IL MINISTRO DEL TESORO di concerto con IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Vista la legge 28 agosto 1989, n. 302, concernente la disciplina del credito peschereccio di esercizio; Visto l'art. 16, comma 1, della citata legge n. 302 / 1989, che stabilisce l'emanazione delle modalita' tecniche con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della marina mercantile, ora Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali; Visto il decreto 12 marzo 1990 del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della marina mercantile, ora Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali; Visto il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, che agli articoli 43 e seguenti ha disciplinato il credito peschereccio; Considerato che l'art. 161 del decreto legislativo n. 385/1993, al comma 1, ha abrogato gli articoli 1, 2, 3, comma 1, l'art. 4 commi 1, 2, 3 e 4, gli articoli 5 e 6, commi 2 e 3, gli articoli 8 e 15 della citata legge n. 302/1989, ed al comma 2 ha abrogato gli articoli 10, 11, 12, 13 e 14 della legge stessa che continuano pero' ad essere applicati fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorita' creditizie ai sensi dello stesso decreto legislativo; Ravvisata la necessita', alla luce di tali modifiche, di emanare un nuovo decreto di attuazione della legge 302 / 1989 con riferimento alle operazioni di credito peschereccio di esercizio agevolato; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; Decreta: Art. 1. 1. Il credito peschereccio di esercizio, ai sensi dell'art. 43, comma 2, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, ha per oggetto la concessione ad imprese, singole o associate, di prestiti destinati alle attivita' di pesca, acquacoltura ed alle attivita' ad esse connesse o collaterali. 2. Per accedere alle agevolazioni di cui alla legge 28 agosto 1989, n. 302, le imprese richiedenti devono dimostrare di essere abilitate ad esercitare l'attivita' di cui al precedente comma. 3. I prestiti sono concessi dalle banche con le modalita' di cui all'art. 47 del decreto legislativo n. 385/1993 e per una durata non superiore a diciotto mesi. 4. I prestiti sono regolati al tasso di riferimento vigente al momento della stipula del contratto, determinato ai sensi del decreto del Ministro del tesoro 21 dicembre 1994.