Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( . . . )) A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Nella Gazzetta Ufficiale del 2 giugno 1997 si procedera' alla ripubblicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note. Art. 1. Disposizioni in materia di rimborsi di imposta agli intestatari di conto fiscale (( 1. I rimborsi erogati dal concessionario della riscossione agli )) (( intestatari di conto fiscale non possono eccedere, per l'anno )) (( 1997, il limite di lire 500 milioni. Tale limite si applica )) (( anche ai rimborsi per i quali, alla data di entrata in vigore )) (( del presente decreto, sono state presentate le relative )) (( richieste e non sono scaduti i termini per l'effettuazione del )) (( rimborso stesso, ad esclusione di quelli gia' parzialmente )) (( erogati. )) (( 2. Per le richieste di rimborso eccedenti l'importo di lire 500 )) (( milioni si procede comunque all'erogazione degli importi )) (( richiesti fino a tale limite. )) (( 3. E' facolta' del contribuente sostituire la garanzia prestata )) (( con altra per il minor importo rimborsabile. L'imposta pagata )) (( sul premio della eventuale polizza fidejussoria sostituita )) (( sara' oggetto di conguaglio, a favore delle societa' di )) (( assicurazione, in sede del primo versamento delle imposte sulle )) (( assicurazioni previste dalla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, )) (( successivo a quello di sostituzione con obbligo di restituzione )) (( al contribuente. ))