IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
  Visto il decreto ministeriale 5 dicembre 1996  con  il  quale  sono
state fissate le modalita' di emissione dei buoni ordinari del Tesoro
a partire dall'esercizio finanziario 1997;
  Visto  l'art.  3,  comma  4,  della legge 23 dicembre 1996, n. 664,
relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario
1997, che fissa in miliardi 61.400 l'importo massimo di emissione dei
titoli pubblici, in Italia  e  all'estero,  al  netto  di  quelli  da
rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;
  Visto  l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993,
n. 470;
  Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
  Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;
  Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo
all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 30 aprile  1997
e' pari a 18.100 miliardi;
                              Decreta:
  Per  il 15 maggio 1997 e' disposta l'emissione, senza l'indicazione
del prezzo base,  dei  buoni  ordinari  del  Tesoro  al  portatore  a
centottantatre giorni con scadenza il 14 novembre 1997 fino al limite
massimo in valore nominale di lire 4.500 miliardi.
  La  spesa  per  interessi gravera' sul capitolo 4677 dello stato di
previsione  della  spesa  del  Ministero  del  tesoro  dell'esercizio
finanziario 1997.
 In  relazione  alla  attuale  situazione  del  mercato  monetario  e
nell'interesse dell'erario,  l'assegnazione  e  l'aggiudicazione  dei
buoni  ordinari  del  Tesoro avverra' con le modalita' indicate negli
articoli 2, 15, 16, 17 e 18 del decreto 5 dicembre 1996 citato  nelle
premesse.  L'offerta  senza indicazione di prezzo di cui alla lettera
a) dell'art. 16 puo' essere  presentata  per  un  importo  pari  a  3
miliardi.
  Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura
di 5 centesimi, sara' reso noto con apposito comunicato del Ministero
del tesoro.
  Le  richieste  di  acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia,
esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro  e  non
oltre  le  ore  13  del giorno 12 maggio 1997, con l'osservanza delle
modalita'  stabilite  negli  articoli  8  e  9  del  citato   decreto
ministeriale 5 dicembre 1996.
 Il  presente  decreto  verra'  inviato  per il controllo all'Ufficio
centrale di ragioneria per i servizi  del  debito  pubblico  e  sara'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
   Roma, 7 maggio 1997
                                        Il direttore generale: Draghi