IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto l'art. 23, comma 5, della legge 2 gennaio 1991, n. 1;
  Visto il decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415;
  Visto  l'art.  7,  comma  3,  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 31 marzo 1975, n. 138;
 Visto il proprio decreto 24 febbraio 1994, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n.  50  del  2 marzo 1994, come modificato e integrato dai
propri decreti 10 maggio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
112 del 16 maggio 1994, 4  luglio  1994,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n. 161 dell 12 luglio 1994, 22 marzo 1995 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 1995, 31 marzo 1995, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 1995,  3  novembre  1995,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 261 dell'8 novembre 1995, 2
maggio 1996 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del  7  maggio
1996,  e  21 febbraio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4
marzo 1997;
  Ravvisata l'esigenza di integrare  le  disposizioni  contenute  nel
suddetto  decreto,  al  fine di accrescere l'efficienza del mercato a
pronti dei titoli di Stato e il  mercato  dei  contratti  uniformi  a
termine su di essi;
  Considerata,  a  tal fine, l'urgenza di avviare le negoziazioni dei
contratti uniformi a termine sui tassi di interesse  che  offrono  lo
strumento  per  coprire  il  rischio  sul  costo del finanziamento di
operazioni in titoli di Stato, a contante e a termine, aumentando per
questa via la complessiva efficienza del mercato dei suddetti titoli;
  Tenuto conto che i mercati a pronti e a termine dei titoli di Stato
utilizzano   la   stessa   piattaforma   tecnologica   del    mercato
interbancario  dei  depositi  consentendo  economie  di  scala  e  la
possibilita' di una gestione del rischio di  tasso  d'interesse  piu'
evoluta, rendendo piu' efficiente il mercato dei titoli di Stato;
  Sentite  la  Banca  d'Italia e la Consob, che hanno espresso parere
favorevole anche in relazione alle suddette considerazioni;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Il comma 2 dell'art. 8 del citato decreto 24 febbraio  1994,  e'
sostituito dal seguente:
  "  2.  Nel  mercato  di  cui  al  presente  titolo  i  contratti si
suddividono in tre categorie:
    a) contratti uniformi a termine ''futures'' su  titoli  di  Stato
(d'ora in avanti Futures su titoli di Stato);
    b) contratti uniformi a termine ''opzioni'', relativi a contratti
uniformi  a  termine  ''futures'' su titoli di Stato (d'ora in avanti
Opzioni);
    c) contratti uniformi a termine ''futures'' su tassi di interesse
(d'ora in avanti Futures su tassi di interesse).
  Ciascuna  categoria  di   contratti   uniformi   a   termine   puo'
ricomprendere   differenti   schemi   negoziali,   ognuno  dei  quali
costituisce una classe di contratti. Nell'ambito di ciascuna  classe,
i contratti sono divisi per specie, identificate dalla scadenza.".