IL DIRETTORE GENERALE
                     della Motorizzazione civile
                   e dei trasporti in concessione
    Visto  l'art.  10  del  nuovo  codice della strada, approvato con
decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285,  cosi'  come  modificato
dall'art. 7 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360;
    Visto  l'art.  14,  comma  12, del regolamento di esecuzione e di
attuazione del nuovo codice della strada, approvato con  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  16  dicembre  1992, n. 495, cosi' come
modificato dall'art. 12 del decreto del Presidente  della  Repubblica
16 settembre 1996, n. 610;
    Visto  il  proprio  decreto,  prot.  n. 071 / 4203 del 23 gennaio
1997;
    Tenuto conto che non sempre vengono indicati  sui  documenti  che
autorizzano  all'estero la circolazione dei veicoli, di cui al citato
art. 14, comma 12, del decreto del Presidente della Repubblica 495  /
1992, i dati identificativi dei veicoli stessi;
    Preso atto della possibilita' di apportare alcune semplificazioni
alla scheda tecnica allegata al citato decreto 23 gennaio 1997;
                              Decreta:
                            Articolo unico
    La  scheda  tecnica  di  cui  all'allegato tecncico al decreto 23
gennaio 1997, sottoscritta dal costruttore  del  veicolo  o  dal  suo
legale  rappresentante  ed autenticata per la firma e per i poteri di
rappresentanza nei modi di legge,  e'  integrata  e  modificata  come
stabilito  nelle  premesse  ed  e'  sostituita  da  quella  riportata
nell'allegato tecnico al presente decreto.
   Il presente decreto  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana;
   Roma, 6 maggio 1997
                                       Il direttore generale: Berruti