Ai prefetti della Repubblica e, per conoscenza: Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica e gli affari regionali Alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti Ministero interno - Sezione enti locali Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - I.GE.S.P.A. - Direzione generale del Tesoro - Servizio II Al Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate - Direzione centrale per la fiscalita' locale Al Ministero del bilancio e della programmazione economica Alla Cassa depositi e prestiti Al Commissario dello Stato nella regione siciliana Al rappresentante del Governo nella regione sarda Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia Ai commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario Agli uffici regionali di riscontro amministrativo del Ministero dell'interno - presso le prefetture dei capoluoghi di regione Alla Scuola superiore dell'amministrazione civile dell'Interno All'A.N.C.I. All'U.P.I. All'U.N.C.E.M. All'Istituto nazionale di statistica All'Associazione bancaria italiana Con la circolare F.L. 15/97 del 7 aprile 1997 sono state fornite indicazioni sulle nuove disposizioni normative in materia di tesoreria unica e trasferimenti erariali agli enti locali per l'anno 1997. In particolare al paragrafo 6.3 sono state esposte le problematiche connesse all'utilizzo dei trasferimenti erariali in presenza di un fondo di cassa costituito in tutto o in parte da entrate a specifica destinazione. Al riguardo, nel richiamare l'integrale rispetto dell'art. 38, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modifiche, che disciplina l'utilizzo dei fondi vincolati ed individua puntualmente gli enti locali che possono disporre tale utilizzo, e quindi a rettifica di quanto esposto nel primo periodo del predetto paragrafo 6.3, si precisa che gli enti come sopra individuati possono ulteriormente utilizzare le somme a destinazione vincolata nei limiti dei trasferimenti erariali, senza vincolo di destinazione, che si renderanno via via disponibili presso la competente tesoreria dello Stato ai sensi dell'art. 3, comma 214, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dell'art. 9, della legge 28 febbraio 1997, n. 30, di conversione del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669. Tale ulteriore possibilita' di utilizzo e' l'unica che puo' essere esercitata, oltre che dagli enti legittimati ad avvalersi del richiamato art. 38, anche dagli altri enti locali. Detta interpretazione non altera le finalita' dell'art. 38, di preservare cioe' l'immediata liquidita' ed esigibilita' delle somme vincolate ma, in armonia con la recente normativa di razionalizzazione dei flussi di cassa, consente di evitare difficolta' nella gestione degli enti nell'ambito dell'articolato complesso normativo che presiede la materia. Il direttore generale dell'Amministrazione civile Gelati