Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 6 maggio 1997 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da sedici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito: "Volete voi che sia abrogato l'articolo 1 limitatamente a: comma 26 (''Per i lavoratori dipendenti iscritti alle forme previdenziali di cui al comma 25, fermo restando il requisito dell'anzianita' contributiva pari o superiore a trentacinque anni, nella fase di prima applicazione, il diritto alla pensione di anzianita' si consegue in riferimento agli anni indicati nell'allegata tabella B, con il requisito anagrafico di cui alla medesima tabella B, colonna 1, ovvero, a prescindere dall'eta' anagralica, al conseguimento della maggiore anzianita' contributiva di cui alla medesima tabella B, colonna 2.''), comma 27 (''Il diritto alla pensione anticipata di anzianita' per le forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e' conseguibile, nella fase transitoria, oltre che nei casi previsti dal comma 26, anche: a) ferma restando l'eta' anagrafica prevista dalla citata tabella B, in base alla previgente disciplina degli ordinamenti previdenziali di appartenenza ivi compresa l'applicazione delle riduzioni percentuali sulle prestazioni di cui all'articolo 11, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537; b) a prescindere dall'eta' anagrafica di cui alla lettera a), in presenza dei requisiti di anzianita' contributiva indicati nell'allegata tabella C, con applicazione delle riduzioni percentuali sulle prestazioni di cui all'allegata tabella D che operano altresi' per i casi di anzianita' contributiva ricompresa tra i 29 e i 37 anni alla data del 31 dicembre 1995. I lavoratori, ai quali si applica la predetta tabella D, possono accedere al pensionamento al 1 gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione del requisito contributivo prescritto''.), comma 28 (''Per i lavoratori autonomi iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, oltre che nell'ipotesi di cui al comma 25, lettera b), il diritto alla pensione di anzianita' si consegue al raggiungimento di una anzianita' contributiva non inferiore a 35 anni ed al compimento del cinquantasettesimo anno d'eta'. Per il biennio 1996 - 1997 il predetto requisito di eta' anagrafica e' fissato al compimento del cinquantaseiesimo anno di eta'.''), comma 29 (''I lavoratori che risultano essere in possesso dei requisiti di cui ai commi 25, 26, 27, lettera a), e 28: entro il primo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento di anzianita' al 1 luglio dello stesso anno, se di eta' pari o superiore a 57 anni; entro il secondo trimestre, possono accedere al pensionamento al 1 ottobre dello stesso anno, se di eta' pari o superiore a 57 anni; entro il terzo trimestre, possono accedere al pensionamento al 1 gennaio dell'anno successivo; entro il quarto trimestre, possono accedere al pensionamento al 1 aprile dell'anno successivo. In fase di prima applicazione, la decorrenza delle pensioni e' fissata con riferimento ai requisiti di cui alla allegata tabella E per i lavoratori dipendenti e autonomi, secondo le decorrenze ivi indicate. Per i lavoratori iscritti ai regimi esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria, che accedono al pensionamento secondo quanto previsto dal comma 27, lettera b), la decorrenza della pensione e' fissata al 1 gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione del requisito di anzianita' contributiva''.), comma 30 (''All'articolo 13, comma 5, lettera c), della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (8 / a), le parole: 'fino a 30 anni' sono sostituite dalle seguenti: 'inferiore a 31 anni'. Per i lavoratori dipendenti privati e pubblici in possesso alla data del 31 dicembre 1993 del requisito dei 35 anni di contribuzione di cui all'articolo 13, comma 10, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (8 / a), la decorrenza della pensione, ove non gia' stabilita con decreto ministeriale emanato ai sensi del medesimo comma, e' fissata al 1 settembre 1995. I lavoratori autonomi iscritti all'INPS, in possesso del requisito contributivo di cui al predetto articolo 13, alla data del 31 dicembre 1993 ivi indicata, possono accedere al pensionamento al 1 gennaio 1996''.) e comma 36 (''I limiti di eta' anagrafica, di cui ai commi 25, 26, 27 e 28, sono ridotti fino ad un anno per i lavoratori nei cui confronti trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374 (15), come modificato ai sensi dei commi 34 e 35.'') della legge 8 agosto 1995, n. 335, recante: ''Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare''?". Dichiarano, altresi', di eleggere domicilio presso il Movimento Club Pannella Riformatori, via di Torre Argentina n. 76, Roma, tel. 689791. Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 8 maggio 1997 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da sedici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito: "Volete voi che sia abrogata la legge 4 giugno 1973, n. 311 (Estensione del servizio di riscossione dei contributi associativi tramite gli enti previdenziali)?". Dichiarano, altresi', di eleggere domicilio presso il Movimento Club Pannella Riformatori, via di Torre Argentina n. 76, Roma, tel. 689791. Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 8 maggio 1997 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da sedici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito: "Volete voi che sia abrogata la legge 25 maggio 1970, n. 300, recante ''Statuto dei lavoratori'', limitatamente all'art. 31, comma II: ''La medesima disposizione si applica ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali.'', nonche' il D.lgs. 16 settembre 1996, n. 564, recante: ''Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di contribuzione figurativa e di copertura assicurativa per periodi non coperti da contribuzione'', limitatamente all'articolo 3, comma 1, limitatamente alle parole: ''o cariche sindacali'' e alle parole: ''e per i lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali dopo che sia decorso il periodo di prova previsto dai contratti collettivi e comunque un periodo non inferiore a sei mesi''; comma 2: ''Le cariche sindacali di cui al secondo comma dell'art. 31 della citata legge n. 300 del 1970, sono quelle previste dalle norme statutarie e formalmente attribuite per lo svolgimento di funzioni rappresentative e dirigenziali a livello nazionale, regionale e provinciale o di comprensorio, anche in qualita' di componenti di organi collegiali dell'organizzazione sindacale''; comma 5: ''A decorrere dal mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto puo' essere versata, facoltativamente, una contribuzione aggiuntiva sull'eventuale differenza tra le somme corrisposte per lo svolgimento dell'attivita' sindacale ai lavoratori collocati in aspettativa ai sensi dell'articolo 31 della citata legge n. 300 del 1970 e la retribuzione di riferimento per il calcolo del contributo figurativo di cui all'art. 8, ottavo comma, della legge n. 155 del 1981. La facolta' puo' essere esercitata dall'organizzazione sindacale, previa richiesta di autorizzazione al fondo o regime pensionistico di appartenenza del lavoratore. Il contributo aggiuntivo va versato entro lo stesso termine previsto per la domanda di accredito figurativo di cui al comma 3 ed e' pari all'aliquota di finanziamento del regime pensionistico a cui il lavoratore e' iscritto ed e' riferito alla differenza tra le somme corrisposte dall'organizzazione sindacale e la retribuzione figurativa accreditata.''; comma 6: ''La facolta' di cui al comma 5 puo' essere esercitata negli stessi termini e con le stesse modalita' ivi previste per gli emolumenti e le indennita' corrisposti dall'organizzazione sindacale ai lavoratori collocati in distacco sindacale con diritto alla retribuzione erogata dal proprio datore di lavoro.''; comma 7: ''Nel caso in cui l'aspettativa fruita presso il sindacato non risulti conforme a quanto previsto ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 31 della citata legge n. 300 del 1970, ove le organizzazioni sindacali tenute ad assolvere gli obblighi previdenziali e assistenziali provvedano ad effettuare le relative regolarizzazioni contributive entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i contributi saranno gravati dei soli interessi calcolati al tasso legale. Ai fini delle predette regolarizzazioni si applica il termine di prescrizione di cui all'art. 3, comma 9, lettera a), della legge 8 agosto 1995, n. 335.''; comma 9, limitatamente alle parole: ''cariche sindacali o''?". Dichiarano, altresi', di eleggere domicilio presso il Movimento Club Pannella Riformatori, via di Torre Argentina n. 76, Roma, tel. 689791. Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 8 maggio 1997 la raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da sedici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito: "Volete voi che siano abrogati l'art. 13, comma 3 (''Presso le prefetture delle province comprendenti uno dei comuni di cui ai commi precedenti e' istituita una commissione con funzioni consultive relativamente alla graduazione degli sfratti in detta area''), comma 4 (''Tale commissione e' presieduta dal prefetto o da un suo delegato ed e' composta dai sindaci dei comuni interessati e dal presidente dell'IACP, o da loro delegati''.), comma 5 (''Ove l'area comprenda comuni appartenenti a piu' province, della commissione fanno parte oltreche' i sindaci di tutti i comuni interessati, i prefetti e i presidenti degli IACP di dette province. Essa e' presieduta dal prefetto della provincia in cui si trova il maggior numero di abitanti dell'area''.), comma 6 (''Su richiesta del pretore, la commissione gli fornisce tutti i dati utili sulla situazione abitativa dei comuni compresi nell'area affinche' egli abbia concreti elementi di giudizio in ordine alle procedure di rilascio da lui trattate''), e comma 7 (''Le commissioni iniziano a funzionare nei comuni di cui al primo comma entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e nei comuni compresi nelle aree di cui al secondo comma entro venti giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento adottato dal CIPE''), e l'art. 14, comma 10 limitatamente alle parole ''sentita, quando sia stata costituita, la commissione di cui all'art. 13,'', del d.-l. 23 gennaio 1982, n. 9, convertito con modificazioni dalla legge 25 marzo 1982 n. 94 (Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti); l'art. 1, comma 2 (''Ai fini dell'applicazione degli articoli 2, 3 e 4 del presente decreto il CIPE, sentite le regioni, procede entro il 31 marzo 1987 alla integrale revisione della delibera assunta in data 30 maggio 1985 classificando ad alta tensione abitativa solo quei comuni, superiori a 10.000 abitanti secondo le risultanze dell'ultimo censimento, compresi nei mandamenti pretorili nei quali il rapporto tra le richieste di esecuzione relative all'anno 1986 e le famiglie residenti risulti superiore allo stesso rapporto considerato a livello nazionale''.), l'art. 2, l'art. 3, l'art. 4, l'art. 4-bis, l'art. 5, comma 2 limitatamente alle parole '', sentito il parere della commissione di cui all'art. 2,'', e comma 10 limitatamente alle parole ''sentito il parere della commissione di cui all'art. 2 e" del d.-l. 29 ottobre 1986 n. 708, convertito con modificazioni dall'art. 1 della legge 23 dicembre 1986, n. 899 (Misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilita' abitative); gli artt. 3, 4 e 5 del d.-l. 30 dicembre 1988, n. 551, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61 (Misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilita' abitative); e dalla legge 4 novembre 1996, n. 566 (Disposizioni in materia di rilascio di immobili urbani ad uso abitativo e disposizioni di sanatoria)?". Dichiarano, altresi', di eleggere domicilio presso il Movimento Club Pannella Riformatori, via di Torre Argentina n. 76, Roma, tel. 689791. Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 8 maggio 1997 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da sedici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito: "Volete voi che sia abrogata la legge 2 aprile 1968, n. 475, recante ''Norme concernenti il servizio farmaceutico'', limitatamente all'articolo 1 e 2, nonche' la legge 8 novembre 1991, n. 362, recante ''Norme di riordino del settore farmaceutico'' limitatamente agli articoli 3, 4, 5, e 7, limitatamente al comma 8: ''Il trasferimento della titolarita' dell'esercizio di farmacia privata e' consentito dopo che siano trascorsi tre anni dal rilascio dell'autorizzazione da parte dell'autorita' competente, salvo quanto previsto dai commi 9 e 10''?". Dichiarano, altresi', di eleggere domicilio presso il Movimento Club Pannella Riformatori, via di Torre Argentina n. 76, Roma, tel. 689791. Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 8 maggio 1997 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da sedici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito: "Volete voi che sia abrogata la legge 8 febbraio 1948, n. 47, recante ''Disposizioni sulla stampa'', limitatamente a: articolo 5; articolo 6; articolo 7; articolo 16, commi 1 e 2, limitatamente alle parole: ''Chiunque intraprenda la pubblicazione di un giornale o altro periodico senza che sia stata eseguita la registrazione prescritta dall'art. 5,'' e alle parole: ''La stessa pena si applica a''; articolo 18; articolo 19; articolo 22, nonche' della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante ''Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria'', limitatamente all'articolo 11, comma 7: ''Le cancellerie presso i tribunali trasmettono agli uffici di cui all'articolo 5 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, e, periodicamente, gli aggiornamenti del medesimo e i mutamenti di cui all'articolo 6 della stessa legge 8 febbraio 1948, n. 47''.?". Dichiarano, altresi', di eleggere domicilio presso il Movimento Club Pannella Riformatori, via di Torre Argentina n. 76, Roma, tel. 689791. Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 8 maggio 1997 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da sedici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito: "Volete voi che siano abrogati l'articolo 10, comma 8: ''Agli effetti dei precedenti commi sesto e settimo l'indennita' d'infortunio e' rappresentata dal valore capitale della rendita liquidata, calcolato in base alle tabelle di cui all'art. 39.''; l'articolo 11, comma 1, limitatamente alle parole: ''calcolato in base alle tabelle di cui all'art. 39''; l'articolo 16; l'articolo 18; l'articolo 28, comma 1, limitatamente alle parole: ''con le modalita' e nei termini di cui agli articoli 44 - cosi' come modificato dal successivo punto 2) - e seguenti'', e comma 5, limitatamente alle parole: ''e versata con le modalita' e nei termini di cui all'art. 44, cosi' come modificato dal successivo punto 2)''; l'articolo 34; l'articolo 35; l'articolo 36; l'articolo 37; l'articolo 38; l'articolo 39; l'articolo 40; l'articolo 41; l'articolo 42; l'articolo 43; l'articolo 44; l'articolo 45; l'articolo 46; l'articolo 47; l'articolo 48; l'articolo 49; l'articolo 126; l'articolo 127; l'articolo 128; l'articolo 129; l'articolo 148, comma 2, limitatamente alle parole: ''da parte dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro''; l'articolo 149; l'articolo 152; l'articolo 154; l'articolo 157, comma 7, limitatamente alle parole: ''con il concorso dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e' dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro''; l'articolo 177, lettera e), limitatamente alle parole: ''all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro'', del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, ''Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali''?". Dichiarano, altresi', di eleggere domicilio presso il Movimento Club Pannella Riformatori, via di Torre Argentina n. 76, Roma, tel. 689791. Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 8 maggio 1997 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da diciassette cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito: "Volete voi che sia abrogato il D.lgs. 16 aprile 1994 n. 297, recante ''Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado'', limitatamente a: articolo 121, comma 3 (''I docenti sono utilizzati secondo moduli organizzativi costituiti da tre docenti su due classi nell'ambito del plesso di titolarita' o di plessi diversi del circolo; qualora cio' non sia possibile, sono utilizzati nel plesso di titolarita' secondo moduli costituiti da quattro docenti su tre classi, in modo da assicurare in ogni scuola l'orario di attivita' didattica di cui all'articolo 129.''); articolo 127, comma 3, limitatamente alle parole: ''del modulo organizzativo di cui all'articolo 121'', e comma 5, limitatamente alle parole: ''A tal fine, il collegio dei docenti, in sede di programmazione, propone al direttore didattico i necessari adattamenti in materia di costituzione dei moduli.''; articolo 128, comma 3 (''Il direttore didattico, sulla base di quanto stabilito dalla programmazione dell'azione educativa, dispone l'assegnazione dei docenti alle classi di ciascuno dei moduli organizzativi di cui all'articolo 121 e l'assegnazione degli ambiti disciplinari ai docenti, avendo cura di garantire le condizioni per la continuita' didattica, nonche' la migliore utilizzazione delle competenze e delle esperienze professionali, assicurando, ove possibile, un'opportuna rotazione nel tempo.''), comma 4 (''Nell'ambito dello stesso modulo organizzativo, i docenti operano collegialmente e sono contitolari della classe o delle classi a cui il modulo si riferisce.''), comma 5 (''Nei primi due anni della scuola elementare, per favorire l'impostazione unitaria e pre-disciplinare dei programmi, la specifica articolazione del modulo organizzativo di cui all'articolo 121 e', di norma, tale da consentire una maggiore presenza temporale di un singolo docente in ognuna delle classi.)'', comma 6 (''La pluralita' degli interventi e' articolata, di norma, per ambiti disciplinari, anche in riferimento allo sviluppo delle piu' ampie opportunita' formative.''), e comma 7 (''Il collegio dei docenti, nel quadro della programmazione dell'azione educativa, procede all'aggregazione delle materie per ambiti disciplinari, nonche' alla ripartizione del tempo da dedicare all'insegnamento delle diverse discipline del curricolo secondo i criteri definiti dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, tenendo conto: a) dell'affinita' delle discipline, soprattutto nei primi due anni della scuola elementare; b) dell'esigenza di non raggruppare da sole o in unico ambito disciplinare l'educazione all'immagine, l'educazione al suono e alla musica e l'educazione motoria.''); articolo 130, comma 2, lettera c), limitatamente alle parole: ''e che l'organizzazione didattica preveda la suddivisione dei docenti per ambiti disciplinari come previsto dall'articolo 128.'', e comma 3 (''I posti derivanti da eventuali soppressioni delle predette attivita' di tempo pieno saranno utilizzati esclusivamente per l'attuazione dei moduli organizzativi di cui all'articolo 121.''); articolo 131, comma 1, limitatamente alle parole: ''da attuarsi in incontri collegiali dei docenti di ciascun modulo''; articolo 133, comma 4, limitatamente alle parole: ''per l'attuazione del modulo organizzativo di cui all'articolo 121'', comma 5 (''Il modulo organizzativo e didattico di cui agli articoli 121, 128 e 130, si realizza gradualmente, con la conversione dei posti istituiti o comunque assegnati ai sensi delle vigenti disposizioni.''), comma 6, limitatamente alle parole: ''per l'attivazione del nuovo modulo organizzativo", e comma 9, limitatamente alle parole: '', nonche' all'attuazione del programma del nuovo modulo,''; articolo 396, comma 3, limitatamente alle parole: ''di ciascuno dei moduli organizzativi di cui all'articolo 121 del presente testo unico e l'assegnazione degli ambiti disciplinari ai docenti,'' e '', assicurando, ove possibile, una opportuna rotazione nel tempo''?". Dichiarano, altresi', di eleggere domicilio presso il Movimento Club Pannella Riformatori, via di Torre Argentina n. 76, Roma, tel. 689791. Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 8 maggio 1997 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da diciassette cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito: "Volete voi che sia abrogato il D.lgs. 16 aprile 1994 n. 297, recante ''Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado'', limitatamente a: articolo 121, comma 3, limitatamente alle parole: ''costituiti da tre docenti su due classi'' e ''; qualora cio' non sia possibile, sono utilizzati nel plesso di titolarita' secondo moduli costituiti da quattro docenti su tre classi''; articolo 128, comma 3, limitatamente alle parole: ''e l'assegnazione degli ambiti disciplinari ai docenti,'' e alle parole: '', assicurando, ove possibile, un'opportuna rotazione nel tempo.'', comma 6 (''La pluralita' degli interventi e' articolata, di norma, per ambiti disciplinari, anche in riferimento allo sviluppo delle piu' ampie opportunita' formative.''), e comma 7 (''Il collegio dei docenti, nel quadro della programmazione dell'azione educativa, procede all'aggregazione delle materie per ambiti disciplinari, nonche' alla ripartizione del tempo da dedicare all'insegnamento delle diverse discipline del curricolo secondo i criteri definiti dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, tenendo conto: a) dell'affinita' delle discipline, soprattutto nei primi due anni della scuola elementare; b) dell'esigenza di non raggruppare da sole o in unico ambito disciplinare l'educazione all'immagine, l'educazione al suono e alla musica e l'educazione motoria.''); articolo 130, comma 2, lettera c), limitatamente alle parole: ''e che l'organizzazione didattica preveda la suddivisione dei docenti per ambiti disciplinari come previsto dall'articolo 128'' e comma 3 (''I posti derivanti da eventuali soppressioni delle predette attivita' di tempo pieno saranno utilizzati esclusivamente per l'attuazione dei moduli organizzativi di cui all'articolo 121.''); articolo 133, comma 4, limitatamente alle parole: ''per l'attuazione del modulo organizzativo di cui all'articolo 121'', comma 5 (''Il modulo organizzativo e didattico di cui agli articoli 121, 128 e 130, si realizza gradualmente, con la conversione dei posti istituiti o comunque assegnati ai sensi delle vigenti disposizioni.''), comma 6, limitatamente alle parole: ''per l'attivazione del nuovo modulo organizzativo'', e comma 9, limitatamente alle parole: '', nonche' all'attuazione del programma del nuovo modulo,''; articolo 396, comma 3, limitatamente alle parole: '' e l'assegnazione degli ambiti disciplinari ai docenti,'' e '', assicurando, ove possibile, una opportuna rotazione nel tempo''?". Dichiarano, altresi', di eleggere domicilio presso il Movimento Club Pannella Riformatori, via di Torre Argentina n. 76, Roma, tel. 689791. Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 2 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 8 maggio 1997 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da sedici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito: "Volete voi che siano abrogati: l'art. 152, comma 1, limitatamente alle parole: ''anche a pena di decandenza,'' e comma 2, limitatamente alle parole: ''stabiliti dalla legge'' e alle parole: ''ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente''; l'articolo 153 e l'articolo 154, rubrica, limitatamente alla parola: ''ordinatorio'', e comma 1, limitatamente alle parole: ''che non sia stabilito a pena di decadenza'', del r.d. 28 ottobre 1940, n. 1443, recante: ''Approvazione del Codice di procedura civile''; l'art. 173, comma 1, limitatamente alle parole: ''soltanto nei casi previsti dalla legge'' e comma 2, lmitatamente alle parole: ''a pena di decadenza''; l'art. 175, comma 1, limitatamente alle parole: ''a pena di decadenza'', (del Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante: ''Approvazione del codice di procedura penale''?". Dichiarano, altresi', di eleggere domicilio presso il Movimento Club Pannella Riformatori, via di Torre Argentina n. 76, Roma, tel. 689791. Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 2 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 8 maggio 1997 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da sedici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito: "Volete voi che sia abrogato il Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ''Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza'', limitatamente a: articolo 17, comma 1, limitatamente alla parola: ''coltivare,''; articolo 26, comma 1, limitatamente alle parole: ''di piante di canapa indiana,'' e alle parole: '',II''; articolo 38, comma 1, limitatamente alle parole: ''o cessione, a qualsiasi titolo,'' e alla parola: ''II,'' e comma 4, limitatamente alla parola: '',II''; articolo 73, comma 1, limitatamente alla parola: ''coltiva,'', alla parole: '', cede o riceve a qualsiasi titolo, distribuisce'', alle parole: '', acquista, trasporta'', alle parole: '', procura ad altri, invia'', e alle parole: , consegna per qualunque scopo o comunque illecitamente detiene, fuori dalle ipotesi previste dall'articolo 75'', comma 2, limitatamente alla parola: ''cede,'', e comma 3, limitatamente alla parola: ''coltiva,''; articolo 75; articolo 79, comma 1, limitatamente alle parole: ''II e''?". Dichiarano, altresi', di eleggere domicilio presso il Movimento Club Fannella Riformatori, via di Torre Argentina n. 76, Roma, tel. 639791.