20 a 99 diritti al premio.
  Per i produttori che detengano meno di 20 diritti non  e'  previsto
alcun numero minimo.
  I  trasferimenti  dei  diritti  al  premio,  come  pure le cessioni
temporanee, non possono  diventare  effettivi  prima  della  notifica
congiunta  all'A.I.M.A.  da parte del produttore che trasferisce e di
colui che riceve i diritti al premio.
  La notifica deve pervenire entro la  data  di  presentazione  della
domanda  di  premio  da  parte  del  produttore che riceve i diritti,
redatta su apposito modello prestampato dall'A.I.M.A. e  deve  essere
compilata correttamente, in caso contrario il trasferimento non sara'
riconosciuto valido.
  I  produttori  che  utilizzino per le loro attivita' di allevamento
esclusivamente superfici pubbliche e che decidano di trasferire tutti
i loro diritti ad altri, sono assimilati al produttore  che  vende  o
trasferisce la propria azienda.
  L'A.I.M.A.,  nelle situazioni prese in considerazione, determina il
nuovo limite massimo  individuale  e  comunica  agli  interessati  il
numero  dei loro diritti al premio entro i sessanta giorni successivi
al termine ultimo di presentazione delle notifiche.
  Nella gestione della riserva nazionale si terra' conto di eventuali
casi particolari stabiliti all'art. 12 del Reg. CEE 3567 / 92.
 1.9. Controlli.
  L'A.I.M.A.  provvede  ad  effettuare   un   preliminare   controllo
amministrativo delle domande pervenute al fine di verificare:
   1)  per  quelle presentate dalle associazioni dei produttori e / o
cooperative, il criterio di ripartizione del capitale ovi  -  caprino
tra i soci;
   2)  la  corrispondenza  del  numero  di  capi per i quali e' stato
richiesto il  premio  con  il  limite  individuale  in  possesso  del
richiedente.
  Entro  cento  giorni  dal  termine  ultimo  di  presentazione delle
domande previsto al punto 1.1, gli organismi regionali  di  controllo
sono tenuti ad eseguire sopralluoghi in azienda, al fine di accertare
la  situazione  reale  dell'azienda  e  dell'allevamento,  nonche' la
presenza e la corretta compilazione del registro aziendale.
  Gli   accertamenti  in  loco  si  effettuano  senza  preavviso  nei
confronti delle aziende richiedenti i premi nella misura di almeno il
10% sia per le richieste di premio indicato alla sezione  I  che  per
quelle  relative  al  premio indicato nella sezione II della presente
circolare.
  Qualora, ad una prima fase di  controllo  risulti  difficoltoso  il
reperimento  dell'azienda,  il  controllore  si avvarra' del disposto
dell'art. 6 par. 5 del Reg. CEE n. 3887 / 92.
  I controlli sono espletati sulla base di una preventiva analisi dei
rischi tenuto conto:
    a) dell'ammontare dei premi;
    b) del numero degli animali per i quali i premi sono richiesti;
    c) delle dimensioni delle aziende;
    d) dell'esperienza acquisita nel corso dei controlli svolti negli
anni precedenti;
    e) di ogni altro elemento che possa dare luogo a discordanze  con
quanto dichiarato in domanda.
  Qualora  la  percentuale  minima  dei  controlli  non  possa essere
rispettata durante  il  periodo  di  detenzione  del  bestiame,  tale
percentuale    viene   completata   successivamente   attraverso   la
constatazione del bestiame in azienda e / o un dettagliato esame  del
registro aziendale.
  La   percentuale  dei  controlli  da  svolgere,  soltanto  in  casi
eccezionali, oltre il periodo di detenzione del  bestiame,  non  puo'
superare comunque il 50% di quella prescritta.
  Di  ogni sopralluogo deve essere redatto un dettagliato verbale sul
modello prestampato e distribuito dall'A.I.M.A., che indichi i motivi
della visita, le persone presenti in azienda nonche'  il  numero  dei
capi constatati sul posto e la loro identificazione, ricorrendo anche
all'analisi   del  registro  aziendale;  nel  verbale  dovra'  essere
chiaramente indicato il nome e cognome del controllore, nonche'  data
e ora del controllo stesso. L'effettuazione del controllo non esime i
produttori  dal  rispetto dell'obbligo dell'osservanza del periodo di
detenzione prescritto.
  Il produttore o chi ne fa le veci puo'  avvalersi  della  facolta',
prescritta  all'art. 12 del Regolamento n. 3887 / 92, di indicare nel
verbale le proprie osservazioni.
  Il verbale deve essere redatto in triplice copia:  una  copia  deve
essere  rilasciata  obbligatoriamente  all'azienda visitata; un'altra
copia la trattiene l'organismo di controllo; l'originale deve  essere
inviato all'A.I.M.A. entro i termini da essa fissati.
 1.10. Diminuzione numero animali.
  Qualora,  nel  corso  del  periodo  minimo di detenzione, il numero
degli animali per i quali e' stato richiesto il premio sia  diminuito
per  cause  di  forza  maggiore o per circostanze naturali nella vita
della mandria, secondo le indicazioni contenute all'art. 11 del  Reg.
CEE  3887  /  92,  il  richiedente e' tenuto a informarne periscritto
l'A.I.M.A. entro dieci giorni  dalla  data  in  cui  l'evento  si  e'
verificato,  motivando  la  causa che gli impedisce di rispettare gli
impegni. La stessa  informazione  va  inviata  anche  agli  organismi
regionali di controllo.
 1.11. Provvedimenti sanzionatori.
  L'A.I.M.A.  effettua gli accertamenti necessari per i provvedimenti
da adottare a norma delle disposizioni di cui all'art.  10  del  Reg.
CEE 3887 / 92.
  Qualora,  nel  corso dei sopralluoghi in azienda, si accerti che il
numero degli animali presenti risulti  inferiore  rispetto  a  quanto
dichiarato  in  domanda  senza  che si sia provveduto ad effetuare le
dovute  comunicazioni  alle  autorita'  competenti,  si  provvede  di
ufficio:
    A)  nel  caso  di  domande  riguardanti  al  massimo  20  animali
l'importo unitario dell'aiuto e' diminuito:
    della percentuale  corrispondente  all'eccedenza  constatata,  se
essa e' inferiore o uguale a 2 animali;
    della percentuale doppia corrispondente all'eccedenza constatata,
se essa e' superiore a 2 e inferiore o uguale a 4 animali.
  Se  l'eccedenza  e'  superiore  a  4  animali non e' concesso alcun
aiuto.
    B) negli altri casi:
    della percentuale corrispondente all'eccedenza constatata se essa
e' inferiore o uguale al 5%;
    del 20% se l'eccedenza constatata e' superiore al 5% e  uguale  o
inferiore al 10%;
    del  40% se l'eccedenza constatata e' superiore al 10% e uguale o
inferiore al 20%.
  Qualora l'eccedenza constatata superi il 20% non e' concesso nessun
aiuto.
 Le percentuali di cui alla lettera A)  sono  calcolate  in  base  al
numero  di capi richiesti, mentre quelle di cui alla lettera B) sulla
base del numero di capi determinati.
  In caso di dichiarazioni non aderenti alla  realta'  formulate  per
negligenza  grave  o  deliberatamente,  il  produttore e' escluso dal
beneficio dei premi rispettivamente per l'anno civile  considerato  e
nella seconda ipotesi anche per l'anno civile successivo.
  Inoltre,   qualora   un  controllo  in  azienda  non  possa  essere
effettuato per motivazioni imputabili al titolare  della  domanda  di
premio,  e comunque tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 6
par. 5 del Reg. CEE 3887 / 92,  la  domanda  stessa  viene  respinta,
mentre per eventuali ritardi di presentazione delle domande di premio
rispetto   ai  termini  ultimi  prescritti,  l'A.I.M.A.  provvede  ad
applicare una riduzione cumulativa degli importi di aiuto pari all'1%
per ogni giorno feriale di ritardo, fatte salve, in entrambi i  casi,
le eventuali cause di forza maggiore.
  In  caso  di ritardo superiore ai venticinque giorni di calendario,
le domande di premio non possono essere accolte.
  Gli organismi regionali di controllo trasmettono all'A.I.M.A. ed  a
questo  Ministero  entro il 31 dicembre una relazione sulle eventuali
cause di forza maggiore o circostanze naturali che  hanno  comportato
una  riduzione  del  numero  di capi rispetto a quello per i quali e'
stato richiesto il premio.
 1.11. Comunicazioni.
  L'A.I.M.A. provvedera' ad effettuare  le  comunicazioni  prescritte
all'art. 5, par. 2, del Reg. CEE 3567 / 92 ed all'art. 2 del Reg. CEE
2700  /  93  entro  i  termini  stabiliti,  informandone anche questo
Ministero.
 1.12. Liquidazione dei premi.
  L'A.I.M.A.  sulla  base  delle  domande  ricevute  e dei verbali di
accertamento  pervenuti  da  parte  degli  "Organismi  Regionali   di
controllo"  provvede  ad effettuare, previa comunicazione da parte di
questo Ministero degli importi unitari dei premi, i versamenti  degli
aiuti comunitari improrogabilmente entro il 15 ottobre.
                                                   Il Ministro: Pinto
Registrata alla Corte dei conti il 17 marzo 1997
Registro n. 1 Risorse agricole, foglio n. 91