IL MINISTRO DEL TESORO
di concerto con
IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
    Vista la legge 28 agosto 1989, n. 302, concernente la  disciplina
del credito peschereccio di esercizio;
    Visto  l'art.  16, comma 1, della citata legge n. 302 / 1989, che
stabilisce l'emanazione delle  modalita'  tecniche  con  decreto  del
Ministro  del  tesoro  di  concerto  con  il  Ministro  della  marina
mercantile,  ora  Ministro  delle  risorse  agricole,  alimentari   e
forestali;
    Visto  il  decreto  12  marzo  1990  del  Ministro  del tesoro di
concerto con il Ministro della marina mercantile, ora Ministro  delle
risorse agricole, alimentari e forestali;
    Visto il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante il
testo  unico  delle  leggi in materia bancaria e creditizia, che agli
articoli 43 e seguenti ha disciplinato il credito peschereccio;
    Considerato che l'art. 161 del decreto legislativo  n.  385/1993,
al comma 1, ha abrogato gli articoli 1, 2, 3, comma 1, l'art. 4 commi
1,  2,  3  e  4, gli articoli 5 e 6, commi 2 e 3, gli articoli 8 e 15
della citata legge n.  302/1989,  ed  al  comma  2  ha  abrogato  gli
articoli  10, 11, 12, 13 e 14 della legge stessa che continuano pero'
ad  essere  applicati  fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  dei
provvedimenti  emanati  dalle  autorita'  creditizie  ai  sensi dello
stesso decreto legislativo;
    Ravvisata la necessita', alla luce di tali modifiche, di  emanare
un nuovo decreto di attuazione della legge 302 / 1989 con riferimento
alle operazioni di credito peschereccio di esercizio agevolato;
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
                              Decreta:
                               Art. 1.
    1.  Il  credito peschereccio di esercizio, ai sensi dell'art. 43,
comma 2, del decreto legislativo 1 settembre 1993,  n.  385,  ha  per
oggetto  la  concessione ad imprese, singole o associate, di prestiti
destinati alle attivita' di pesca, acquacoltura ed alle attivita'  ad
esse connesse o collaterali.
    2.  Per  accedere  alle  agevolazioni di cui alla legge 28 agosto
1989, n. 302, le imprese  richiedenti  devono  dimostrare  di  essere
abilitate ad esercitare l'attivita' di cui al precedente comma.
    3.  I prestiti sono concessi dalle banche con le modalita' di cui
all'art. 47 del decreto legislativo n. 385/1993 e per una durata  non
superiore a diciotto mesi.
    4.  I  prestiti  sono regolati al tasso di riferimento vigente al
momento della stipula del contratto, determinato ai sensi del decreto
del Ministro del tesoro 21 dicembre 1994.