Con   decreto  ministeriale  n.  22382  del  14  marzo  1997  e'
autorizzata, per il periodo dal 2 aprile 1996 al 31  marzo  1997,  la
corresponsione  del  trattamento  di  integrazione  salariale  di cui
all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984,  n.  726,  convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista  dall'art.  6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996,  n.
608,  in  favore  dei  lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifatture
lane G. Marzotto e Figli, con sede in Valdagno e unita' di  Arezzo  e
Rassina  (Arezzo),  per  i  quali  e' stato stipulato un contratto di
solidarieta' che  stabilisce,  per  12  mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario   di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  20  ore  medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori  pari  a
542  unita', di cui 23 part-time da 20 a 10 ore medie settimanali, su
un organico complessivo di 980 unita'.
     L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifatture  lane  G.  Marzotto  e
Figli, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4,
art.  6,  del  decreto-legge  1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, nella legge 28  novembre  1996,  n.  608,  nei  limiti
finanziari  posti  dal  comma  stesso,  tenuto  conto  dei criteri di
priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio  1996,
registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1,
foglio n. 24.
     Con   decreto  ministeriale  n.  22383  del  14  marzo  1997  e'
autorizzata, per il periodo dal 4 novembre 1996 al 3  novembre  1997,
la  corresponsione  del  trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984,  n.  726,  convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista  dall'art.  6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996,  n.
608,  in  favore  dei  lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Carrozzeria
Bertone, con sede in Torino e unita' di Grugliasco  (Torino),  per  i
quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,
per  12  mesi,  la  riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore
settimanali a 22,50 ore medie settimanali nei confronti di un  numero
massimo  di lavoratori pari a 1176 unita', su un organico complessivo
di 1176 unita'.
     L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori   dipendenti   dalla   S.p.a.   Carrozzeria   Bertone,   a
corrispondere  il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6,
del  decreto-legge  1  ottobre  1996,   n.   510,   convertito,   con
modificazioni,  nella  legge  28  novembre  1996,  n. 608, nei limiti
finanziari posti dal  comma  stesso,  tenuto  conto  dei  criteri  di
priorita'  individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996,
registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1,
foglio n. 24.
     Con  decreto  ministeriale  n.  22384  del  14  marzo  1997   e'
autorizzata,  limitatamente  al  periodo  dal  13 novembre 1995 al 12
novembre 1996, la  corresponsione  del  trattamento  di  integrazione
salariale  di  cui  all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n.
726,  convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n.
863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge  1
ottobre  1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla
S.r.l. Case di cura riunite, con sede in Bari e unita' di Bari, per i
quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,
la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38 ore settimanali a 35
ore   medie  settimanali  nei  confronti  di  un  numero  massimo  di
lavoratori, esclusivamente del personale medico, pari a 261 unita', e
da 28,50 a 25,50 ore medie  settimanali  per  il  personale  a  tempo
definito, su un organico complessivo di 261 unita'.
     L'Istituto   nazionale  della  previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori   dipendenti   dalla   S.r.l.  Case  di  cura  riunite,  a
corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art.  6,
del   decreto-legge   1   ottobre   1996,  n.  510,  convertito,  con
modificazioni, nella legge 28  novembre  1996,  n.  608,  nei  limiti
finanziari  posti  dal  comma  stesso,  tenuto  conto  dei criteri di
priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio  1996,
registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1,
foglio n. 24.
     Con   decreto  ministeriale  n.  22385  del  14  marzo  1997  e'
autorizzata, per il periodo dal 30 maggio 1994 al 14 settembre  1994,
la  corresponsione  del  trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.   863,  nella  misura  ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti dalla S.p.a. Abete grafica (dal 15  settembre  1994  Abete
industria  poligrafica),  con  sede  in  Roma  e  unita' di Citta' di
Castello (Perugia), per i quali e' stato stipulato  un  contratto  di
solidarieta'  che  stabilisce,  la  riduzione  massima dell'orario di
lavoro da 40 ore settimanali a 24 ore medie settimanali nei confronti
di un numero massimo di lavoratori pari a 16 unita', su  un  organico
complessivo di 38 unita'.
     L'Istituto   nazionale  della  previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a. Abete grafica (dal 15 settembre
1994 Abete industria  poligrafica),  a  corrispondere  i  particolari
benefici  previsti  dai  commi  2 e 4 nei limiti di cui al successivo
comma 13 dell'art. 5  del  decreto-legge  20  maggio  1993,  n.  148,
convertito  con  modificazioni  nella  legge  19 luglio 1993, n. 236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
     Con   decreto  ministeriale  n.  22386  del  14  marzo  1997  e'
autorizzata, limitatamente per il periodo dal 17 gennaio 1994  al  17
settembre  1994,  la  corresponsione  del trattamento di integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,  nella  legge
19  dicembre  1984,  n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Roncuzzi industrial  service,  con
sede  in  Ravenna e unita' di Ravenna, per i quali e' stato stipulato
un contratto di solidarieta' che  stabilisce,  la  riduzione  massima
dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  27,68 ore medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori  pari  a
81 unita', su un organico complessivo di 83 unita'.
     Il  presente  decreto  ministeriale  annulla  e  sostituisce  il
decreto ministeriale n. 16737 del 16 febbraio 1995.
     L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l.  Roncuzzi  industrial  service,  a
corrispondere  i  particolari  benefici  previsti dai commi 2 e 4 nei
limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito  con  modificazioni  nella  legge  19
luglio   1993,   n.  236,  tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'
individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994,  registrato
dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio
n. 237.
     Con   decreto  ministeriale  n.  22387  del  14  marzo  1997  e'
autorizzata, per il periodo dal 28 dicembre 1995 al 21 novembre 1996,
la corresponsione del trattamento di integrazione  salariale  di  cui
all'art.  1,  del  decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre  1996,  n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c.  La  Campanile,
con sede in Napoli e unita' di c/o Asl di Aversa Osp. S. M. Maddalena
(Caserta),   per   i   quali  e'  stato  stipulato  un  contratto  di
solidarieta' che  stabilisce,  per  12  mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario   di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  24  ore  medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori  pari  a
40 unita', su un organico complessivo di 40 unita'.
     L'Istituto   nazionale  della  previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla S.n.c. La Campanile, a corrispondere il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma  stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte  dei  conti
in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
     Con   decreto  ministeriale  n.  22388  del  14  marzo  1997  e'
autorizzata, per il periodo dal 28 dicembre 1995 al 21 novembre 1996,
la corresponsione del trattamento di integrazione  salariale  di  cui
all'art.  1,  del  decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre  1996,  n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sarim, con sede
in Salerno e unita' di c/o Ospedale Moscati di Aversa, per i quali e'
stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,  per  12
mesi,   la   riduzione  massima  dell'orario  di  lavoro  da  40  ore
settimanali a 24 ore medie settimanali nei  confronti  di  un  numero
massimo di lavoratori pari a 24 unita', su un organico complessivo di
24 unita'.
     L'Istituto   nazionale  della  previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori   dipendenti   dalla  S.r.l.  Sarim,  a  corrispondere  il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma  stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte  dei  conti
in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
     Con   decreto  ministeriale  n.  22389  del  14  marzo  1997  e'
autorizzata, per il periodo dal 9 maggio 1994 al 12 dicembre 1994, la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  nella  misura  ivi  prevista,  in  favore  dei   lavoratori
dipendenti dalla Confezioni Viltom, con sede in Montaione (Firenze) e
unita'  di  Montaione  (Firenze),  per  i quali e' stato stipulato un
contratto  di  solidarieta'  che  stabilisce,  la  riduzione  massima
dell'orario   di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  25  ore  medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori  pari  a
27 unita', su un organico complessivo di 33 unita'.
     Il  presente  decreto  ministeriale  annulla  e  sostituisce  il
decreto ministeriale n. 18323 del 19 luglio 1995.
     L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori dipendenti dalla  Confezioni  Viltom,  a  corrispondere  i
particolari  benefici  previsti  dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
     Con  decreto  ministeriale  n.  22390  del  14  marzo  1997   e'
autorizzata,  limitatamente  al  periodo  dal  30  maggio  1995 al 31
dicembre 1995, la  corresponsione  del  trattamento  di  integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30  ottobre  1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge
19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista,  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti dalla S.p.a. Abete industria poligrafica (gia'
Abete grafica), con sede in Roma  e  unita'  di  Citta'  di  Castello
(Perugia),   per   i   quali  e'  stato  stipulato  un  contratto  di
solidarieta' che stabilisce,  la  riduzione  massima  dell'orario  di
lavoro da 40 ore settimanali a 24 ore medie settimanali nei confronti
di  un  numero massimo di lavoratori pari a 16 unita', su un organico
complessivo di 38 unita'.
     L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  e  l'Istituto
nazionale  di  previdenza  dei giornalisti italiani, ove interessato,
sono altresi' autorizzati, nell'ambito di quanto  sopra  disposto  in
favore  dei  lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Abete grafica (dal 15
settembre  1994  Abete  industria  poligrafica),  a  corrispondere  i
particolari  benefici  previsti  dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.
148, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
     Con   decreto  ministeriale  n.  22391  del  14  marzo  1997  e'
autorizzata, per il periodo dal 15 settembre 1994 al 29 maggio  1995,
la  corresponsione  del  trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre  1984,
n.   863,  nella  misura  ivi  prevista,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti dalla  S.p.a.  Abete  industria  poligrafica  (gia'  Abete
grafica),  con sede in Roma e unita' di Citta' di Castello (Perugia),
per i quali e' stato  stipulato  un  contratto  di  solidarieta'  che
stabilisce,  la  riduzione  massima  dell'orario  di lavoro da 40 ore
settimanali a 25 ore medie settimanali nei  confronti  di  un  numero
massimo di lavoratori pari a 16 unita', su un organico complessivo di
38 unita'.
     L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale,  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti dalla S.p.a. Abete industria poligrafica (gia'
Abete grafica), a corrispondere i particolari benefici  previsti  dai
commi  2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,  convertito  con  modificazioni
nella  legge  19  luglio  1993,  n.  236, tenuto conto dei criteri di
priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25  ottobre  1994,
registrato  dalla  Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro
n. 1, foglio n. 237.
     Con  decreto  ministeriale  n.  22392  del  14  marzo  1997   e'
autorizzata,  limitatamente  per  il  periodo dall'8 agosto 1995 al 7
febbraio 1996, la  corresponsione  del  trattamento  di  integrazione
salariale  di  cui  all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n.
726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984,  n.
863,  nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1
ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella  legge  28
novembre  1996,  n.  608,  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla
S.r.l. Lapem (dal 30 novembre 1995 Socam S.r.l.), con sede in  Napoli
e  unita' di 41 Stormo di Sigonella (Siracusa) e Aeroporto di Catania
Fontanarossa (Catania), per i quali e' stato stipulato  un  contratto
di  solidarieta'  che stabilisce, la riduzione massima dell'orario di
lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti
di un numero massimo di lavoratori pari a 33 unita', su  un  organico
complessivo di 514 unita'.
     L'Istituto   nazionale  della  previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti dalla S.r.l. Lapem (dal 30 novembre 1995 Socam
S.r.l.), a corrispondere il particolare beneficio previsto dal  comma
4,  art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, nella legge 28  novembre  1996,  n.  608,  nei  limiti
finanziari  posti  dal  comma  stesso,  tenuto  conto  dei criteri di
priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio  1996,
registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1,
foglio n. 24.
     Con   decreto  ministeriale  n.  22393  del  14  marzo  1997  e'
autorizzata, per il periodo dal 5 febbraio 1996 al 4  febbraio  1997,
la  corresponsione  del  trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984,  n.  726,  convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista  dall'art.  6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996,  n.
608,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti dal Consorzio nazionale
obbligatorio tra i concessionari  del  servizio  di  riscossione  dei
tributi  ed  altre  entrate  di  pertinenza  dello  Stato  e  di enti
pubblici, con  sede  in  Roma  e  unita'  di  Unita'  nazionali,  con
esclusione  dell'unita' di Palermo, per i quali e' stato stipulato un
contratto di solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi,  la  riduzione
massima  dell'orario  di  lavoro  da 37,3 ore settimanali a 29,30 ore
medie settimanali nei confronti di un numero  massimo  di  lavoratori
pari a 875 unita', su un organico complessivo di 891 unita'.
     Il  presente  decreto  ministeriale  annulla  e  sostituisce  il
decreto ministeriale n. 21950 del 9 gennaio 1997.
     L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori dipendenti dal  Consorzio  nazionale  obbligatorio  tra  i
concessionari  del  servizio  di  riscossione  dei  tributi  ed altre
entrate di pertinenza dello Stato e di enti pubblici, a corrispondere
il  particolare  beneficio  previsto  dal  comma  4,  art.   6,   del
decreto-legge  1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal
comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel
decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei
conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
     Con   decreto  ministeriale  n.  22394  del  14  marzo  1997  e'
autorizzata, per il periodo dal  12  febbraio  1996  all'11  febbraio
1997,  la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di
cui  all'art.  1,  del  decreto-legge  30  ottobre  1984,   n.   726,
convertito,  con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863,
nella misura prevista dall'art.  6,  comma  3,  del  decreto-legge  1
ottobre  1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla
S.r.l.  M.F.F.  Metallurgica  F.lli  Frisardi,  con sede in Messina e
unita' di Messina, per i quali e' stato  stipulato  un  contratto  di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  24  mesi,  la  riduzione massima
dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  24  ore   medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
24 unita', su un organico complessivo di 27 unita'.
     L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.   M.F.F.   Metallurgica   F.lli
Frisardi, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma
4,  art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, nella legge 28  novembre  1996,  n.  608,  nei  limiti
finanziari  posti  dal  comma  stesso,  tenuto  conto  dei criteri di
priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio  1996,
registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1,
foglio n. 24.
     Con   decreto  ministeriale  n.  22395  del  14  marzo  1997  e'
autorizzata, per il periodo dal 4 novembre 1996 al 3  novembre  1997,
la  corresponsione  del  trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984,  n.  726,  convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista  dall'art.  6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla  S.p.a.  Dubin  sport,
con  sede  in  Uzzano  (Potenza)  e unita' di Uzzano (Potenza), per i
quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,
per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di  lavoro  da  40  ore
settimanali  a 26,15 ore medie settimanali nei confronti di un numero
massimo di lavoratori pari a n. 33 unita', su un organico complessivo
di n. 76 unita'.
     L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Dubin sport,  a  corrispondere  il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre  1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale  dell'8  febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti
in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
     Con  decreto  ministeriale  n.  22396  del  14  marzo  1997   e'
autorizzata,  per  il  periodo  dall'11  novembre 1996 al 10 novembre
1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale  di
cui   all'art.   1,  del  decreto-legge  30  ottobre  1984,  n.  726,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n.  863,
nella  misura  prevista  dall'art.  6,  comma  3, del decreto-legge 1
ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella  legge  28
novembre  1996,  n.  608,  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla
S.r.l. Naturalia, con sede in Ferrara e unita' di Controguerra,  loc.
Piane  del  Tronto  (Teramo),  per  i  quali  e'  stato  stipulato un
contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi,  la  riduzione
massima  dell'orario  di  lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori  pari  a
15 unita', di cui 2 part-time da 20 a 10 ore medie settimanali, su un
organico complessivo di 16 unita'.
     L'Istituto   nazionale  della  previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Naturalia,  a corrispondere il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma  stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte  dei  conti
in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
     Con   decreto  ministeriale  n.  22397  del  14  marzo  1997  e'
autorizzata, per il periodo dal 1 settembre 1996 al 31  agosto  1997,
la  corresponsione  del  trattamento di integrazione salariale di cui
all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984,  n.  726,  convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista  dall'art.  6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996,  n.
608,   in   favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Omega
confezioni, con sede in Conca della Campania (Caserta)  e  unita'  di
Conca  della  Campania  (Caserta),  per i quali e' stato stipulato un
contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi,  la  riduzione
massima  dell'orario  di  lavoro da 40 ore settimanali a 22 ore medie
settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori  pari  a
61 unita', su un organico complessivo di 61 unita'.
     L'Istituto   nazionale  della  previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori  dipendenti dalla S.r.l. Omega confezioni, a corrispondere
il  particolare  beneficio  previsto  dal  comma  4,  art.   6,   del
decreto-legge  1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal
comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita'  individuati  nel
decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei
conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
     Con   decreto  ministeriale  n.  22398  del  14  marzo  1997  e'
autorizzata, per il periodo dal 2 settembre 1996 al 1 settembre 1997,
la corresponsione del trattamento di integrazione  salariale  di  cui
all'art.  1,  del  decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre  1996,  n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.  Sannini
Impruneta,  con  sede  in  Impruneta  (Firenze) e unita' di Impruneta
(Firenze),  per  i  quali  e'  stato  stipulato   un   contratto   di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  12  mesi,  la  riduzione massima
dell'orario  di  lavoro  da  40  ore  settimanali  a  25  ore   medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
46 unita', la riduzione a 25 ore medie settimanali e' dal 2 settembre
1996 al 30 settembre 1996 mentre dal 1 ottobre 1996  al  1  settembre
1997  la riduzione media settimanale e' da 40 ore a 30 ore cosi' come
specificato nel verbale di accordo 29 luglio  1996,  su  un  organico
complessivo di 65 unita'.
     L'Istituto   nazionale  della  previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sannini Impruneta, a corrispondere
il   particolare   beneficio  previsto  dal  comma  4,  art.  6,  del
decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con  modificazioni,
nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal
comma  stesso,  tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel
decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei
conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
     Con  decreto  ministeriale  n.  22399  del  14  marzo  1997   e'
autorizzata,  per il periodo dal 2 settembre 1996 al 1 marzo 1997, la
corresponsione del  trattamento  di  integrazione  salariale  di  cui
all'art.  1,  del  decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre  1996,  n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Laterizi Arbia,
con sede in Asciano (Siena) e unita' di Arbia Scalo Asciano (Siena) e
Castelnuovo Asciano (Siena),  per  i  quali  e'  stato  stipulato  un
contratto  di  solidarieta'  che stabilisce, per 6 mesi, la riduzione
massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a  30  ore  medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
83 unita', su un organico complessivo di 116 unita'.
     L'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di  quanto  sopra  disposto  in favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Laterizi Arbia, a corrispondere il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre  1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale  dell'8  febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti
in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
     Con  decreto  ministeriale  n.  22400  del  14  marzo  1997   e'
autorizzata,  per  il  periodo  dal 30 settembre 1996 al 29 settembre
1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale  di
cui   all'art.   1,  del  decreto-legge  30  ottobre  1984,  n.  726,
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n.  863,
nella  misura  prevista  dall'art.  6,  comma  3, del decreto-legge 1
ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella  legge  28
novembre  1996,  n.  608,  in  favore dei lavoratori dipendenti dalla
S.r.l. Prima, con sede in Milano  e  unita'  di  San  Mauro  Torinese
(Torino), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta'
che  stabilisce,  per  12  mesi,  la riduzione massima dell'orario di
lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti
di un numero massimo di lavoratori pari a 30 unita', su  un  organico
complessivo di 36 unita'.
     L'Istituto   nazionale  della  previdenza  sociale  e'  altresi'
autorizzato, nell'ambito di  quanto  sopra  disposto  in  favore  dei
lavoratori   dipendenti   dalla  S.r.l.  Prima,  a  corrispondere  il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma  stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte  dei  conti
in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.