IL DIRETTORE GENERALE della Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione Visto l'art. 10 del nuovo codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cosi' come modificato dall'art. 7 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360; Visto l'art. 14, comma 12, del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, cosi' come modificato dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610; Visto il proprio decreto, prot. n. 071 / 4203 del 23 gennaio 1997; Tenuto conto che non sempre vengono indicati sui documenti che autorizzano all'estero la circolazione dei veicoli, di cui al citato art. 14, comma 12, del decreto del Presidente della Repubblica 495 / 1992, i dati identificativi dei veicoli stessi; Preso atto della possibilita' di apportare alcune semplificazioni alla scheda tecnica allegata al citato decreto 23 gennaio 1997; Decreta: Articolo unico La scheda tecnica di cui all'allegato tecncico al decreto 23 gennaio 1997, sottoscritta dal costruttore del veicolo o dal suo legale rappresentante ed autenticata per la firma e per i poteri di rappresentanza nei modi di legge, e' integrata e modificata come stabilito nelle premesse ed e' sostituita da quella riportata nell'allegato tecnico al presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; Roma, 6 maggio 1997 Il direttore generale: Berruti