IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi "G. D'Annunzio" di Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1273 del 27 ottobre 1983, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n, 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica in data 24 febbraio 1993, recante: "Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di laurea in disegno industriale e in architettura"; Viste le deliberazioni delle autorita' accademiche di questa Universita'; Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 12 dicembre 1996; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle delibere degli organi accademici e convalidati dal Consiglio universitario nazionale; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi "G. D'Annunzio", di Chieti, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato, limitatamente agli articoli 56 e 57, recanti l'ordinamento della facolta' di architettura, come appresso indicato. Il primo comma dell'art. 56 (passaggi tra i cicli didattici), e' modificato come segue: "Lo studente non potra' iscriversi al secondo ciclo se non avra' sostenuto con esito positivo almeno 10 delle 13 annualita' del primo ciclo. Tra gli esami sostenuti dovranno obbligatoriamente essere inclusi i laboratori di progettazione architettonica 1 e 2, il laboratorio di costruzione dell'architettura 1 e i seguenti corsi: storia dell'architettura 1, istituzioni di matematiche 1, fondamenti e applicazioni di geometria descrittiva, fondamenti di urbanistica, materiali e progettazione di elementi costruttivi, rilievo dell'architettura, statica". L'art. 57 (Propedeuticita'), e' modificato come segue: "Nel corso degli studi lo studente dovra' osservare le seuenti propedeuticita': Non si puo' sostenere l'esame di Se non si e' superato l'esame di -- -- Istituzioni di matematiche 2 Istituzioni di matematiche 1 Scienza delle costruzioni Statica - Istituzioni di mate- matiche 2 Rilievo Fondamenti e applicazioni di geometria descrittiva Storia dell'architettura 2 Storia dell'architettura 1 Storia dell'architettura 3 Storia dell'architettura 2 Fisica tecnica ambientale Fisica tecnica Laboratorio di progettazione Laboratorio di progettazione architettonica 2 architettonica 1 Laboratorio di progettazione Laboratorio di progettazione architettonica 3 architettonica 2 Laboratorio di progettazione Laboratorio di progettazione architettonica 4 architettonica 3 Laboratorio di urbanistica Fondamenti di urbanistica Laboratorio di costruzione Materiali e progettazione dell'architettura 1 di elementi costruttivi Laboratorio di costruzione Laboratorio di costruzione dell'architettura 2 dell'architettura 1 - Scienza delle costruzioni Laboratorio di restauro dei Storia dell'architettura 2 - monumenti Teoria e storia del restauro - Scienza delle costruzioni". Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Chieti, 11 aprile 1997 Il rettore: Crescenti