IL COMANDANTE GENERALE
                del Corpo delle capitanerie di porto
 Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica n. 347 del 18
aprile 1994 - Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di
tipo approvato di apparecchi, dispositivi o materiali da installare a
bordo delle navi mercantili, pubblicato nel supplemento ordinario  n.
87 alla Gazzetta Ufficiale n. 132 dell'8 giugno 1994;
  Viste le regole 4.1 e 48.5 e 30 del capitolo III, della convenzione
internazionale  per  la  salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS
74), come emendata, resa esecutiva con la legge 23  maggio  1980,  n.
313;
  Viste   le   risoluzioni   MSC.54.(66)   e   MSC.48.(66)   adottate
dall'assemblea IMO rispettivamente il 30 maggio e 4 giugno 1996;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Visto  l'art.  2  del  decreto-legge  21  ottobre  1996,  n.   535,
convertito in legge il 23 dicembre 1996, n. 647;
  Vista  l'istanza della societa' Adrianaval con sede in Trieste, via
Murat n. 8, intesa ad ottenere la dichiarazione di  "tipo  approvato"
per  lo  scivolo  e  la  piattaforma  di  evacuazione  nave  di  tipo
gonfiabile di lunghezza compresa fra 14 e 25,5 m denominati "M.E.S. -
DD 100 EP.";
  Considerato che gli accertamenti tecnici  effettuati  dal  registro
italiano  navale  hanno  avuto  esito  positivo  come  da rapporto n.
96DG12TA in data 6 febbraio 1997 trasmesso in allegato alla  suddetta
istanza in data 19 febbraio 1997;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Sono  dichiarati di "tipo approvato" lo scivolo e la piattaforma di
evacuazione nave di tipo gonfiabile di lunghezza compresa  fra  14  e
25,5  m  denominati  "M.E.S. - DD 100 EP."; fabbricati dalla societa'
Viking Life - Saving Equipment A/S di Esbjerg  -  Danimarca  -  della
quale e' rappresentante in Italia la societa' Adrianaval sopracitata.
  Il  predetto  dispositivo dovra' essere costruito in conformita' al
prototipo sottoposto agli accertamenti tecnici  citati  in  premessa;
nessuna   modifica   potra'  essere  apportata  senza  la  preventiva
autorizzazione di questo Ministero.
  Sul contenitore del dispositivo dovranno  essere  marcati  in  modo
chiaro,    indelebile    e    permanente    i    seguenti    elementi
d'identificazione:
   marchio  nominativo  del  fabbricante  e  del   rappresentante   o
fornitore in Italia;
   denominazione  commerciale  dello  scivolo  e  della  piattaforma:
"M.E.S. - DD 100 EP.";
   numero di serie;
   lunghezza dello scivolo: compresa fra 14 e 25,5 m;
   altezza massima di installazione rispetto al galleggiamento  della
nave;
   posizione di istallazione a bordo;
   data di fabbricazione (mese ed anno);
   estremi del collaudo;
   luogo e data dell'ultima revisione;
   marchio   "tipo   approvato   Ministero   dei  trasporti  e  della
navigazione";
   numero e data del presente decreto ministeriale d'approvazione.