IL COMANDANTE GENERALE
                del Corpo delle capitanerie di porto
 Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica n. 347 del 18
aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di
tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a
bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario  n.
87 alla Gazzetta Ufficiale n. 132 dell'8 giugno 1994;
  Viste  la  regola  36 del capitolo III - parte C, della convenzione
internazionale per la salvaguardia della vita umana  in  mare  (SOLAS
74),  come  emendata,  resa esecutiva con la legge 23 maggio 1980, n.
313;
  Vista la risoluzione A. 689 (17) adottata dall'assemblea IMO  il  6
novembre 1991;
  Visti  gli  artticoli  99, 110, 121, 186, 190 e 195 del regolamento
per la sicurezza della  navigazione  e  della  vita  umana  in  mare,
approvato  con  decreto  del  Presidente  della Repubblica 8 novembre
1991, n. 435;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Visto  l'art.  2  del  decreto-legge  21  ottobre  1996,  n.   535,
convertito in legge il 23 dicembre 1996, n. 647;
  Vista  l'istanza  della  societa' Canepa & Campi S.r.l. con sede in
Genova, via Gramsci, 14, intesa ad ottenere la dichiarazione di "tipo
approvato" per il segnale a mano a luce rossa  denominato  "Schermuly
P.W. MK7";
  Considerato  che  gli  accertamenti tecnici effettuati dal registro
italiano navale hanno  avuto  esito  positivo  come  da  rapporto  n.
96DG57TA  in  data  27  novembre  1996,  trasmesso  in  allegato alla
suddetta istanza in data 3 dicembre 1996;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  E' dichiarato di "tipo approvato" il segnale a mano  a  luce  rossa
denominato  "Schermuly  P.W.  MK7"  fabbricato  dalla  societa' Pains
Wessex di Salisbury (Gran Bretagna) della quale e' rappresentante  in
Italia la societa' Canepa & Campi sopracitata;
  Il  predetto  dispositivo dovra' essere costruito in conformita' al
prototipo sottoposto agli accertamenti tecnici  citati  in  premessa;
nessuna   modifica   potra'  essere  apportata  senza  la  preventiva
autorizzazione di questo Ministero.
  Su ciascun  esemplare  dovranno  essere  marcati  in  modo  chiaro,
indelebile e permanente i seguenti elementi d'identificazione:
   marchio   nominativo   del  fabbricante  e  del  rappresentante  o
fornitore in Italia;
   denominazione  commerciale  del  segnale  a  mano  a  luce  rossa:
"Schermuly P.W. MK7";
   data  di  fabbricazione  e di scadenza (mese ed anno): validita' 4
anni;
   marchio  "tipo  approvato  Ministero   dei   trasporti   e   della
navigazione";
   numero e data del presente decreto ministeriale d'approvazione.