Avvertenza:
   Il  testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle  leggi,  sull'emanazione
dei  decreti  del  Presidente  della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,  n.  1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura   delle
disposizioni  del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate
dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
   Le modifiche apportate dalla legge di  conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi.
 Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni (( . . . ))
   A  norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione.
  Nella  Gazzetta  Ufficiale  del  2  giugno  1997 si procedera' alla
ripubblicazione  del  presente  testo  coordinato,  corredato   delle
relative note.
                               Art. 1.
           Disposizioni in materia di rimborsi di imposta
                  agli intestatari di conto fiscale
(( 1. I rimborsi erogati dal concessionario della riscossione agli ))
(( intestatari di conto fiscale non possono eccedere, per l'anno   ))
(( 1997, il limite di lire 500 milioni. Tale limite si applica     ))
(( anche ai rimborsi per i quali, alla data di entrata in vigore   ))
(( del presente decreto, sono state presentate le relative         ))
(( richieste e non sono scaduti i termini per l'effettuazione del  ))
(( rimborso stesso, ad esclusione di quelli gia' parzialmente      ))
(( erogati.                                                        ))
(( 2. Per le richieste di rimborso eccedenti l'importo di lire 500 ))
(( milioni si procede comunque all'erogazione degli importi        ))
(( richiesti fino a tale limite.                                   ))
(( 3. E' facolta' del contribuente sostituire la garanzia prestata ))
(( con altra per il minor importo rimborsabile. L'imposta pagata   ))
(( sul premio della eventuale polizza fidejussoria sostituita      ))
(( sara' oggetto di conguaglio, a favore delle societa' di         ))
(( assicurazione, in sede del primo versamento delle imposte sulle ))
(( assicurazioni previste dalla legge 29 ottobre 1961, n. 1216,    ))
(( successivo a quello di sostituzione con obbligo di restituzione ))
(( al contribuente.                                                ))