IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 2, commi 118 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996,
n. 692, recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica",
di seguito denominata legge;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 2
gennaio 1997, recante "Disposizioni transitorie  sull'utilizzo  delle
autovetture in dotazione alle amministrazioni pubbliche";
  Visto  il  decreto  del  Ministro  del  tesoro  di  concerto con il
Ministro dei trasporti e della navigazione 29 gennaio  1997,  con  il
quale  sono  state  fissate  le  modalita'  per  il  censimento degli
autoveicoli delle amministrazioni civili dello  Stato  e  degli  enti
pubblici non economici;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 28
febbraio  1997,  con  il  quale  sono  state  tra   l'altro   dettate
disposizioni  per  l'utilizzo  delle  autovetture  in  dotazione alle
amministrazioni  pubbliche,  in  attesa  dei  risultati  dell'analisi
tecnico-economica  prevista dall'art. 2, comma 119, della legge e del
successivo affidamento dei servizi di trasporto di persone e  cose  a
societa' private;
  Considerata  la  necessita'  di  assicurare  la  piu'  sollecita ed
efficace effettuazione delle suddetta analisi tecnico-economica;
  Ritenuta inoltre l'opportunita' di meglio precisare i  criteri  per
l'utilizzo  delle  autovetture  di  servizio,  cui le amministrazioni
pubbliche devono attenersi nella predisposizione  dei  piani  di  cui
all'art.  2,  comma 1, del citato decreto del 28 febbraio 1997, anche
in relazione alle esigenze di contenimento della spesa pubblica;
  Vista in particolare la circolare del Ministero del tesoro 26 marzo
1997, n.  24,  e  ravvisata  l'esigenza  di  realizzare  ulteriori  e
immediate  economie  di  spesa  nella  gestione  delle autovetture in
dotazione ad amministrazioni pubbliche;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  Per  l'effettuazione  dell'analisi  tecnico-economica  prevista
dall'art.  2,  comma  119,  della legge, preliminare alla dismissione
delle autovetture ivi considerate ed al conseguente  affidamento  dei
servizi di trasporto a societa' private, il Ministero del tesoro puo'
avvalersi,   secondo  la  normativa  vigente,  di  enti,  istituti  e
societa', anche privati.