IL COMANDANTE GENERALE
                del Corpo delle capitanerie di porto
 Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica n. 347 del 18
aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di
tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a
bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario  n.
87 alla Gazzetta Ufficiale n. 132 dell'8 giugno 1994;
  Vista  la  regola 36 del Capitolo III - parte C - della convenzione
internazionale per la salvaguardia della vita umana  in  mare  (SOLAS
74),  come  emendata,  resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n.
313;
  Vista la risoluzione A. 689(17) adottata dall'assemblea  IMO  il  6
novembre 1991;
  Visti gli articoli 99, 110, 121, 186, 190 e 195 del regolamento per
la  sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Visto  l'art.  2  del  decreto-legge  21  ottobre  1996,  n.   535,
convertito in legge il 23 dicembre 1996, n. 647;
  Vista l'istanza della societa' Jonassohn S.r.l. con sede in Genova,
via  Mura degli Angeli, 5 - 7, intesa ad ottenere la dichiarazione di
"tipo approvato" per il segnale a mano a luce rossa  denominato  "RED
MK7 Handlfare";
  Considerato  che  gli  accertamenti tecnici effettuati dal Registro
italiano navale hanno  avuto  esito  positivo  come  da  rapporto  n.
96DG60TA  in  data  27  novembre  1996,  trasmesso  in  allegato alla
suddetta istanza in data 2 dicembre 1996;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E' dichiarato di "tipo approvato" il segnale a mano  a  luce  rossa
denominato "Red MK7 Handflare" fabbricato dalla societa' Pains Wessex
di  Salisbury (Gran Bretagna) della quale e' rappresentante in Italia
la societa' Jonassohn sopracitata.
  Il predetto dispositivo dovra' essere costruito in  conformita'  al
prototipo  sottoposto  agli  accertamenti tecnici citati in premessa;
nessuna  modifica  potra'  essere  apportata  senza   la   preventiva
autorizzazione di questo Ministero.
  Su  ciascun  esemplare  dovranno  essere  marcati  in  modo chiaro,
indelebile e permanente i seguenti elementi d'identificazione:
   marchio  nominativo  del  fabbricante  e  del   rappresentante   o
fornitore in Italia;
   denominazione  commerciale  del  segnale a mano a luce rossa: "Red
MK7 Handflare";
   data di fabbricazione e di scadenza (mese ed  anno):  validita'  4
anni;
   marchio   "tipo   approvato   Ministero   dei  trasporti  e  della
navigazione";
   numero e data del presente decreto ministeriale d'approvazione.