IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 23, comma 5, della legge 2 gennaio 1991, n. 1; Visto il decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415; Visto l'art. 7, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138; Visto il proprio decreto 24 febbraio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1994, come modificato e integrato dai propri decreti 10 maggio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 1994, 4 luglio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell 12 luglio 1994, 22 marzo 1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 1995, 31 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 1995, 3 novembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 261 dell'8 novembre 1995, 2 maggio 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 1996, e 21 febbraio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 marzo 1997; Ravvisata l'esigenza di integrare le disposizioni contenute nel suddetto decreto, al fine di accrescere l'efficienza del mercato a pronti dei titoli di Stato e il mercato dei contratti uniformi a termine su di essi; Considerata, a tal fine, l'urgenza di avviare le negoziazioni dei contratti uniformi a termine sui tassi di interesse che offrono lo strumento per coprire il rischio sul costo del finanziamento di operazioni in titoli di Stato, a contante e a termine, aumentando per questa via la complessiva efficienza del mercato dei suddetti titoli; Tenuto conto che i mercati a pronti e a termine dei titoli di Stato utilizzano la stessa piattaforma tecnologica del mercato interbancario dei depositi consentendo economie di scala e la possibilita' di una gestione del rischio di tasso d'interesse piu' evoluta, rendendo piu' efficiente il mercato dei titoli di Stato; Sentite la Banca d'Italia e la Consob, che hanno espresso parere favorevole anche in relazione alle suddette considerazioni; Decreta: Art. 1. 1. Il comma 2 dell'art. 8 del citato decreto 24 febbraio 1994, e' sostituito dal seguente: " 2. Nel mercato di cui al presente titolo i contratti si suddividono in tre categorie: a) contratti uniformi a termine ''futures'' su titoli di Stato (d'ora in avanti Futures su titoli di Stato); b) contratti uniformi a termine ''opzioni'', relativi a contratti uniformi a termine ''futures'' su titoli di Stato (d'ora in avanti Opzioni); c) contratti uniformi a termine ''futures'' su tassi di interesse (d'ora in avanti Futures su tassi di interesse). Ciascuna categoria di contratti uniformi a termine puo' ricomprendere differenti schemi negoziali, ognuno dei quali costituisce una classe di contratti. Nell'ambito di ciascuna classe, i contratti sono divisi per specie, identificate dalla scadenza.".