IL MINISTRO DELLA SANITA' Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, ed in particolare l'art. 5, lettera h); Visto l'art. 19 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, che prevede l'adozione con decreto del Ministro della sanita' di limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari; Vista la direttiva del Consiglio n. 96 / 32 / CE del 21 maggio 1996, concernente le quantita' massime di residui su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli; Vista la direttiva del Consiglio n. 96 / 33 / CE del 21 maggio 1996, concernente le quantita' massime di residui sui e nei cereali e prodotti alimentari di origine animale; Vista l'ordinanza ministeriale 18 luglio 1990, come integrata e / o modificata dalle ordinanze ministeriali 5 agosto 1991, 18 febbraio 1993, 14 luglio 1993, 3 maggio 1994 e dai decreti ministeriali 9 agosto 1995, 12 agosto 1995, 2 aprile 1996, 18 giugno 1996, 6 dicembre 1996 e gennaio 1997; Visti gli articoli 5, ultimo comma, 6, lettere c), h) ed i), e 7, lettera c), della legge 23 dicembre 1978, n. 833; Visti i decreti del Ministro della sanita' 23 dicembre 1992 e 30 luglio 1993, concernenti, tra l'altro, disposizioni circa il programma di controlli intesi a verificare il rispetto delle quantita' massime di residui di sostanze dei presidi sanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione; Visto il parere favorevole della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari di cui all' art. 20 del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194; Considerato di dover provvedere al recepimento delle citate direttive n. 96 / 32 / CE e n. 96 / 33 / CE, e ritenuto opportuno, su indicazione delle autorita' deputate alla vigilanza, di integrare in forma redazionale omogenea le citate direttive n. 96 / 32 / CE e n. 96 / 33 / CE, con l'aggiunta di valori gia' autorizzati con precedenti ordinanze ancora in vigore e con l'adeguamento ai valori comunitari dei limiti convenzionali di determinazione analitica delle sostanze attive; Tenuto conto che l'Unione europea ha ritenuto di concedere la facolta' ai soggetti interessati di produrre dati soddisfacenti entro il 30 aprile 2000 per le combinazioni sostanza attiva / coltura contrassegnate dalle lettere (a), (b), (c) e (d) negli allegati II della direttiva n. 90 / 642 / CEE, allegato II, parte A, della direttiva n. 86/362 / CEE ed allegato II della direttiva n. 86 / 363 / CEE, cosi' come modificati dalle direttive n. 96 / 32 / CE e n. 96 / 33 / CE; Considerata la necessita' di revocare alcuni impieghi di prodotti fitosanitari autorizzati contenenti le sostanze attive dicofol, disulfoton, endosulfan, fentin - acetato e propizamide, per i quali i limiti massimi di residui, fissati dall'Unione europea hanno implicato una verifica delle condizioni di autorizzazione dei prodotti stessi; Decreta: Art. 1. Campo di applicazione 1. Il presente decreto stabilisce: i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei e sui: a) prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, di cui all'allegato 1, parte A, del decreto ministeriale 9 agosto 1995; b) cereali, di cui all'allegato 1, parte B, del decreto ministeriale 9 agosto 1995; c) altri prodotti vegetali, di cui all'allegato 1, parte C, del decreto ministeriale 9 agosto 1995; d) prodotti di origine animale, di cui all'allegato 1, parte D, del decreto ministeriale 9 agosto 1995; le revoche dell'impiego per alcune combinazioni sostanza attiva / coltura.