Ai  sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352,
si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione,  in
data  6  maggio  1997  ha  raccolto  a  verbale  e  dato  atto  della
dichiarazione  resa  da  quindici  cittadini  italiani,  muniti   dei
prescritti  certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta
di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul
seguente quesito:
   "Volete voi che sia abrogato il testo unico  delle  leggi  recanti
norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto
del  Presidente  della  Repubblica  30  marzo  1957 n. 361, nel testo
risultante   dalle   modificazioni   ed    integrazioni    ad    esso
successivamente  apportate  in particolare dalla legge 4 agosto 1993,
n. 277 e dal d.lgs. 20 dicembre 1993 n. 534, e dal decreto  legge  10
maggio  1996,  n.  257,  convertito  con  modificazioni dalla legge 8
luglio 1996, n. 368, limitatamente alle seguenti parti:
    - art. 1, comma 2, limitatamente alle  parole:  "La  ripartizione
dei  seggi  attribuiti secondo il metodo proporzionale, a norma degli
articoli 77, 83 e  84,  si  effettua  in  sede  di  Ufficio  centrale
nazionale";  comma  3,  limitatamente alle parole "settantacinque per
cento del"; comma 4: "In  ogni  circoscrizione,  il  venticinque  per
cento  del  totale  dei  seggi e' attribuito in ragione proporzionale
mediante riparto tra liste concorrenti a norma degli articoli 77,  83
e 84";
    - art. 4, comma 2, n. 1, limitatamente alle parole: "da esprimere
su apposita scheda recante il cognome e il nome di ciascun candidato,
accompagnato  da  uno  o piu' contrassegni ai sensi dell'articolo 18,
comma 1. I  contrassegni  che  contraddistinguono  il  candidato  non
possono   essere   superiori   a  cinque.  Nella  scheda,  lo  spazio
complessivo riservato a ciascun candidato, accompagnato da uno o piu'
contrassegni, deve essere uguale", e n. 2: "un  voto  per  la  scelta
della   lista   ai   fini  dell'attribuzione  dei  seggi  in  ragione
proporzionale,  da  esprimere  su  una  diversa  scheda  recante   il
contrassegno  e  l'elenco  dei candidati di ciascuna lista. Il numero
dei candidati di ciascuna lista non puo' essere superiore ad un terzo
dei seggi attribuiti in ragione proporzionale alla circoscrizione con
arrotondamento alla unita' superiore. Le liste  recante  piu'  di  un
nome sono formate da candidati e candidate, in ordine alternato";
    -  art.  14,  comma  1,  limitatamente  alle  parole: "o liste di
candidati",  alle  parole  "o  le  liste   medesime   nelle   singole
circoscrizioni"  con  esclusione  della  parola  "medesime"; comma 2,
limitatamente alle parole "le loro liste con"; comma 3, limitatamente
alle parole ", sia che  si  riferiscano  a  candidature  nei  collegi
uninominali sia che si riferiscano a liste,";
    -  art. 16, comma 4, limitatamente alle parole: "e delle liste" e
alle parole "delle liste";
    - art. 17, comma 1, limitatamente alle parole: "e della lista dei
candidati";
    - art. 18, comma  1,  limitatamente  alle  parole:  "i  quali  si
collegano  a  liste  di  cui  all'articolo 1, comma 4, cui gli stessi
aderiscono con accettazione della candidatura.  La  dichiarazione  di
collegamento  deve  essere accompagnata dall'accettazione scritta del
rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di  effettuare  il
deposito  della  lista a cui il candidato nel collegio uninominale si
collega, attestante la conoscenza degli  eventuali  collegamenti  con
altre  liste.  Nel caso di collegamenti con piu' liste, questi devono
essere i medesimi in tutti i collegi uninominali in cui e'  suddivisa
la  circoscrizione.  Nell'ipotesi  di collegamento con piu' liste, il
candidato, nella stessa  dichiarazione  di  collegamento,  indica  il
contrassegno  o  i contrassegni che accompagnano il suo nome e il suo
cognome  sulla  scheda  elettorale.";  comma  2,  limitatamente  alle
parole:  "o  i  contrassegni"  ed alle parole: "nonche' la lista o le
liste alle quali il candidato si collega ai fini di cui  all'articolo
77,  comma 1, numero 2). Qualora il contrassegno o i contrassegni del
candidato nel collegio uninominale siano gli stessi di  una  lista  o
piu'  liste  presentate  per  l'attribuzione  dei  seggi  in  ragione
proporzionale,  il  collegamento  di  cui  al  presente  articolo  e'
effettuato,   in   ogni   caso,   d'ufficio   dall'Ufficio   centrale
circoscrizionale, senza  che  si  tenga  conto  di  dichiarazioni  ed
accettazioni  difformi. Le istanze di depositanti altra lista avverso
il  mancato  collegamento  d'ufficio  sono   presentate,   entro   le
ventiquattro   ore  successive  alla  scadenza  dei  termini  per  la
presentazione delle liste, all'Ufficio centrale nazionale che  decide
entro le successive ventiquattro ore";
    - art. 18 -bis;
    - art. 19;
    -  art.  20,  comma  1,  limitatamente alle parole: "Le liste dei
candidati o"; comma 2,  limitatamente  alle  parole:  "Le  liste  dei
candidati  o",  alle parole "della lista dei candidati", nonche' alle
parole "alle candidature nei collegi uninominali deve essere allegata
la dichiarazione di collegamento e la relativa  accettazione  di  cui
all'articolo  18"; comma 3, limitatamente alle parole:  "l'iscrizione
nelle liste elettorali della circoscrizione, e,  per  le  candidature
nei  collegi  uninominali,";  comma 5, limitatamente alle parole: "di
lista", nonche' alle parole: "Le  stesse  disposizioni  si  applicano
alle  candidature  nei  collegi  uninominali"; comma 6, limitatamente
alle  parole:  "piu'  di  una  lista  di  candidati  ne"';  comma  7,
limitatamente alle parole: "della lista di candidati o", nonche' alle
parole  "la  lista  o";  comma  8,  limitatamente alle parole: "della
lista";
    - art. 21, comma 2, limitatamente alle parole: "e della lista dei
candidati presentata" e alle parole: "e a ciascuna lista";
    - art. 22, comma 1, limitatamente alle parole: "e delle liste dei
candidati"; n. 1) limitatamente alle parole: "e le  liste";  n.    2)
limitatamente  alle  parole:  "e  le liste"; n. 3) limitatamente alle
parole: "e le liste" e alle parole "riduce al  limite  prescritto  le
liste  contenenti un numero di candidati superiore a quello stabilito
al comma 2 dell'articolo 18 -bis, cancellando gli  ultimi  nomi";  n.
4),  limitatamente  alle  parole: "dalle liste"; n.  5) limitatamente
alle parole: "dalle liste"; n. 6): "cancella  i  nomi  dei  candidati
compresi  in altra lista gia' presentata nella circoscrizione"; comma
2, limitatamente alle parole: "e di ciascuna lista" e alle parole  "e
delle  modificazioni  da  questo  apportate  alla  lista";  comma  3,
limitatamente alle parole: "e delle liste contestate o modificate";
    - art. 23, comma 1, limitatamente  alle  parole:  "e  di  lista";
comma 2, limitatamente alle parole: "di liste o" e alle parole: "e di
lista";
    -  art.  24,  comma 1, n. 1), limitatamente alle parole: "e delle
liste"; n. 2): "stabilisce, mediante sorteggio  da  effettuarsi  alla
presenza  dei  delegati  di  cui  al  n.  1),  il  numero d'ordine da
assegnarsi ai contrassegni dei candidati e delle liste presentati.  I
contrassegni  di  ogni  candidato  saranno  riportati sulle schede di
votazione e  sui  manifesti,  accanto  al  nominativo  del  candidato
stesso,   secondo   l'ordine   progressivo   risultato  dal  suddetto
sorteggio; analogamente si procede per la stampa delle schede  e  del
manifesto   delle   liste   e  dei  relativi  contrassegni;";  n.  3)
limitatamente alle parole: "di lista e";  n.  4)  limitatamente  alle
parole:  "e  le  liste",  n.  5), limitatamente alle parole: "e delle
liste";
    - art. 25, comma 1, limitatamente alle parole: "o  della  lista";
comma  3,  limitatamente  alle  parole:  "e di lista", alle parole "e
delle liste dei candidati", alle parole: "e di lista" e alle  parole:
"e delle liste";
    -  art.  26, comma 1, limitatamente alle parole: "e di ogni lista
di candidati";
    - art. 30, comma 1, n. 4): "e tre copie del manifesto  contenente
le  liste  dei candidati della circoscrizione" e n. 6), limitatamente
alle parole: "e di lista";
    - art. 31, comma 1, limitatamente alle parole: "di tipo e  colore
diverso  per  i  collegi  uninominali  e per la circoscrizione", alla
parola "C" e alle parole "e di tutte le liste regolarmente presentate
nella circoscrizione"; comma 2, limitatamente alle parole: "Le schede
per l'attribuzione  dei  seggi  in  ragione  proporzionale  riportano
accanto  ad ogni contrassegno l'elenco dei candidati della rispettiva
lista, nell'ambito degli stessi spazi";
    - art. 40, comma 3, limitatamente alle parole: "e di lista";
    - art. 41, comma 1, limitatamente alle parole: "e delle liste dei
candidati"; comma 2, limitatamente alle parole: "di liste";
    - art. 42, comma 4, limitatamente  alle  parole:  "e  di  lista";
comma   7,  limitatamente  alle  parole:  "due  copie  del  manifesto
contenente le liste dei candidati nonche"';
    - art. 45, comma 8: "Le operazioni di  cui  ai  commi  precedenti
sono  compiute  prima  per le schede per l'elezione dei candidati nei
collegi   uninominali   e   successivamente   per   le   schede   per
l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.";
    -  art. 48, comma 1, limitatamente alle parole: "delle liste e" e
alle parole "o della circoscrizione";
    - art. 53, comma 1, limitatamente alle parole: "di lista e";
    - art. 58, comma 1, limitatamente alle parole: "e una scheda  per
la  scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione
proporzionale"; comma 2,  limitatamente  alle  parole:  "relativi  e,
sulla  scheda  per  la  scelta  della  lista  un solo segno, comunque
apposto, nel rettangolo contenente il contrassegno ed  il  cognome  e
nome   del  candidato  o  dei  candidati  corrispondenti  alla  lista
prescelta"; comma 6: "Le disposizioni di cui ai commi terzo, quarto e
quinto si applicano sia per le schede per  l'elezione  del  candidato
nel  collegio uninominale sia per le schede per la scelta della lista
ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.";
    - art. 59, limitatamente alle parole: "Una scheda valida  per  la
scelta della lista rappresenta un voto di lista.";
    -  art.  67,  comma 1, n. 2), limitatamente alle parole: "e delle
liste  dei  candidati"  e   n.   3),   limitatamente   alla   parola:
"rispettive";
    -  art.  68,  comma 3: "Compiute le operazioni di scrutinio delle
schede per l'elezione  dei  candidati  nei  collegi  uninominali,  il
presidente  procede  alle  operazioni  di  spoglio  delle  schede per
l'attribuzione dei seggi in  ragione  proporzionale.  Uno  scrutatore
designato  mediante  sorteggio estrae successivamente ciascuna scheda
dall'urna contenente  le  schede  per  l'attribuzione  dei  seggi  in
ragione  proporzionale e la consegna al presidente. Questi enuncia ad
alta voce il contrassegno della lista a cui e'  stato  attribuito  il
voto.  Passa  quindi  la scheda ad altro scrutatore il quale, insieme
con il segretario, prende nota dei voti di ciascuna lista."; comma  3
-bis:  "Il segretario proclama ad alta voce i voti di lista. Un terzo
scrutatore pone le schede, i cui voti  sono  stati  spogliati,  nella
cassetta  o  scatola  dalla  quale  sono  state  tolte  le schede non
utilizzate. Quando la scheda non contiene alcuna espressione di voto,
sul retro della scheda stessa viene subito impresso il  timbro  della
sezione.";  comma  7,  limitatamente alle parole: "La disposizione si
applica sia con riferimento alle schede scrutinate per l'elezione del
candidato nel collegio uninominale sia alle schede scrutinate per  la
scelta  della  lista  ai  fini dell'attribuzione dei seggi in ragione
proporzionale.";
    - art. 71, comma 1, n. 2), limitatamente alle parole:  "dei  voti
di  lista  e";  comma 2, limitatamente alle parole: "o per le singole
liste per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale";
    - art. 72, comma 2: "Nei plichi di cui al comma precedente devono
essere tenute opportunamente distinte le schede  per  l'elezione  del
candidato  nel  collegio  uninominale  da  quelle per la scelta della
lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale.";
comma 3, limitatamente alle parole: "e di lista presenti";
    - art. 73, comma 3, limitatamente alle parole: "e di lista";
    - art. 74, comma 1, limitatamente alle parole: "e delle liste";
    - art. 75, comma 1, limitatamente alle parole: "e delle liste";
    - art. 77, comma 1, limitatamente al  numero  2):  "determina  la
cifra  elettorale  circoscrizionale di ogni lista. Tale cifra e' data
dalla somma dei voti conseguiti  dalla  lista  stessa  nelle  singole
sezioni   elettorali  della  circoscrizione,  detratto,  per  ciascun
collegio in cui e' stato eletto, ai sensi del numero 1), un candidato
collegato alla medesima lista,  un  numero  di  voti  pari  a  quello
conseguito  dal  candidato  immediatamente  successivo  per numero di
voti, aumentati dell'unita' e comunque non inferiore  al  venticinque
per  cento  dei  voti  validamente  espressi  nel  medesimo collegio,
sempreche' tale cifra non risulti superiore alla percentuale ottenuta
dal candidato eletto; qualora il candidato  eletto  sia  collegato  a
piu'  liste  di candidati, la detrazione avviene pro quota, in misura
proporzionale alla somma dei voti ottenuti da  ciascuna  delle  liste
suddette  nell'ambito territoriale del collegio. A tal fine l'Ufficio
centrale circoscrizionale moltiplica il totale  dei  voti  conseguiti
nelle  singole sezioni del collegio da ciascuna delle liste collegate
per il totale dei voti da detrarre, ai sensi della  disposizione  del
secondo  periodo,  alle  liste collegate, e divide il prodotto per il
numero complessivo dei voti conseguiti da tali liste nel collegio; il
numero dei voti da detrarre a ciascuna  lista  e'  dato  dalla  parte
intera  dei  quozienti cosi' ottenuti;", al numero 3): "determina, ai
fini  di  cui all'articolo 84, la cifra individuale di ogni candidato
presentatosi nei  collegi  uninominali  della  circoscrizione  e  non
proclamato  eletto  ai  sensi  del numero 1) del presente comma. Tale
cifra viene determinata moltiplicando per cento il  numero  dei  voti
validi ottenuti e dividendo il prodotto per il numero complessivo dei
votanti  nel  collegio  uninominale;",  al  numero  4): "determina la
graduatoria dei candidati  nei  collegi  uninominali  non  proclamati
eletti  collegati  ai  sensi dell'articolo 18, comma 1, alla medesima
lista, disponendoli nell'ordine delle rispettive cifre individuali. A
parita' di cifre individuali prevale il piu' anziano d'eta'. In  caso
di  collegamento  dei candidati con piu' liste, i candidati entrano a
far parte della graduatoria relativa a ciascuna delle liste  con  cui
e'  stato  dichiarato  il  collegamento;"  e  al numero 5): "comunica
all'Ufficio centrale nazionale, a mezzo di estratto del  verbale,  la
cifra  elettorale circoscrizionale di ciascuna lista nonche', ai fini
di cui all'articolo 83, comma 1, numero 2), il totale dei voti validi
della circoscrizione ed il totale  dei  voti  validi  ottenuti  nella
circoscrizione da ciascuna lista".
    - art. 79, comma 5, limitatamente alle parole: "e delle liste dei
candidati";  comma  6,  limitatamente alle parole: "e delle liste dei
candidati";
    - art. 81, comma 1, limitatamente alle parole: "e di lista";
    - art. 83;
    -  art.  84,  comma  1:  "Il  presidente  dell'Ufficio   centrale
circoscrizionale, riceite da parte dell'Ufficio centrale nazionale le
comunicazioni  di  cui all'articolo 83, comma 2, proclama eletti, nei
limiti dei seggi ai quali ciascuna  lista  ha  diritto,  i  candidati
compresi  nella lista, secondo l'ordine progressivo di presentazione.
Se qualcuno tra  essi  e'  gia'  stato  proclamato  eletto  ai  sensi
dell'articolo 77, comma 1, numero 1), proclama eletti i candidati che
seguono  nell'ordine  progressivo  di  presentazione.  Qualora ad una
lista spettino piu' posti  di  quanti  siano  i  suoi  candidati,  il
presidente  dell'Ufficio  centrale  circoscrizionale proclama eletti,
sino a concorrenza del  numero  dei  seggi  spettanti  alla  lista  e
seguendo  l'ordine  delle  rispettive  cifre individuali, i candidati
della graduatoria di cui all'articolo 77, comma 1, numero 4) che  non
risultino  gia' proclamati eletti. Nel caso di graduatorie relative a
piu'  liste  collegate  con  gli   stessi   candidati   nei   collegi
uninominali,  si  procede  alla  proclamazione  degli eletti partendo
dalla lista con la cifra elettorale piu' elevata. Qualora, al termine
delle proclamazioni effettuate  ai  sensi  del  terzo  e  del  quarto
periodo,  rimangano  ancora  da attribuire dei seggi ad una lista, il
presidente   dell'Ufficio   centrale    circoscrizionale    ne    da'
comunicazione  all'Ufficio centrale nazionale affinche' si proceda ai
sensi dell'articolo 83, comma 1, numero 4), ultimo periodo.";
    - art. 85;
    - art. 86, comma 4: "Il seggio attribuito ai sensi  dell'articolo
84  che  rimanga  vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, e'
attribuito nell'ambito della medesima circoscrizione al candidato che
nella lista segue immediatamente l'ultimo  degli  eletti  nell'ordine
progressivo  di  lista.";  comma  5: "Nel caso in cui una lista abbia
gia' esaurito i propri candidati, si procede con le modalita' di  cui
all'articolo 84, comma 1, terzo, quarto e quinto periodo.";
    -  art.  103,  comma 2, limitatamente alle parole: "per una lista
o", e comma 4, limitatamente alle parole: "di lista" e  "della  lista
o";
    -  art.  106,  limitatamente alle parole: "o piu' di una lista di
candidati";
    - art. 112, limitatamente alle parole: "e di lista"?"
   Dichiarano, altresi', di eleggere domicilio  presso  il  Movimento
Club  Pannella  Riformatori, via di Torre Argentina n. 76, Roma, tel.
689791.
  Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970  n.  352,
si  annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in
data  6  maggio  1997  ha  raccolto  a  verbale  e  dato  atto  della
dichiarazione   resa  da  quindici  cittadini  italiani,  muniti  dei
prescritti certificati elettorali, di voler promuovele una  richiesta
di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul
seguente quesito:
   "Volete  voi  che  sia abrogato il Testo Unico delle leggi recanti
norme per l'elezione della Camera dei Deputati, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 30 marzo  1957,  n.  361,  nel  testo
risultante    dalle    modificazioni    ed   integrazioni   ad   esso
successivamente apportate in particolare dalla legge 4  agosto  1993,
n.  277,  e  dal  decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 534, e dal
decreto legge 10 maggio 1996, n. 257,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 8 luglio 1996, n. 368, limitatamente alle seguenti parti:
articolo  1, comma 2, limitatamente alle parole: "La ripartizione dei
seggi attribuiti secondo  il  metodo  proporzionale,  a  norma  degli
articoli  77,  83  e  84,  si  effettua  in  sede di Ufficio centrale
nazionale.";  comma  4,  limitatamente  alle  parole:   "in   ragione
proporzionale  mediante  riparto tra liste concorrenti", nonche' alle
parole: ", 83"; articolo  4,  comma  2,  n.  1),  limitatamente  alle
parole:  ",  da  esprimere su apposita scheda recante il cognome e il
nome di ciascun candidato, accompagnati da uno o piu' contrassegni ai
sensi   dell'articolo   18,   comma    1.    I    contrassegni    che
contraddistingnono  il  candidato  non  possono  essere  superiori  a
cinque. Nella scheda,  lo  spazio  complessivo  riservato  a  ciascun
candidato,  accompagnato  da  uno  o  piu'  contrassegni, deve essere
ugnale" e n.  2):  "un  voto  per  la  scelta  della  lista  ai  fini
dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su
una  diversa  scheda recante il contrassegno e l'elenco dei candidati
di ciascuna lista. Il numero dei candidati di ciascuna lista non puo'
essere  superiore  ad  un  terzo  dei  seggi  attribuiti  in  ragione
proporzionale   alla  circoscrizione  con  arrotondamento  all'unita'
superiore. Le liste recanti piu' di un nome sono formate da candidati
e  candidate,  in  ordine  alternato.";   articolo   14,   comma   1,
limitatamente alle parole: "o liste di candidati", e alle parole:  "o
le   liste   medesime   nelle   singole   circoscrizioni";  comma  2,
limitatamente  alle  parole:  "le   loro   liste   con";   comma   3,
limitatamente  alle  parole:  ", sia che si riferiscano a candidature
nei collegi uninominali sia che si riferiscano  a  liste,";  articolo
16,  comma 4, limitatamente alle parole: "delle liste" e alle parole:
"e delle liste"; articolo 17, comma 1, limitatamente alle parole:  "e
della  lista dei candidati"; articolo 18, comma 1, limitatamente alle
parole: "i quali si collegano a liste di cui all'articolo 1, comma 4,
cui gli stessi aderiscono con l'accettazione  della  candidatura.  La
dichiarazione    di    collegamento    deve    essere    accompagnata
dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17,
incaricato  di  effettuare il deposito della lista a cui il candidato
nel collegio uninominale si collega, attestante la  conoscenza  degli
eventuali  collegamenti con altre liste. Nel caso di collegamenti con
piu' liste, questi devono  essere  i  medesimi  in  tutti  i  collegi
uninominali  in  cui e' suddivisa la circoscrizione.  Nell'ipotesi di
collegamento con piu' liste, il candidato, nella stessa dichiarazione
di  collegamento,  indica  il  contrassegno  o  i  contrassegni   che
accompagnano  il  suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale";
comma 2, limitatamente alle parole: "o i contrassegni" e alle parole:
", nonche' la lista o le liste alle quali il candidato si collega  ai
fini  di  cui  all'articolo  77,  comma  1,  numero  2).  Qualora  il
contrassegno o i contrassegni del candidato nel collegio  uninominale
siano  gli  stessi  di  una  lista  o  di  piu'  liste presentate per
l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, il collegamento di
cui al presente articolo  e'  effettuato,  in  ogni  caso,  d'ufficio
dall'Ufficio  centrale  circoscrizionale, senza che si tenga conto di
dichiarazioni ed accettazioni difformi.  Le  istanze  di  depositanti
altra   lista   avverso   il   mancato  collegamento  d'ufficio  sono
presentate, entro le ventiquattro ore successive  alla  scadenza  dei
termini  per  la  presentazione  delle  liste,  all'Ufficio  centrale
nazionale che decide entro le successive ventiquattro ore";  articolo
18-bis; articolo 19; articolo 20, comma 1, limitatamente alle parole:
"Le  liste  dei candidati o"; comma 2, limitatamente alle parole: "le
liste dei candidati o", alle parole: "o della lista  dei  candidati",
nonche' alle parole: "; alle candidature nei collegi uninominali deve
essere  allegata  la  dichiarazione  di  collegamento  e  la relativa
accettazione di cui all'articolo 18";  comma  3,  limitatamente  alle
parole:    "l'iscrizione nelle liste elettorali della circoscrizione,
e,  per  le  candidature  nei   collegi   uninominali,";   comma   5,
limitatamente  alle  parole:  "di  lista",  nonche'  alle parole: "Le
stesse  disposizioni  si  applicano  alle  candidature  nei   collegi
uninominali."; comma 6, limitatamente alle parole: "piu' di una lista
di  candidati  ne"'; comma 7, limitatamente alle parole: "della lista
dei candidati o", nonche' alle parole: "la lista o"; e comma  8:  "La
dichiarazione   di  presentazione  della  lista  dei  candidati  deve
contenere, infine, la indicazione di due delegati effettivi e di  due
supplenti,  autorizzati  a  fare  le  designazioni previste dall'art.
25."; articolo 21, comma 2, limitatamente alle parole: "e della lista
dei candidati presentata", nonche' alle parole: "e a ciascuna lista";
articolo 22, comma 1, limitatamente alle parole: "e delle  liste  dei
candidati";  n.  1),  limitatamente alle parole: "e le liste"; n. 2),
limitatamente alle parole: "e le liste"; n.  3),  limitatamente  alle
parole:  "e  le  liste" e alle parole "riduce al limite prescritto le
liste contenenti un numero di candidati superiore a quello  stabilito
al  comma  2  dell'art. 18-bis, cancellando gli ultimi nomi;"; n. 4),
limitatamente alle parole: "dalle liste"; n. 5),  limitatamente  alle
parole: "dalle liste"; n. 6): "cancella i nomi dei candidati compresi
in  altra  lista  gia'  presentata  nella  circoscrizione;"; comma 2,
limitatamente alle parole: "e di ciascuna lista" e  alle  parole:  "e
delle  modificazioni  da  questo  apportate  alla  lista";  comma  3,
limitatamente alle parole: "e delle liste contestate  o  modificate";
articolo  23, comma 1, limitatamente alle parole: "e di lista"; comma
2, limitatamente alle parole: "di liste  o"  e  alle  parole:  "e  di
lista";  articolo  24,  comma 1, n. 1), limitatamente alle parole: "e
delle liste"; n. 2): "stabilisce, mediante sorteggio  da  effettuarsi
alla  presenza  dei  delegati  di cui al n. 1), il numero d'ordine da
assegnarsi ai contrassegni dei candidati e delle liste presentati.  I
contrassegni  di  ogni  candidato  saranno  riportati sulle schede di
votazione e  sui  manifesti,  accanto  al  nominativo  del  candidato
stesso,   secondo   l'ordine   progressivo   risultato  dal  suddetto
sorteggio; analogamente si procede per la stampa delle schede  e  del
manifesto   delle   liste  e  dei  relativi  contrassegni;";  n.  3),
limitatamente alle parole: "di lista e"; n.   4), limitatamente  alle
parole:  "e  le  liste";  n.  5), limitatamente alle parole: "e delle
liste"; articolo 25, comma 1, limitatamente alle parole: "e  all'art.
20",  nonche'  alle  parole:  "o della lista"; comma 3, limitatamente
alle  parole:  "e  di  lista",  alle  parole:  "e  delle  liste   dei
candidati",  alle parole: "e di lista", nonche' alle parole: "e delle
liste"; articolo 26, comina 1, limitatamente alle parole: "e di  ogni
lista  di candidati"; articolo 30, comma 1, n. 4), limitatamente alle
parole: "e tre copie del manifesto contenente le liste dei  candidati
della  circoscrizione",  e  n.  6),  limitatamente alle parole: "e di
lista"; articolo 31, comma 1, limitatamente alle parole: ", di tipo e
colore diverso per i collegi uninominali e  per  la  circoscrizione",
alla  parola  ",C"  e  alle parole: "e di tutte le liste regolarmente
presentate nella circoscrizione"; comma 2, limitatamente alle parole:
"Le schede per l'attribuzione  dei  seggi  in  ragione  proporzionale
riportano  accanto  ad ogni contrassegno l'elenco dei candidati della
stessa lista, nell'ambito degli stessi spazi."; articolo 40, comma 3,
limitatamente alle parole:  "e  di  lista";  articolo  41,  comma  1,
limitatamente  alle  parole:  "e delle liste dei candidati"; comma 2,
limitatamente  alle  parole:  "di  liste";  articolo  42,  comma   4,
limitatamente  alle parole: "e di lista"; comma 7, limitatamente alle
parole: "due copie del manifesto contenente le  liste  dei  candidati
nonche"';  articolo  45,  comma  8:  "Le  operazioni  di cui ai commi
precedenti sono compiute prima  per  le  schede  per  l'elezione  dei
candidati nei collegi uninominali e successivamente per le schede per
l'attribuzione  dei  seggi  in  ragione proporzionale."; articolo 48,
comma 1, limitatamente alle parole: "delle liste e" e alle parole  "o
della  circoscrizione";  articolo  53,  comma  1,  limitatamente alle
parole: "di lista  e";  articolo  58,  comma  1,  limitatamente  alle
parole: "rispettive" e alle parole: "e una scheda per la scelta della
lista  ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale";
comma 2, limitatamente alle parole: "e, sulla scheda  per  la  scelta
della   lista   un  solo  segno,  comunque  apposto,  nel  rettangolo
contenente il contrassegno ed il cognome e nome del candidato  o  dei
candidati   corrispondenti   alla  lista  prescelta";  comma  6:  "Le
disposizioni di cui ai commi terzo, quarto e quinto si applicano  sia
per  le  schede per l'elezione del candidato nel collegio uninominale
sia per le schede per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione
dei seggi in ragione proporzionale."; articolo 59; articolo 67, comma
1, n. 2), limitatamente alle parole: "e delle liste dei candidati"  e
n.  3),  limitatamente alla parola:  "rispettive"; articolo 68, comma
3: "Compiute le operazioni di scrutinio delle schede  per  l'elezione
dei  candidati  nei  collegi  uninominali, il presidente procede alle
operazioni di spoglio delle schede per l'attribuzione  dei  seggi  in
ragione  proporzionale.  Uno  scrutatore designato mediante sorteggio
estrae successivamente ciascuna scheda dall'urna contenente le schede
per  l'attribuzione  dei seggi in ragione proporzionale e la consegna
al presidente. Questi enuncia ad  alta  voce  il  contrassegno  della
lista  a  cui  e' stato attribuito il voto. Passa quindi la scheda ad
altro scrutatore il quale, insieme con il segretario, prende nota dei
voti di ciascuna lista."; com.
   Dichiarano, altresi', di eleggere domicilio  presso  il  Movimento
Club  Pannella  Riformatori, via di Torre Argentina n. 76, Roma, tel.
689791.
  Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n.  352,
si  annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in
data  6  maggio  1997  ha  raccolto  a  verbale  e  dato  atto  della
dichiarazione   resa  da  quindici  cittadini  italiani,  muniti  dei
prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una  richiesta
di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul
seguente quesito:
   "Volete  voi  che  sia abrogata la legge 18 dicembre 1973, n. 877,
recante "Nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio"?".
   Dichiarano, altresi', di eleggere domicilio  presso  il  Movimento
Club  Pannella  Riformatori, via di Torre Argentina n. 76, Roma, tel.
689791.
  Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n.  352,
si  annuncia che la cancelleria della corte suprema di cassazione, in
data  6  maggio  1997  ha  raccolto  a  verbale  e  dato  atto  della
dichiarazione   resa  da  quindici  cittadini  italiani,  muniti  dei
prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una  richiesta
di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul
seguente quesito:
   "Volete  che siano abrogati gli artt. 1 e 2 della legge 23 ottobre
1960, n. 1369 (Divieto di  intermediazione  ed  interposizione  nelle
prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego di mano d'opera
negli appalti di opere e di servizi)?".
   Dichiarano,  altresi',  di  eleggere domicilio presso il Movimento
Club Pannella Riformatori, via di Torre Argentina n. 76,  Roma,  tel.
689791.
  Ai  sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352,
si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione,  in
data  6  maggio  1997  ha  raccolto  a  verbale  e  dato  atto  della
dichiarazione  resa  da  quindici  cittadini  italiani,  muniti   dei
prescritti  certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta
di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul
seguente quesito:
   "Volete voi che sia abrogato il D.Lgs. C.P.S. 29 luglio  1947,  n.
804  (Riconoscimento  giuridico  degli  istituti  di  patronato  e di
assistenza sociale), e successive modificazioni?".
   Dichiarano, altresi', di eleggere domicilio  presso  il  Movimento
Club  Pannella  Riformatori, via di Torre Argentina n. 76, Roma, tel.
689791.
  Ai  sensi  degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970 n. 352,
si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione,  in
data   6   maggio1997  ha  raccolto  a  verbale  e  dato  atto  della
dichiarazione  resa  da  quindici  cittadini  italiani,  muniti   dei
prescritti  certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta
di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul
seguente quesito:
   "Volete voi che siano abrogati l'articolo 23, l'articolo 24, comma
1, limitatamente alle parole: "di cui  all'articolo  23";  l'articolo
30,  della  legge 20 maggio 1970, n. 300, recante "Norme sulla tutela
della liberta' e dignita' dei lavoratori,  della  liberta'  sindacale
nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento"?".
   Dichiarano,  altresi',  di  eleggere domicilio presso il Movimento
Club Pannella Riformatori, via di Torre Argentina n. 76,  Roma,  tel.
689791.
  Ai  sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352,
si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione,  in
data  6  maggio  1997  ha  raccolto  a  verbale  e  dato  atto  della
dichiarazione  resa  da  quindici  cittadini  italiani,  muniti   dei
prescritti  certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta
di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul
seguente quesito:
   "Volete voi che sia abrogato l'articolo 2, comma 18, limitatamente
alle parole: "privi di anzianita' contributiva, che  si  iscrivono  a
far data dal 1 gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per
coloro che esercitano l'opzione per il sistema contributivo, ai sensi
del  comma  23  dell'articolo  1,"  e alle parole: ", con effetto sui
periodi contributivi e sulle quote di pensione successivi  alla  data
di  prima  assunzione,  ovvero  successivi  alla  data  di  esercizio
dell'opzione", della legge 8 agosto 1995, n. 335,  recante:  "Riforma
del sistema pensionistico obbligatorio e complementare"?".
   Dichiarano,  altresi',  di  eleggere domicilio presso il Movimento
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689791.
  Ai  sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352,
si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione,  in
data  6  maggio  1997  ha  raccolto  a  verbale  e  dato  atto  della
dichiarazione  resa  da  quindici  cittadini  italiani,  muniti   dei
prescritti  certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta
di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul
seguente quesito:
   "Volete  voi  che  siano   abrogati   l'articolo   1,   comma   4,
limitatamente alle parole: "L'esercizio delle attivita' relative alla
gestione  di  forme  di previdenza integrativa deve essere effettuato
dall'INPS sulla base di un bilancio annuale di previsione separato da
quello afferente agli  altri  fondi  amministrati.";  l'articolo  20,
comma  1  ("La  gestione finanziaria e patrimoniale dell'Istituto, ad
eccezione di quanto previsto all'articolo 1, comma 4,  e'  unica  per
tutte le attivita' istituzionali relative alle gestioni previdenziali
e  assistenziali ad esso affidate come e' unico il relativo bilancio.
Tali  gestioni   hanno   propria   autonomia   economico-patrimoniale
nell'ambito  della  gestione  complessiva  dell'Istituto."),  comma 3
("Per ogni esercizio finanziario l'Istituto e' tenuto a compilare  il
bilancio  preventivo  finanziario  generale di competenza e di cassa,
secondo  criteri   generali   di   classificazione,   ai   fini   del
consolidamento delle operazioni interessanti il settore pubblico che,
anche  in  deroga  all'articolo  30 della legge 20 marzo 1975, n. 70,
tengano conto delle esigenze funzionali dell'Istituto.") e  comma  4,
limitatamente  alle  parole:    "altresi"',  alle  parole:  "il conto
consuntivo generale e" e alle  parole:  "Al  fine  di  consentire  un
immediato  riscontro  dell'incidenza  delle  risultanze  finali della
gestione degli interventi assistenziali e di sostegno  alle  gestioni
previdenziali,  l'Istituto  e'  inoltre  tenuto a compilare uno stato
patrimoniale ed un conto economico generale al netto  della  Gestione
degli   interventi   assistenziali   e   di  sostegno  alle  gestioni
previdenziali di cui all'articolo 37.", della legge 9 marzo 1989,  n.
88,   "Ristrutturazione   dell'Istituto  nazionale  della  previdenza
sociale e dell'Istituto  nazionale  per  l'assicurazione  contro  gli
infortuni  sul  lavoro"  e l'articolo 49, comma 1, limitatamente alle
parole: ", cosi' come i bilanci preventivo e consuntivo  e  lo  stato
patrimoniale  generali", del decreto del Presidente della Repubblica,
30 aprile 1970,  n.  639,  "Attuazione  delle  deleghe  conferite  al
Governo  con  gli  artt.  27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153,
concernente: "Revisione degli ordinamenti pensionistici  e  norme  in
materia di sicurezza sociale"?".
   Dichiarano,  altresi',  di  eleggere domicilio presso il Movimento
Club Pannella Riformatori, via di Torre Argentina n. 76,  Roma,  tel.
689791.
  Ai  sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352,
si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione,  in
data  6  maggio  1997  ha  raccolto  a  verbale  e  dato  atto  della
dichiarazione  resa  da  quindici  cittadini  italiani,  muniti   dei
prescritti  certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta
di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul
seguente quesito:
   "Volete voi che sia abrogato l'art. 17, comma 2 del  decreto-legge
23  gennaio  1982,  n. 9, convertito con modificazione dalla legge 25
marzo 1982, n. 94 (Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in
materia di sfratti), limitatamente alle parole: "limitatamente ad una
quota del trenta per cento della disponibilita' annuale complessiva",
cosi' come modificato dall'art. 1, comma 2-bis del  decreto-legge  30
dicembre  1988,  n.  551, convertito con modificazione dalla legge 21
febbraio 1989, n. 61 (Misure urgenti per  fronteggiare  l'eccezionale
carenza  di disponibilita' abitative), limitatamente alle parole: "E'
aumentata al cinquanta per cento la quota di  cui  al  secondo  comma
dell'art. 17 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con
modificazione, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94."?".
   Dichiarano,  altresi',  di  eleggere domicilio presso il Movimento
Club Pannella Riformatori, via di Torre Argentina n. 76,  Roma,  tel.
689791.
  Ai  sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352,
si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione,  in
data  6  maggio  1997  ha  raccolto  a  verbale  e  dato  atto  della
dichiarazione  resa  da  quindici  cittadini  italiani,  muniti   dei
prescritti  certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta
di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul
seguente quesito:
   "Volete  voi che siano abrogati l'art. 190, comma 2 ("Il passaggio
dei magistrati dalle funzioni giudicanti alle requirenti e da  queste
a  quelle  puo'  essere  disposto,  a  domanda dell'interessato, solo
quando il Consiglio superiore della magistratura, previo  parere  del
consiglio  giudiziario,  abbia accertato la sussistenza di attitudini
alla nuova funzione."), l'art. 192, comma 6 limitatamente alle parole
", salvo che per tale  passaggio  esista  il  parere  favorevole  del
Consiglio  superiore  della  magistratura", l'art. 191, e l'art.  198
limitatamente alle parole  "Tali  destinazioni  possono  avvenire,  a
giudizio  del  Ministro, tanto con le funzioni giudicanti, quanto con
quelle requirenti, indipendentemente dalla  qualifica  posseduta  dal
magistrato.",   del   R.D.   30  gennaio  1941,  n.  12  (Ordinamento
giudiziario)?".
   Dichiarano, altresi', di eleggere domicilio  presso  il  Movimento
Club  Pannella  Riformatori, via di Torre Argentina n. 76, Roma, tel.
689791.
  Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n.  352,
si  annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in
data  6  maggio  1997  ha  raccolto  a  verbale  e  dato  atto  della
dichiarazione   resa  da  quindici  cittadini  italiani,  muniti  dei
prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una  richiesta
di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul
seguente quesito:
   "Volete  voi  che  siano  abrogati  gli articoli 531-536, comma 1,
numero 3): "chiunque, essendo proprietario, gerente o preposto ad  un
albergo,  casa  mobiliata,  pensione,  spaccio  di  bevande, circolo,
locale da ballo, o luogo di spettacolo o loro annessi e dipendenze, o
qualunque locale aperto al pubblico o  utilizzato  dal  pubblico,  vi
tollera   abitualmente   la  presenza  di  una  o  piu'  persone  che
all'interno del locale stesso, si danno alla  prostituzione",  numero
4),  limitatamente  alle  parole:  ",  o  ne  agevoli  a  tal fine la
prostituzione", numero 5), limitatamente alle  parole:  ",  o  compia
atti  di  lenocinio, sia personalmente in luoghi pubblici o aperti al
pubblico,  sia  a  mezzo  stampa  o  con  qualsiasi  altro  mezzo  di
pubblicita"',  numero  6),  limitatamente  alle  parole:  "ovvero  si
intrometta per agevolarne la partenza", numero 8), limitatamente alle
parole: "favorisca o", e comma 2 del regio decreto 19  ottobre  1930,
n. 1398, codice penale, cosi' come sostituiti dall'art. 3 della legge
20  febbraio  1958,  n. 75; e l'articolo 5, comma 1 ("Sono punite con
l'arresto fino a giorni otto e con l'ammenda  di  lire  diecimila  le
persone  dell'uno  e  dell'altro  sesso:  1) che in luogo pubblico od
aperto al pubblico, invitano al libertinaggio in  modo  scandaloso  o
molesto;  2)  che  seguono per via le persone, invitandole con atti e
parole  al  libertinaggio.")  e  comma  2  ("Le  persone   colte   in
contravvenzione  alle  disposizioni  di  cui  ai nn. 1) e 2), qualora
siano  in  possessodi  regolari  documenti  di  identificazione,  non
possono  essere  accompagnate  all'Ufficio  di  pubblica sicurezza.")
della legge 20 febbraio  1958,  n.  75,  recante:  "Abolizione  della
regolamentazione  della prostituzione, e lotta contro lo sfruttamento
della prostituzione altrui"?".
   Dichiarano, altresi', di eleggere domicilio  presso  il  Movimento
Club  Pannella  Riformatori, via di Torre Argentina n. 76, Roma, tel.
689791.
  Ai  sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352,
si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione,  in
data  6  maggio  1997  ha  raccolto  a  verbale  e  dato  atto  della
dichiarazione  resa  da  quindici  cittadini  italiani,  muniti   dei
prescritti  certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta
di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul
seguente quesito:
   "Volete voi che sia abrogata la  legge  3  agosto  1949,  n.  577,
recante "Istituzione del Consiglio del notariato e modificazioni alle
norme  sull'amministrazione  della  Cassa  nazionale del notariato" e
successive modificazioni?".
   Dichiarano, altresi', di eleggere domicilio  presso  il  Movimento
Club  Pannella  Riformatori, via di Torre Argentina n. 76, Roma, tel.
689791.
  Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n.  352,
si  annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in
data  6  maggio  1997  ha  raccolto  a  verbale  e  dato  atto  della
dichiarazione   resa  da  quindici  cittadini  italiani,  muniti  dei
prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una  richiesta
di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul
seguente quesito:
  "Volete  voi  che  siano  abrogati l'art. 303, comma 1, lettera a),
limitatamente  alle  parole:  "senza  che   sia   stato   emesso   il
provvedimento  che  dispone  il  giudizio  ovvero senza che sia stata
pronunciata una delle sentenze  previste  dagli  articoli  442,  448,
comma  1,  561  e 563" e alle parole: "o la pena della reclusione non
inferiore nel massimo  a  venti  anni  ovvero  per  uno  dei  delitti
indicati  nell'articolo  407,  comma 2, lettera a), sempre che per lo
stesso la legge  preveda  la  pena  della  reclusione  superiore  nel
massimo  a  sei  anni", lettera b): "dall'emissione del provvedimento
che  dispone  il  giudizio  o  dalla  sopravvenuta  esecuzione  della
custodia  sono  decorsi  i  seguenti  termini  senza  che  sia  stata
pronunciata sentenza di condanna di primo grado: 1) sei mesi,  quando
si  procede  per  un delitto per il quale le legge stabilisce la pena
della reclusione non superiore nel massimo a sei anni;  2)  un  anno,
quando  si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la
pena della reclusione non superiore nel massimo  a  vent'anni,  salvo
quanto  previsto  al  numero  1);  3)  un  anno e sei mesi, quando si
procede per un delitto per il  quale  la  legge  stabilisce  la  pena
dell'ergastolo  o  la  pena  della reclusione superiore nel massimo a
venti anni;", lettera c): "dalla pronuncia della sentenza di condanna
di primo grado o dalla sopravvenuta esecuzione  della  custodia  sono
decorsi  i  seguenti termini senza che sia stata pronunciata sentenza
di condanna in grado di  appello:  1)  nove  mesi,  se  vi  e'  stata
condanna  alla  pena della reclusione non superiore a tre anni; 2) un
anno, se  vi  e'  stata  condanna  alla  pena  della  reclusione  non
superiore  a  dieci  anni;  3)  un  anno  e  sei mesi, se vi e' stata
condanna alla pena dell'ergastolo  o  della  reclusione  superiore  a
dieci anni;", lettera d): "dalla pronuncia della sentenza di condanna
in  grado  di  appello o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia
sono decorsi gli stessi termini previsti dalla lettera e)  senza  che
sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna. Tuttavia, se
vi  e'  stata  condanna  in primo grado, ovvero se la impugnazione e'
stata proposta esclusivamente  dal  pubblico  ministero,  si  applica
soltanto  la  disposizione  del comma 4.", commi 2 e 3, limitatamente
alle  parole:  "relativamente  a   ciascuno   stato   e   grado   del
procedimento",   comma  4  ("La  durata  complessiva  della  custodia
cautelare, considerate anche le proroghe previste dall'articolo  305,
non  puo' superare i seguenti termini: a) due anni, quando si procede
per un delitto per  il  quale  la  legge  stabilisce  la  pena  della
reclusione  non  superiore  nel  massimo a sei anni; b) quattro anni,
quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce  la
pena  della  reclusione non superiore nel massimo a venti anni, salvo
quanto previsto dalla lettera a); c) sei anni, quando si procede  per
un  delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o
della reclusione superiore nel massimo a  venti  anni.");  l'articolo
304, comma 6, limitatamente alle parole: "commi 1, 2, e 3 e i termini
aumentati  della  meta'  previsti  dall'articolo  303, comma 4,", del
decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre  1988,  n.  447,
"Approvazione del codice di procedura penale"?".
   Dichiarano,  altresi',  di  eleggere domicilio presso il Movimento
Club Pannella Riformatori, via di Torre Argentina n. 76,  Roma,  tel.
689791.
  Ai  sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352,
si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione,  in
data  6  maggio  1997  ha  raccolto  a  verbale  e  dato  atto  della
dichiarazione  resa  da  quindici  italiani,  muniti  dei  prescritti
certificati   elettorali,   di  voler  promuovere  una  richiesta  di
referendum popolare, previsto dall'art. 75  della  Costituzione,  sul
seguente quesito:
   "Volete voi che siano abrogati:
   l'articolo  3,  comma  2,  limitatamente  alle  parole:  "  c)  il
consiglio di vigilanza;" comma 3, limitatamente alle parole: ";  puo'
assistere  alle sedute del consiglio di indirizzo e vigilanza"; comma
4 ("Il consiglio di indirizzo  e  vigilanza  individua  le  linee  di
indirizzo  generale  dell'ente;  elegge,  tra  i  rappresentanti  dei
lavoratori  dipendenti,  il  proprio  presidente;  nell'ambito  della
programmazione    generale   determina   gli   obiettivi   strategici
plurientiali e approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo,
nonche' i piani  pluriennali  e  i  criteri  generali  dei  piani  di
investimento   e   disinvestimento   predisposti   dal  consiglio  di
amministrazione,  verificandone  i  risultati;  approva  il   proprio
regolamento   interno;   approva,   su   proposta  del  consiglio  di
amministrazione,  le  direttive  di   carattere   generale   relative
all'attivita'   istituzionale   dell'ente.  Il  consiglio  dell'INPS,
dell'INAIL e dell'INPDAP e' composto da ventiquattro membri dei quali
la  meta'  in  rappresentanza  delle  confederazioni  sindacali   dei
lavoratori   dipendenti   maggiormente   rappresentative   sul  piano
nazionale  e  la  restante  meta'  ripartita  tra  le  organizzazioni
maggiormente  rappresentative  sul  piano  nazionale  dei  datori  di
lavoro,  e,  relativamente  all'INPS  e  all'INAIL,  dei   lavoratori
autonomi,  secondo  criteri  che  tengano  conto  delle  esigenze  di
rappresentativita' e degli interessi cui le funzioni istituzionali di
ciascun ente corrispondono. Il consiglio dell'IPSEMA e'  composto  da
dodici   membri  scelti  secondo  i  criteri  predetti.");  comma  5,
limitatamente alle parole: "; trasmette trimestralmente al  consiglio
di  indirizzo  e  vigilanza  una  relazione sull'attivita' svolta con
particolare  riferimento  al  processo  produttivo  ed   al   profilo
finanziario,  nonche'  qualsiasi  altra relazione che venga richiesta
dal consiglio di indirizzo e vigilanza" e alle parole: "La carica  di
consigliere   di  amministrazione  e'  incompatibile  con  quella  di
componente del consiglio di vigilanza."; comma 8, limitatamente  alle
parole:  "Il  consiglio  di  indirizzo  e  vigilanza  e' nominato con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,  su  proposta  del
Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,  sulla  base di
designazione delle confederazioni e delle organizzazioni  di  cui  al
comma  4;",  del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, recante:
"attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge
24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino  e  soppressione  di
enti pubblici di previdenza e assistenza";
    l'articolo   9,   comma   1,   limitatamente   alle  parole:  "La
rappresentanza di  parte  datoriale  nel  consiglio  di  indirizzo  e
vigilanza  dell'Istituto  nazionale  di  previdenza  per i dipendenti
dell'amministrazione pubblica  (INPDAP),  fissata  in  dodici  membri
dell'articolo  3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.
479, e' ripartita tra due  rappresentati  delle  regioni,  due  delle
province,  uno  dei  comuni  ed  uno  delle  aziende  speciali di cui
all'articolo 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, tre del  Ministero
del  lavoro  e della previdenza sociale, due del Ministero del tesoro
ed uno del Ministero dell'interno.",  del  decreto  legge  1  ottobre
1996,  n.  510,  recante:  "Disposizioni urgenti in materia di lavori
socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore
previdenziale", cosi' come convertito e modificato dall'art. 1, comma
1, della legge 28 novembre 1996, n. 608?".
   Dichiarano, altresi', di eleggere domicilio  presso  il  Movimento
Club  Pannella  Riformatori, via di Torre Argentina n. 76, Roma, tel.
689791.
  Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n.  352,
si  annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in
data  6  maggio  1997  ha  raccolto  a  verbale  e  dato  atto  della
dichiarazione   resa  da  quindici  cittadini  italiani,  muniti  dei
prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una  richiesta
di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul
seguente quesito:
   "Volete voi che siano abrogati:
    -  l'articolo  63,  comma  2  ("I cittadini che, secondo le leggi
vigenti, non sono tenuti all'iscrizione ad un  istituto  mutualistico
di  natura  pubblica  sono  assicurati  presso  il servizio sanitario
nazionale  nel  limite  delle  prestazioni  sanitarie  erogate   agli
assicurati del disciolto INAM."); comma 3, limitatamente alle parole:
"di  cui  al  comma  precedente",  alle  parole: "per l'assistenza di
malattia," e alle parole: ", valido anche  per  i  familiari  che  si
trovino  nelle condizioni indicate nel precedente comma", della legge
23  dicembre  1978,  n.  833,  recante:  "Istituzione  del   servizio
sanitario nazionale";
    -  l'articolo  9,  comma  1,  primo  periodo,  limitatamente alla
parola: "integrativi" e alle parole: "aggiuntive rispetto  a  quelle"
e,  secondo periodo, limitatamente alla parola:  "integrativi"; comma
2, limitatamente alla parola: "integrativo"; comma  3,  limitatamente
alla  parola:  "integrativi";  comma  4,  limitatamente  alla parola:
"integrativi", del decreto legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,
recante:  "Riordino  della  disciplina  in materia sanitaria, a norma
dell'articolo  1  della  legge  23  ottobre 1992, n. 421", cosi' come
sostituito dall'articolo 10 del decreto legislativo 7 dicembre  1993,
n. 517?".
   Dichiarano,  altresi',  di  eleggere domicilio presso il Movimento
Club Pannella Riformatori, via di Torre Argentina n. 76,  Roma,  tel.
689791.
  Ai  sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352,
si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione,  in
data  6  maggio  1997  ha  raccolto  a  verbale  e  dato  atto  della
dichiarazione  resa  da  quindici  cittadini  italiani,  muniti   dei
prescritti  certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta
di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul
seguente quesito:
  "Volete voi che sia abrogata la  legge  26  luglio  1975,  n.  354,
recante "Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle
misure   privative   e  limitative  della  liberta'.",  limitatamente
all'articolo 41 -bis, comma 2  ("Quando  ricorrano  gravi  motivi  di
ordine  e  di  sicurezza  pubblica,  anche  a  richiesta del Ministro
dell'interno, il Ministro  di  grazia  e  giustizia  ha  altresi'  la
facolta'  di  sospendere,  in  tutto  o  in  parte, nei confronti dei
detenuti per taluno dei delitti di cui al comma 1 dell'art.  4  -bis,
l'applicazione  delle regole di trattamento e degli istituti previsti
dalla presente legge che possano porsi in concreto contrasto  con  le
esigenze di ordine e di sicurezza")?".
   Dichiarano,  altresi',  di  eleggere domicilio presso il Movimento
Club Pannella Riformatori, via di Torre Argentina n. 76,  Roma,  tel.
689791.
  Ai  sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352,
si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione,  in
data  6  maggio  1997  ha  raccolto  a  verbale  e  dato  atto  della
dichiarazione  resa  da  quindici  cittadini  italiani,  muniti   dei
prescritti  certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta
di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul
seguente quesito:
   "Volete voi che siano abrogati l'articolo 1, comma 2 ("Quando  nel
presente  decreto  viene  usata  la  sigla  A.C.I.  devesi  con  essa
intendere l"Automobile club d'Italia' costituito in  ente  morale".);
l'articolo  3,  comma  1, limitatamente alle parole: "di cui all'art.
11 del presente decreto"; l'articolo 5, comma 3,  limitatamente  alle
parole:  "di  cui  all'art.  11 del presente decreto"; l'articolo 11,
commi 1 ("Presso ogni sede provinciale dell'A.C.I.  e'  istituito  un
Pubblico  Registro  Automobilistico,  nel  quale deve essere iscritto
ogni autoveicolo che abbia otte-nuto nella provincia  la  licenza  di
circolazione")  e  2  ("In separati registri devono essere iscritti i
motocicli e le trattrici agricole".);  l'articolo  12,  limitatamente
alle parole: "di cui all'articolo precedente"; l'articolo 13, comma 1
("Per   l'iscrizione   di  ogni  autoveicolo  nel  Pubblico  Registro
Automobilistico, l'A.C.I. deve ritirare e conservare  negli  atti  il
certificato  di  origine rilasciato dalla fabbrica."); l'articolo 14,
comma  1,  limitatamente  alle   parole:   "alla   sede   provinciale
dell'A.C.I.";  l'articolo 15, commi 1 e 2, limitatamente alle parole:
"tenuto dall'A.C.I."; l'articolo 17, comma 3 ("L'autenticazione  puo'
essere   fatta  dai  funzionari  dell'A.C.I.  all'uopo  delegati  per
iscritto dalla sede centrale,  ovvero  dal  Podesta'  o  dal  Giudice
conciliatore    competenti    per   territorio.");   l'articolo   18,
limitatamente  alle  parole:  "alla  sede  provinciale  dell'A.C.I.";
l'articolo 19, limitatamente alle parole: "provinciale del l'A.C.I.";
l'articolo  20,  limitatamente  alle  parole:  "alla sede provinciale
dell'A.C.I."; l'articolo 21,  comma  1,  limitatamente  alle  parole:
"dalla  sede  provinciale  dell'A.C.I." e comma 2, limitatamente alle
parole: "provinciale dell'A.C.I."; l'articolo 22, limitatamente  alle
parole:  "provinciale  dell'A.C.I.";  l'articolo  23;  l'articolo 24;
l'articolo 25; l'articolo 27; l'articolo 28; l'articolo 30, comma  1,
limitatamente  alle  parole:  "e per il funzionamento dell'A.C.I. nei
riguardi del  Pubblico  Registro  Automobilistico"  e  comma  2  ("Al
Ministro  per  le finanze sono concesse le facolta' necessarie per la
stipulazione della convenzione di esercizio di cui all'art. 23 e  per
l'emanazione   delle  altre  norme  occorrenti  all'esecuzione  della
convenzione stessa.") del regio decreto - legge n. 436 del  15  marzo
1927, convertito nella legge n.  510 del 19 febbraio 1928, intitolato
"Disciplina  dei  contratti  di  compravendita  degli  autoveicoli ed
istituzione del Pubblico Registro Automobilistico presso le sedi  del
reale Automobile Club d'Italia"?".
   Dichiarano,  altresi',  di  eleggere domicilio presso il Movimento
Club Pannella Riformatori, via di Torre Argentina n. 76,  Roma,  tel.
689791.
  Ai  sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352,
si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione,  in
data  6  maggio  1997  ha  raccolto  a  verbale  e  dato  atto  della
dichiarazione  resa  da  quindici  cittadini  italiani,  muniti   dei
prescritti  certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta
di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul
seguente quesito:
   "Volete voi che siano abrogati l'art. 25,  comma  5  limitatamente
alle  parole  "le  liste  di",  comma 6 limitatamente alle parole "le
liste di", comma 7 ("Ciascuna lista non puo' essere  composta  da  un
numero  di  candidati  superiore  al  numero  dei  seggi assegnati al
collegio"), comma 8 ("Nessun candidato puo' essere inserito  in  piu'
di una lista."), comma 9 ("In ciascuna lista non puo' essere inserito
piu'  di  un candidato, magistrato di merito appartenente allo stesso
distretto di corte di appello."), comma  10  ("Ciascun  elettore  non
puo'  presentare  piu'  di  una  lista  territoriale"),  comma 11 ("I
presentatori non sono  eleggibili."),  comma  14  limitatamente  alle
parole  "il voto di lista ed", "eventuale" e "nell'ambito della lista
votata", l'art. 26, comma 3 limitatamente alle parole "concorrenti" e
"ed a ciascuna di esse viene attribuito un numero progressivo secondo
l'ordine di presentazione", l'art. 26, comma  4,  limitatamente  alle
parole   "verifica   che  le  liste  siano  sottoscritte  dal  numero
prescritto di  presentatori,  controllando  che  nessun  presentatore
abbia  sottoscritto piu' di una lista;" "altresi"', "esclude le liste
non presentate  dal  prescritto  numero  di  sottoscrittori  e",  "in
eccedenza,  secondo  l'ordine inverso o quello di iscrizione, nonche'
quelli presentati in piu' di una  lista;",  "altresi"',  "esclude  le
liste  non presentate dal prescritto numero di sottoscrittori e", "in
eccedenza, secondo l'ordine inverso o quello di  iscrizione,  nonche'
quelli  presentati  in piu' di una lista e quelli", "ammesse", l'art.
27, comma 1 ("L'ufficio elettorale centrale provvede ad  assegnare  i
seggi  del  collegio nazionale dei magistrati con effettivo esercizio
delle  funzioni  di  legittimita'.  A  tal  fine  determina  la cifra
elettorale di ogni lista  sommando  i  voti  che  ciascuna  lista  ha
conseguito.  Procede quindi al riparto dei seggi tra le liste in base
alla cifra elettorale di ciascuna di esse dividendo detta  cifra  per
due   ed  ottenendo  cosi'  il  quoziente  elettorale.")  e  comma  2
("Attribuisce quindi  i  due  seggi  alla  lista  o  alle  liste  che
contengono  il  quoziente  elettorale  determinato  sulla  base delle
operazioni precedentemente svolte. In caso  di  parita'  di  voti  il
seggio  e'  assegnato  al  candidato che ha la maggiore anzianita' di
servizio nell'ordine giudiziario e, in caso  di  pari  anzianita'  di
servizio,   al   candidato   piu'  anziano  di  eta'."),  e  comma  3
limitatamente   alle   parole   "territoriale:   a)   provvede   alla
determinazione  del  quoziente  base  per  l'assegnazione  dei  seggi
dividendo la cifra elettorale dei voti  da  essa  conseguiti  per  il
quoziente  base. I seggi non assegnati in tal modo vengono attribuiti
in ordine decrescente alle liste cui corrispondono i  maggiori  resti
e,  in  caso  di  parita'  di  resti,  a  quelle che abbiano avuto la
maggiore cifra elettorale; a parita' di cifra elettorale  si  procede
per  sorteggio.  Partecipano  all'assegnazione  dei  seggi in ciascun
collegio  territoriale  le   liste   che   abbiano   complessivamente
conseguito  almeno il 9 per cento dei suffragi rispetto al totale dei
votanti sul piano nazionale," e nella lettera c)  limitatamente  alle
parole  "nell'ambito  dei posti attribuiti ad ogni lista", l'art. 39,
comma 1 limitatamente alle parole "nell'ambito della  lista",  l'art.
39,  comma 2 ("Qualora, per difetto di candidati non eletti e forniti
dei requisiti di eleggibilita', la sostituzione di cui al comma 1 non
possa  aver  luogo  nell'ambito  della  stessa  lista,  essa  avviene
mediante  il primo dei non eletti nella lista che abbia riportato nel
medesimo collegio  la  maggiore  cifra  elettorale,  o,  in  caso  di
parita',  che  preceda  le  altre nell'ordine di presentazione; se in
detta lista non vi sono candidati non eletti e forniti dei  requisiti
di  eleggibilita',  si  passa  alle  liste  successive.")  e  comma 4
limitatamente alle parole "e 2" e "territoriali  ciascuna  lista  non
puo'  essere  composta  da un numero di candidati superiore al numero
dei componenti da sostituire e", della legge 24 marzo  1958,  n.  195
(Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore
della Magistratura)?".
   Dichiarano,  altresi',  di  eleggere domicilio presso il Movimento
Club Pannella Riformatori, via di Torre Argentina n. 76,  Roma,  tel.
689791.
  Ai  sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352,
si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione,  in
data  6  maggio  1997  ha  raccolto  a  verbale  e  dato  atto  della
dichiarazione  resa  da  quindici  cittadini  italiani,  muniti   dei
prescritti  certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta
di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul
seguente quesito:
   "Volete voi che siano abrogati gli artt. 7, 8, 9, 10, 11, 12,  13,
14,  15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 1 comma ("Chiunque esercita
la mediazione in violazione  delle  norme  della  presente  legge  e'
punito con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni, con il
conseguente  sequestro  del  mezzo di trasporto se adoperato a questo
fine. Se vi e' scopo di lucro, la pena e'  dell'arresto  fino  a  sei
mesi  e l'ammenda e' aumentata fino al triplo.") e 2 comma ("I datori
di   lavoro   che  non  assumono  per  il  tramite  degli  Uffici  di
collocamento i lavoratori sono soggetti al pagamento  della  sanzione
amministrativa  da  lire  cinquecentomila a lire tre milioni per ogni
lavoratore interessato.") dell'articolo  27  della  legge  29  aprile
1949,  n.  264 (Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di
assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati), l'art.  33,
comma  12  ("Ai datori di lavoro che non assumono i lavoratori per il
tramite degli uffici  di  collocamento  sono  applicate  le  sanzioni
previste  dall'articolo  38  della  presente legge."), della legge 20
maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei
lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita'  sindacale  nei
luoghi  di  lavoro  e norme sul collocamento) e l'art. 1, comma 4 ("I
lavoratori  residenti  nel  territorio  della   circoscrizione,   che
intendono  concludere  un  contratto  di  lavoro  subordinato, devono
iscriversi nelle liste di collocamento della sezione circoscrizionale
per l'impiego. Senza  cambiare  la  propria  residenza  essi  possono
trasferire la loro iscrizione, previa cancellazione della precedente,
nella  lista  di  collocamento  di  altra circoscrizione, conservando
l'anzianita' di iscrizione maturata."), della legge 28 febbraio 1987,
n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro)?".
   Dichiarano, altresi', di eleggere domicilio  presso  il  Movimento
Club  Pannella  Riformatori, via di Torre Argentina n. 76, Roma, tel.
689791.
  Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n.  352,
si  annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in
data  6  maggio  1997  ha  raccolto  a  verbale  e  dato  atto  della
dichiarazione   resa  da  quindici  cittadini  italiani,  muniti  dei
prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una  richiesta
di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul
seguente quesito:
   "Volete voi che sia abrogato l'art. 5 del decreto-legge 30 ottobre
1984,  n.  726,  convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre
1984, n. 863 ("Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei  livelli
occupazionali") e successive modificazioni?".
   Dichiarano,  altresi',  di  eleggere domicilio presso il Movimento
Club Pannella Riformatori, via di Torre Argentina n. 76,  Roma,  tel.
689791.
  Ai  sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352,
si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione,  in
data  6  maggio  1997  ha  raccolto  a  verbale  e  dato  atto  della
dichiarazione  resa  da  quindici  cittadini  italiani,  muniti   dei
prescritti  certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta
di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul
seguente quesito:
   "Volete voi che sia abrogata la legge 16  febbraio  1913,  n.  89,
recante   "Ordinamento  del  notariato  e  degli  archivi  notarili",
limitatamente all'articolo 4?".
   Dichiarano, altresi', di eleggere domicilio  presso  il  Movimento
Club  Pannella  Riformatori, via di Torre Argentina n. 76, Roma, tel.
689791.