IL MINISTRO DELLA SANITA'
 Vista  la  legge 30 aprile 1962, n. 283, ed in particolare l'art. 5,
lettera h);
  Visto l'art. 19 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,  che
prevede  l'adozione  con decreto del Ministro della sanita' di limiti
massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari;
  Vista la direttiva del Consiglio n. 96 / 32  /  CE  del  21  maggio
1996,  concernente  le  quantita'  massime  di residui su e in alcuni
prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli;
  Vista la direttiva del Consiglio n. 96 / 33  /  CE  del  21  maggio
1996, concernente le quantita' massime di residui sui e nei cereali e
prodotti alimentari di origine animale;
  Vista l'ordinanza ministeriale 18 luglio 1990, come integrata e / o
modificata  dalle  ordinanze  ministeriali 5 agosto 1991, 18 febbraio
1993, 14 luglio 1993, 3 maggio 1994  e  dai  decreti  ministeriali  9
agosto  1995,  12  agosto  1995,  2  aprile  1996,  18 giugno 1996, 6
dicembre 1996 e gennaio 1997;
 Visti gli articoli 5, ultimo comma, 6, lettere c), h) ed  i),  e  7,
lettera c), della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
  Visti  i  decreti  del Ministro della sanita' 23 dicembre 1992 e 30
luglio  1993,  concernenti,  tra  l'altro,  disposizioni   circa   il
programma   di  controlli  intesi  a  verificare  il  rispetto  delle
quantita'  massime  di  residui  di  sostanze  dei  presidi  sanitari
tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione;
  Visto  il  parere  favorevole  della  Commissione  consultiva per i
prodotti fitosanitari di cui all' art. 20 del decreto legislativo del
17 marzo 1995, n. 194;
  Considerato  di  dover  provvedere  al  recepimento  delle   citate
direttive n. 96 / 32 / CE e n. 96 / 33 / CE, e ritenuto opportuno, su
indicazione  delle autorita' deputate alla vigilanza, di integrare in
forma redazionale omogenea le citate direttive n. 96 / 32 / CE  e  n.
96  /  33  /  CE,  con  l'aggiunta  di  valori  gia'  autorizzati con
precedenti ordinanze ancora in vigore e con l'adeguamento  ai  valori
comunitari dei limiti convenzionali di determinazione analitica delle
sostanze attive;
 Tenuto  conto  che  l'Unione  europea  ha  ritenuto  di concedere la
facolta' ai soggetti interessati di produrre dati soddisfacenti entro
il 30 aprile 2000 per  le  combinazioni  sostanza  attiva  /  coltura
contrassegnate  dalle  lettere  (a), (b), (c) e (d) negli allegati II
della direttiva n. 90 / 642  /  CEE,  allegato  II,  parte  A,  della
direttiva  n. 86/362 / CEE ed allegato II della direttiva n. 86 / 363
/ CEE, cosi' come modificati dalle direttive n. 96 / 32 / CE e n.  96
/ 33 / CE;
  Considerata  la  necessita' di revocare alcuni impieghi di prodotti
fitosanitari  autorizzati  contenenti  le  sostanze  attive  dicofol,
disulfoton, endosulfan, fentin - acetato e propizamide, per i quali i
limiti   massimi   di  residui,  fissati  dall'Unione  europea  hanno
implicato  una  verifica  delle  condizioni  di  autorizzazione   dei
prodotti stessi;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                        Campo di applicazione
  1. Il presente decreto stabilisce:
   i  limiti  massimi  di  residui  di  sostanze  attive dei prodotti
fitosanitari tollerate nei e sui:
     a) prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, di
cui all'allegato 1, parte A, del decreto ministeriale 9 agosto 1995;
     b)  cereali,  di  cui  all'allegato  1,  parte  B,  del  decreto
ministeriale 9 agosto 1995;
     c)  altri prodotti vegetali, di cui all'allegato 1, parte C, del
decreto ministeriale 9 agosto 1995;
     d) prodotti di origine animale, di cui all'allegato 1, parte  D,
del decreto ministeriale 9 agosto 1995;
   le  revoche dell'impiego per alcune combinazioni sostanza attiva /
coltura.