Ai  sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352,
si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione,  in
data  6  maggio  1997  ha  raccolto  a  verbale  e  dato  atto  della
dichiarazione  resa  da  sedici  cittadini   italiani,   muniti   dei
prescritti  certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta
di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul
seguente quesito:
   "Volete voi che sia abrogato l'articolo 1 limitatamente  a:  comma
26  (''Per  i lavoratori dipendenti iscritti alle forme previdenziali
di cui al comma  25,  fermo  restando  il  requisito  dell'anzianita'
contributiva  pari  o  superiore  a  trentacinque anni, nella fase di
prima  applicazione,  il  diritto  alla  pensione  di  anzianita'  si
consegue  in  riferimento agli anni indicati nell'allegata tabella B,
con il requisito anagrafico di cui alla medesima tabella  B,  colonna
1, ovvero, a prescindere dall'eta' anagralica, al conseguimento della
maggiore  anzianita'  contributiva  di  cui  alla medesima tabella B,
colonna 2.''), comma 27 (''Il diritto  alla  pensione  anticipata  di
anzianita'   per   le  forme  esclusive  dell'assicurazione  generale
obbligatoria per l'invalidita',  la  vecchiaia  ed  i  superstiti  e'
conseguibile, nella fase transitoria, oltre che nei casi previsti dal
comma  26,  anche: a) ferma restando l'eta' anagrafica prevista dalla
citata  tabella  B,  in  base  alla   previgente   disciplina   degli
ordinamenti previdenziali di appartenenza ivi compresa l'applicazione
delle riduzioni percentuali sulle prestazioni di cui all'articolo 11,
comma  16,  della  legge  24  dicembre 1993, n. 537; b) a prescindere
dall'eta'  anagrafica  di  cui  alla  lettera  a),  in  presenza  dei
requisiti  di  anzianita' contributiva indicati nell'allegata tabella
C, con applicazione delle riduzioni percentuali sulle prestazioni  di
cui  all'allegata  tabella  D  che  operano  altresi'  per  i casi di
anzianita' contributiva ricompresa tra i 29 e i 37 anni alla data del
31 dicembre 1995. I lavoratori,  ai  quali  si  applica  la  predetta
tabella  D,  possono accedere al pensionamento al 1 gennaio dell'anno
successivo  a  quello  di  maturazione  del  requisito   contributivo
prescritto''.),  comma  28  (''Per  i  lavoratori  autonomi  iscritti
all'assicurazione generale obbligatoria, oltre  che  nell'ipotesi  di
cui  al  comma 25, lettera b), il diritto alla pensione di anzianita'
si consegue al raggiungimento  di  una  anzianita'  contributiva  non
inferiore  a  35  anni  ed  al compimento del cinquantasettesimo anno
d'eta'. Per il biennio 1996 - 1997  il  predetto  requisito  di  eta'
anagrafica  e'  fissato  al  compimento del cinquantaseiesimo anno di
eta'.''), comma 29 (''I lavoratori che risultano essere  in  possesso
dei  requisiti di cui ai commi 25, 26, 27, lettera a), e 28: entro il
primo trimestre  dell'anno,  possono  accedere  al  pensionamento  di
anzianita' al 1 luglio dello stesso anno, se di eta' pari o superiore
a   57   anni;  entro  il  secondo  trimestre,  possono  accedere  al
pensionamento al 1 ottobre dello stesso  anno,  se  di  eta'  pari  o
superiore  a  57  anni; entro il terzo trimestre, possono accedere al
pensionamento al 1 gennaio  dell'anno  successivo;  entro  il  quarto
trimestre,  possono  accedere  al pensionamento al 1 aprile dell'anno
successivo. In  fase  di  prima  applicazione,  la  decorrenza  delle
pensioni e' fissata con riferimento ai requisiti di cui alla allegata
tabella  E  per  i  lavoratori  dipendenti  e  autonomi,  secondo  le
decorrenze  ivi  indicate.  Per  i  lavoratori  iscritti  ai   regimi
esclusivi  dell'assicurazione  generale obbligatoria, che accedono al
pensionamento  secondo  quanto  previsto dal comma 27, lettera b), la
decorrenza  della  pensione  e'  fissata  al  1   gennaio   dell'anno
successivo  a  quello  di  maturazione  del  requisito  di anzianita'
contributiva''.), comma 30 (''All'articolo 13, comma 5,  lettera  c),
della  legge  23 dicembre 1994, n. 724 (8 / a), le parole: 'fino a 30
anni' sono sostituite dalle seguenti: 'inferiore a 31  anni'.  Per  i
lavoratori dipendenti privati e pubblici in possesso alla data del 31
dicembre  1993  del  requisito  dei  35  anni di contribuzione di cui
all'articolo 13, comma 10, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (8  /
a),  la decorrenza della pensione, ove non gia' stabilita con decreto
ministeriale emanato ai sensi del medesimo comma,  e'  fissata  al  1
settembre  1995. I lavoratori autonomi iscritti all'INPS, in possesso
del requisito contributivo di cui al predetto articolo 13, alla  data
del  31 dicembre 1993 ivi indicata, possono accedere al pensionamento
al 1 gennaio 1996''.) e comma 36 (''I limiti di eta'  anagrafica,  di
cui  ai  commi  25,  26,  27 e 28, sono ridotti fino ad un anno per i
lavoratori nei cui confronti trovano applicazione le disposizioni  di
cui  al  decreto  legislativo  11  agosto  1993,  n.  374  (15), come
modificato ai sensi dei commi 34 e 35.'') della legge 8 agosto  1995,
n.  335,  recante: ''Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e
complementare''?".
   Dichiarano, altresi', di eleggere domicilio  presso  il  Movimento
Club  Pannella  Riformatori, via di Torre Argentina n. 76, Roma, tel.
689791.
  Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n.  352,
si  annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in
data  8  maggio  1997  ha  raccolto  a  verbale  e  dato  atto  della
dichiarazione   resa   da   sedici  cittadini  italiani,  muniti  dei
prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una  richiesta
di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul
seguente quesito:
   "Volete  voi  che  sia  abrogata  la  legge  4 giugno 1973, n. 311
(Estensione del servizio di riscossione  dei  contributi  associativi
tramite gli enti previdenziali)?".
   Dichiarano,  altresi',  di  eleggere domicilio presso il Movimento
Club Pannella Riformatori, via di Torre Argentina n. 76,  Roma,  tel.
689791.
  Ai  sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352,
si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione,  in
data  8  maggio  1997  ha  raccolto  a  verbale  e  dato  atto  della
dichiarazione  resa  da  sedici  cittadini   italiani,   muniti   dei
prescritti  certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta
di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul
seguente quesito:
   "Volete voi che sia abrogata la legge  25  maggio  1970,  n.  300,
recante  ''Statuto dei lavoratori'', limitatamente all'art. 31, comma
II: ''La medesima disposizione si applica ai  lavoratori  chiamati  a
ricoprire  cariche  sindacali  provinciali e nazionali.'', nonche' il
D.lgs. 16 settembre 1996, n. 564, recante: ''Attuazione della  delega
conferita  dall'art.  1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
in materia di contribuzione figurativa e  di  copertura  assicurativa
per   periodi   non   coperti   da   contribuzione'',   limitatamente
all'articolo 3, comma  1,  limitatamente  alle  parole:  ''o  cariche
sindacali''  e alle parole: ''e per i lavoratori chiamati a ricoprire
cariche  sindacali  dopo che sia decorso il periodo di prova previsto
dai contratti collettivi e comunque un periodo non  inferiore  a  sei
mesi'';  comma  2:  ''Le  cariche  sindacali  di cui al secondo comma
dell'art. 31 della citata legge n. 300 del 1970, sono quelle previste
dalle norme statutarie e formalmente attribuite per lo svolgimento di
funzioni  rappresentative  e  dirigenziali   a   livello   nazionale,
regionale  e  provinciale  o  di  comprensorio,  anche in qualita' di
componenti  di  organi  collegiali  dell'organizzazione  sindacale'';
comma  5:  ''A  decorrere dal mese successivo alla data di entrata in
vigore del presente decreto puo'  essere  versata,  facoltativamente,
una  contribuzione  aggiuntiva sull'eventuale differenza tra le somme
corrisposte per lo svolgimento dell'attivita' sindacale ai lavoratori
collocati in aspettativa ai sensi dell'articolo 31 della citata legge
n. 300 del 1970 e la retribuzione di riferimento per il  calcolo  del
contributo figurativo di cui all'art. 8, ottavo comma, della legge n.
155  del 1981. La facolta' puo' essere esercitata dall'organizzazione
sindacale, previa richiesta  di  autorizzazione  al  fondo  o  regime
pensionistico   di   appartenenza   del   lavoratore.  Il  contributo
aggiuntivo va versato entro lo stesso termine previsto per la domanda
di accredito figurativo di cui al comma 3 ed e' pari all'aliquota  di
finanziamento  del  regime  pensionistico  a  cui  il  lavoratore  e'
iscritto ed e' riferito alla  differenza  tra  le  somme  corrisposte
dall'organizzazione    sindacale   e   la   retribuzione   figurativa
accreditata.''; comma 6: ''La facolta' di cui al comma 5 puo'  essere
esercitata  negli  stessi  termini  e  con  le  stesse  modalita' ivi
previste   per   gli   emolumenti   e   le   indennita'   corrisposti
dall'organizzazione  sindacale  ai  lavoratori  collocati in distacco
sindacale con diritto alla retribuzione erogata dal proprio datore di
lavoro.''; comma 7: ''Nel caso in cui l'aspettativa fruita presso  il
sindacato   non   risulti   conforme   a   quanto  previsto  ai  fini
dell'applicazione delle disposizioni di  cui  all'articolo  31  della
citata  legge n. 300 del 1970, ove le organizzazioni sindacali tenute
ad assolvere gli obblighi previdenziali e assistenziali provvedano ad
effettuare le relative regolarizzazioni contributive entro il termine
di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,  i
contributi  saranno  gravati  dei  soli  interessi calcolati al tasso
legale. Ai fini delle predette regolarizzazioni si applica il termine
di prescrizione di cui all'art. 3, comma 9, lettera a), della legge 8
agosto 1995, n. 335.''; comma 9, limitatamente alle parole: ''cariche
sindacali o''?".
   Dichiarano, altresi', di eleggere domicilio  presso  il  Movimento
Club  Pannella  Riformatori, via di Torre Argentina n. 76, Roma, tel.
689791.
  Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n.  352,
si  annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in
data  8  maggio  1997  la  raccolto  a  verbale  e  dato  atto  della
dichiarazione   resa   da   sedici  cittadini  italiani,  muniti  dei
prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una  richiesta
di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul
seguente quesito:
   "Volete  voi  che  siano  abrogati l'art. 13, comma 3 (''Presso le
prefetture delle province comprendenti uno dei comuni di cui ai commi
precedenti e'  istituita  una  commissione  con  funzioni  consultive
relativamente  alla graduazione degli sfratti in detta area''), comma
4 (''Tale commissione e' presieduta dal prefetto o da un suo delegato
ed  e'  composta  dai sindaci dei comuni interessati e dal presidente
dell'IACP, o da loro delegati''.), comma 5  (''Ove  l'area  comprenda
comuni  appartenenti  a  piu' province, della commissione fanno parte
oltreche' i sindaci di tutti i comuni interessati,  i  prefetti  e  i
presidenti  degli  IACP  di  dette  province.  Essa e' presieduta dal
prefetto della provincia  in  cui  si  trova  il  maggior  numero  di
abitanti  dell'area''.),  comma  6  (''Su  richiesta  del pretore, la
commissione  gli  fornisce  tutti  i  dati  utili  sulla   situazione
abitativa dei comuni compresi nell'area affinche' egli abbia concreti
elementi  di  giudizio  in  ordine  alle procedure di rilascio da lui
trattate''), e comma 7 (''Le commissioni iniziano  a  funzionare  nei
comuni di cui al primo comma entro venti giorni dalla data di entrata
in  vigore  del  presente decreto e nei comuni compresi nelle aree di
cui al secondo comma entro venti giorni dalla data  di  pubblicazione
del  provvedimento  adottato  dal  CIPE''),  e  l'art.  14,  comma 10
limitatamente alle parole ''sentita, quando sia stata costituita,  la
commissione  di  cui all'art. 13,'', del d.-l. 23 gennaio 1982, n. 9,
convertito con modificazioni dalla legge 25 marzo 1982 n.  94  (Norme
per  l'edilizia  residenziale  e  provvidenze in materia di sfratti);
l'art. 1, comma 2 (''Ai fini dell'applicazione degli articoli 2, 3  e
4  del presente decreto il CIPE, sentite le regioni, procede entro il
31 marzo 1987 alla integrale revisione della delibera assunta in data
30 maggio 1985 classificando ad alta  tensione  abitativa  solo  quei
comuni, superiori a 10.000 abitanti secondo le risultanze dell'ultimo
censimento,  compresi  nei mandamenti pretorili nei quali il rapporto
tra le richieste di esecuzione relative all'anno 1986 e  le  famiglie
residenti  risulti  superiore  allo  stesso  rapporto  considerato  a
livello nazionale''.), l'art. 2, l'art. 3, l'art.  4,  l'art.  4-bis,
l'art.  5,  comma  2  limitatamente alle parole '', sentito il parere
della commissione di cui all'art. 2,'', e comma 10 limitatamente alle
parole ''sentito il parere della commissione di cui all'art. 2 e" del
d.-l. 29 ottobre 1986 n. 708, convertito con modificazioni  dall'art.
1   della  legge  23  dicembre  1986,  n.  899  (Misure  urgenti  per
fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilita' abitative);  gli
artt.  3,  4  e  5 del d.-l. 30 dicembre 1988, n. 551, convertito con
modificazioni dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61 (Misure urgenti per
fronteggiare l'eccezionale carenza di  disponibilita'  abitative);  e
dalla  legge  4  novembre  1996,  n.  566 (Disposizioni in materia di
rilascio di immobili  urbani  ad  uso  abitativo  e  disposizioni  di
sanatoria)?".
   Dichiarano,  altresi',  di  eleggere domicilio presso il Movimento
Club Pannella Riformatori, via di Torre Argentina n. 76,  Roma,  tel.
689791.
  Ai  sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352,
si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione,  in
data  8  maggio  1997  ha  raccolto  a  verbale  e  dato  atto  della
dichiarazione  resa  da  sedici  cittadini   italiani,   muniti   dei
prescritti  certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta
di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul
seguente quesito:
   "Volete  voi  che  sia  abrogata  la  legge 2 aprile 1968, n. 475,
recante ''Norme concernenti il servizio farmaceutico'', limitatamente
all'articolo 1 e 2, nonche' la legge 8 novembre 1991, n. 362, recante
''Norme di riordino del  settore  farmaceutico''  limitatamente  agli
articoli  3,  4, 5, e 7, limitatamente al comma 8: ''Il trasferimento
della titolarita' dell'esercizio di farmacia  privata  e'  consentito
dopo che siano trascorsi tre anni dal rilascio dell'autorizzazione da
parte  dell'autorita' competente, salvo quanto previsto dai commi 9 e
10''?".
   Dichiarano, altresi', di eleggere domicilio  presso  il  Movimento
Club  Pannella  Riformatori, via di Torre Argentina n. 76, Roma, tel.
689791.
  Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n.  352,
si  annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in
data  8  maggio  1997  ha  raccolto  a  verbale  e  dato  atto  della
dichiarazione   resa   da   sedici  cittadini  italiani,  muniti  dei
prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una  richiesta
di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul
seguente quesito:
   "Volete  voi  che  sia  abrogata  la legge 8 febbraio 1948, n. 47,
recante ''Disposizioni sulla stampa'', limitatamente a:  articolo  5;
articolo  6; articolo 7; articolo 16, commi 1 e 2, limitatamente alle
parole: ''Chiunque intraprenda la  pubblicazione  di  un  giornale  o
altro  periodico  senza  che  sia  stata  eseguita  la  registrazione
prescritta dall'art. 5,'' e alle parole: ''La stessa pena si  applica
a'';  articolo  18;  articolo  19; articolo 22, nonche' della legge 5
agosto 1981, n. 416, recante ''Disciplina delle  imprese  editrici  e
provvidenze per l'editoria'', limitatamente all'articolo 11, comma 7:
''Le  cancellerie  presso  i tribunali trasmettono agli uffici di cui
all'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e, periodicamente,
gli aggiornamenti del medesimo e i mutamenti di  cui  all'articolo  6
della stessa legge 8 febbraio 1948, n. 47''.?".
   Dichiarano,  altresi',  di  eleggere domicilio presso il Movimento
Club Pannella Riformatori, via di Torre Argentina n. 76,  Roma,  tel.
689791.
  Ai  sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352,
si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione,  in
data  8  maggio  1997  ha  raccolto  a  verbale  e  dato  atto  della
dichiarazione  resa  da  sedici  cittadini   italiani,   muniti   dei
prescritti  certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta
di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul
seguente quesito:
   "Volete voi che siano abrogati  l'articolo  10,  comma  8:  ''Agli
effetti   dei   precedenti   commi   sesto   e  settimo  l'indennita'
d'infortunio e'  rappresentata  dal  valore  capitale  della  rendita
liquidata,  calcolato  in  base  alle  tabelle di cui all'art. 39.'';
l'articolo 11, comma 1, limitatamente  alle  parole:  ''calcolato  in
base alle tabelle di cui all'art. 39''; l'articolo 16; l'articolo 18;
l'articolo 28, comma 1, limitatamente alle parole: ''con le modalita'
e  nei  termini  di  cui agli articoli 44 - cosi' come modificato dal
successivo punto 2) - e seguenti'', e  comma  5,  limitatamente  alle
parole:  ''e  versata  con le modalita' e nei termini di cui all'art.
44, cosi' come modificato dal successivo punto 2)'';  l'articolo  34;
l'articolo   35;   l'articolo   36;  l'articolo  37;  l'articolo  38;
l'articolo  39;  l'articolo  40;  l'articolo   41;   l'articolo   42;
l'articolo   43;   l'articolo   44;  l'articolo  45;  l'articolo  46;
l'articolo  47;  l'articolo  48;  l'articolo  49;   l'articolo   126;
l'articolo 127; l'articolo 128; l'articolo 129; l'articolo 148, comma
2,  limitatamente alle parole: ''da parte dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul  lavoro'';  l'articolo  149;
l'articolo   152;   l'articolo   154;   l'articolo   157,   comma  7,
limitatamente alle parole: ''con il concorso dell'Istituto  nazionale
della    previdenza    sociale   e'   dell'Istituto   nazionale   per
l'assicurazione contro gli infortuni sul  lavoro'';  l'articolo  177,
lettera  e),  limitatamente alle parole: ''all'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro'',  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  30 giugno 1965, n. 1124, ''Testo unico
delle  disposizioni  per  l'assicurazione  obbligatoria  contro   gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali''?".
   Dichiarano,  altresi',  di  eleggere domicilio presso il Movimento
Club Pannella Riformatori, via di Torre Argentina n. 76,  Roma,  tel.
689791.
  Ai  sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352,
si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione,  in
data  8  maggio  1997  ha  raccolto  a  verbale  e  dato  atto  della
dichiarazione resa da  diciassette  cittadini  italiani,  muniti  dei
prescritti  certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta
di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul
seguente quesito:
   "Volete voi che sia abrogato il D.lgs.  16  aprile  1994  n.  297,
recante ''Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine
e  grado'',  limitatamente a: articolo 121, comma 3 (''I docenti sono
utilizzati secondo moduli organizzativi costituiti da tre docenti  su
due  classi nell'ambito del plesso di titolarita' o di plessi diversi
del circolo; qualora cio' non  sia  possibile,  sono  utilizzati  nel
plesso di titolarita' secondo moduli costituiti da quattro docenti su
tre  classi,  in  modo  da  assicurare  in  ogni  scuola  l'orario di
attivita' didattica di cui all'articolo 129.''); articolo 127,  comma
3,  limitatamente  alle  parole:  ''del  modulo  organizzativo di cui
all'articolo 121'', e comma 5, limitatamente  alle  parole:  ''A  tal
fine,  il collegio dei docenti, in sede di programmazione, propone al
direttore  didattico  i   necessari   adattamenti   in   materia   di
costituzione  dei  moduli.'';  articolo  128, comma 3 (''Il direttore
didattico,  sulla  base  di  quanto  stabilito  dalla  programmazione
dell'azione educativa, dispone l'assegnazione dei docenti alle classi
di  ciascuno  dei  moduli  organizzativi  di  cui  all'articolo 121 e
l'assegnazione degli ambiti disciplinari ai docenti, avendo  cura  di
garantire  le  condizioni  per  la  continuita' didattica, nonche' la
migliore  utilizzazione   delle   competenze   e   delle   esperienze
professionali, assicurando, ove possibile, un'opportuna rotazione nel
tempo.''),  comma 4 (''Nell'ambito dello stesso modulo organizzativo,
i docenti operano collegialmente e sono contitolari  della  classe  o
delle  classi  a cui il modulo si riferisce.''), comma 5 (''Nei primi
due  anni  della  scuola  elementare,  per  favorire   l'impostazione
unitaria e pre-disciplinare dei programmi, la specifica articolazione
del  modulo  organizzativo di cui all'articolo 121 e', di norma, tale
da consentire una maggiore presenza temporale di un  singolo  docente
in ognuna delle classi.)'', comma 6 (''La pluralita' degli interventi
e'   articolata,   di   norma,  per  ambiti  disciplinari,  anche  in
riferimento   allo   sviluppo   delle   piu'    ampie    opportunita'
formative.''), e comma 7 (''Il collegio dei docenti, nel quadro della
programmazione  dell'azione educativa, procede all'aggregazione delle
materie per ambiti disciplinari, nonche' alla ripartizione del  tempo
da  dedicare  all'insegnamento delle diverse discipline del curricolo
secondo i criteri definiti dal Ministro  della  pubblica  istruzione,
sentito  il  Consiglio  nazionale  della pubblica istruzione, tenendo
conto: a) dell'affinita' delle discipline, soprattutto nei primi  due
anni  della scuola elementare; b) dell'esigenza di non raggruppare da
sole  o  in  unico  ambito  disciplinare  l'educazione  all'immagine,
l'educazione  al  suono  e  alla  musica  e l'educazione motoria.'');
articolo 130, comma 2, lettera c), limitatamente alle parole: ''e che
l'organizzazione didattica preveda la suddivisione  dei  docenti  per
ambiti  disciplinari  come  previsto  dall'articolo 128.'', e comma 3
(''I  posti  derivanti  da  eventuali  soppressioni  delle   predette
attivita'  di  tempo  pieno  saranno  utilizzati  esclusivamente  per
l'attuazione dei moduli organizzativi di  cui  all'articolo  121.'');
articolo  131,  comma  1, limitatamente alle parole: ''da attuarsi in
incontri collegiali dei docenti di ciascun  modulo'';  articolo  133,
comma  4,  limitatamente  alle  parole: ''per l'attuazione del modulo
organizzativo  di  cui  all'articolo  121'',  comma  5  (''Il  modulo
organizzativo  e  didattico  di  cui agli articoli 121, 128 e 130, si
realizza gradualmente, con  la  conversione  dei  posti  istituiti  o
comunque  assegnati ai sensi delle vigenti disposizioni.''), comma 6,
limitatamente alle  parole:  ''per  l'attivazione  del  nuovo  modulo
organizzativo",  e  comma  9,  limitatamente alle parole: '', nonche'
all'attuazione del programma del nuovo modulo,''; articolo 396, comma
3, limitatamente alle parole: ''di ciascuno dei moduli  organizzativi
di  cui  all'articolo  121  del presente testo unico e l'assegnazione
degli ambiti  disciplinari  ai  docenti,''  e  '',  assicurando,  ove
possibile, una opportuna rotazione nel tempo''?".
   Dichiarano,  altresi',  di  eleggere domicilio presso il Movimento
Club Pannella Riformatori, via di Torre Argentina n. 76,  Roma,  tel.
689791.
  Ai  sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352,
si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione,  in
data  8  maggio  1997  ha  raccolto  a  verbale  e  dato  atto  della
dichiarazione resa da  diciassette  cittadini  italiani,  muniti  dei
prescritti  certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta
di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul
seguente quesito:
   "Volete voi che sia abrogato il D.lgs.  16  aprile  1994  n.  297,
recante ''Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative
vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine
e grado'', limitatamente a: articolo 121, comma 3, limitatamente alle
parole:  ''costituiti  da  tre  docenti su due classi'' e ''; qualora
cio' non sia possibile, sono utilizzati  nel  plesso  di  titolarita'
secondo  moduli  costituiti  da  quattro  docenti  su  tre  classi'';
articolo 128, comma 3, limitatamente alle parole: ''e  l'assegnazione
degli   ambiti   disciplinari   ai  docenti,''  e  alle  parole:  '',
assicurando, ove  possibile,  un'opportuna  rotazione  nel  tempo.'',
comma  6  (''La  pluralita' degli interventi e' articolata, di norma,
per ambiti disciplinari, anche in  riferimento  allo  sviluppo  delle
piu'  ampie  opportunita' formative.''), e comma 7 (''Il collegio dei
docenti,  nel  quadro  della  programmazione  dell'azione  educativa,
procede  all'aggregazione  delle  materie  per  ambiti  disciplinari,
nonche' alla ripartizione  del  tempo  da  dedicare  all'insegnamento
delle diverse discipline del curricolo secondo i criteri definiti dal
Ministro  della  pubblica  istruzione, sentito il Consiglio nazionale
della pubblica istruzione, tenendo  conto:  a)  dell'affinita'  delle
discipline,  soprattutto  nei primi due anni della scuola elementare;
b) dell'esigenza di  non  raggruppare  da  sole  o  in  unico  ambito
disciplinare  l'educazione all'immagine, l'educazione al suono e alla
musica e l'educazione motoria.''); articolo 130, comma 2, lettera c),
limitatamente alle parole: ''e che l'organizzazione didattica preveda
la suddivisione dei docenti per  ambiti  disciplinari  come  previsto
dall'articolo  128''  e  comma  3  (''I  posti derivanti da eventuali
soppressioni  delle  predette  attivita'  di  tempo   pieno   saranno
utilizzati  esclusivamente  per l'attuazione dei moduli organizzativi
di cui all'articolo 121.''); articolo  133,  comma  4,  limitatamente
alle  parole:  ''per  l'attuazione  del  modulo  organizzativo di cui
all'articolo 121'', comma 5 (''Il modulo organizzativo e didattico di
cui agli articoli 121, 128 e 130, si realizza  gradualmente,  con  la
conversione  dei  posti istituiti o comunque assegnati ai sensi delle
vigenti disposizioni.''), comma 6, limitatamente alle  parole:  ''per
l'attivazione   del   nuovo   modulo   organizzativo'',  e  comma  9,
limitatamente alle parole: '', nonche' all'attuazione  del  programma
del  nuovo  modulo,'';  articolo  396,  comma  3,  limitatamente alle
parole: '' e l'assegnazione degli ambiti disciplinari ai docenti,'' e
'',  assicurando,  ove  possibile,  una   opportuna   rotazione   nel
tempo''?".
   Dichiarano,  altresi',  di  eleggere domicilio presso il Movimento
Club Pannella Riformatori, via di Torre Argentina n. 76,  Roma,  tel.
689791.
  Ai  sensi  degli articoli 7 e 27 della legge 2 maggio 1970, n. 352,
si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione,  in
data  8  maggio  1997  ha  raccolto  a  verbale  e  dato  atto  della
dichiarazione  resa  da  sedici  cittadini   italiani,   muniti   dei
prescritti  certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta
di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul
seguente quesito:
   "Volete voi che siano abrogati:
    l'art. 152, comma 1, limitatamente alle parole: ''anche a pena di
decandenza,'' e comma 2, limitatamente alle parole: ''stabiliti dalla
legge'' e alle parole: ''ordinatori, tranne che la  legge  stessa  li
dichiari  espressamente'';  l'articolo 153 e l'articolo 154, rubrica,
limitatamente alla parola: ''ordinatorio'', e comma 1,  limitatamente
alle  parole: ''che non sia stabilito a pena di decadenza'', del r.d.
28 ottobre 1940, n.  1443,  recante:  ''Approvazione  del  Codice  di
procedura civile'';
    l'art.  173,  comma  1, limitatamente alle parole: ''soltanto nei
casi previsti dalla legge'' e comma 2, lmitatamente alle parole:  ''a
pena  di decadenza''; l'art. 175, comma 1, limitatamente alle parole:
''a pena di decadenza'', (del Decreto del Presidente della Repubblica
22 settembre 1988, n. 447,  recante:  ''Approvazione  del  codice  di
procedura penale''?".
   Dichiarano,  altresi',  di  eleggere domicilio presso il Movimento
Club Pannella Riformatori, via di Torre Argentina n. 76,  Roma,  tel.
689791.
  Ai  sensi  degli articoli 7 e 27 della legge 2 maggio 1970, n. 352,
si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione,  in
data  8  maggio  1997  ha  raccolto  a  verbale  e  dato  atto  della
dichiarazione  resa  da  sedici  cittadini   italiani,   muniti   dei
prescritti  certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta
di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul
seguente quesito:
   "Volete voi che sia  abrogato  il  Decreto  del  Presidente  della
Repubblica  9  ottobre  1990,  n.  309,  ''Testo unico delle leggi in
materia di  disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,
prevenzione,   cura   e   riabilitazione   dei   relativi   stati  di
tossicodipendenza'',  limitatamente  a:   articolo   17,   comma   1,
limitatamente  alla  parola:  ''coltivare,'';  articolo  26, comma 1,
limitatamente alle parole: ''di piante di canapa  indiana,''  e  alle
parole: '',II''; articolo 38, comma 1, limitatamente alle parole: ''o
cessione,  a  qualsiasi  titolo,''  e alla parola: ''II,'' e comma 4,
limitatamente  alla  parola:   '',II'';   articolo   73,   comma   1,
limitatamente  alla  parola:  ''coltiva,'',  alla  parole: '', cede o
riceve a qualsiasi titolo, distribuisce'', alle parole: '', acquista,
trasporta'', alle parole: '',  procura  ad  altri,  invia'',  e  alle
parole:  ,  consegna  per  qualunque  scopo  o comunque illecitamente
detiene, fuori dalle ipotesi previste dall'articolo  75'',  comma  2,
limitatamente  alla  parola: ''cede,'', e comma 3, limitatamente alla
parola:  ''coltiva,'';   articolo   75;   articolo   79,   comma   1,
limitatamente alle parole: ''II e''?".
   Dichiarano,  altresi',  di  eleggere domicilio presso il Movimento
Club Fannella Riformatori, via di Torre Argentina n. 76,  Roma,  tel.
639791.