IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e, in particolare, l'art.8,
comma 12, che demanda al CIPE la competenza  ad  indicare  criteri  e
modalita'  applicative  per  sottoporre  a  regime  di sorveglianza i
prezzi delle specialita' medicinali;
  Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che
demanda al CIPE la fissazione dei criteri per la  determinazione  del
prezzo dei farmaci di cui al regolamento CEE n. 2309/93;
 Viste  le  delibere CIPE 25 febbraio 1994, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 74 del 30 marzo 1994, 16 marzo  1994,  pubblicata  nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  99  del  30  aprile  1994, e 13 aprile 1994,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1994, con  le
quali  si  indicano  i criteri di calcolo del prezzo e del sistema di
sorveglianza;
  Tenuto conto della procedura vigente a livello comunitario  per  la
registrazione dei farmaci;
  Ritenuto  che  in  vigenza  del sistema del prezzo medio europeo la
procedura di contrattazione debba trovare applicazione solo nei  casi
espressamente richiamati dall'art. 1 della legge n. 662/1996;
  Considerato  che  nei  casi  previsti  dall'art.  1  della legge n.
662/1996 non puo' trovare applicazione il disposto dell'art. 9  della
legge  n.  386  del  17  agosto  1974 che disciplina lo sconto che le
imprese sono tenute a  concedere  agli  enti  ospedalieri  e  che  di
conseguenza occorre stabilire le modalita' di cessione agli ospedali;
  Ritenuto  che sia necessario verificare entro un congruo periodo di
tempo gli effetti del sistema della contrattazione;
                              Delibera:
  1. Ambito di applicazione.
  La presente deliberazione si applica  alle  specialita'  medicinali
autorizzate   all'immissione   in   commercio  secondo  la  procedura
centralizzata di cui al regolamento CEE n. 2309/93 del Consiglio, del
22 luglio 1993.
  2. Criteri per la contrattazione.
  I criteri  cui  attenersi  nella  fase  di  contrattazione  per  la
fissazione del prezzo di cessione al S.S.N. sono:
    a) rapporto costo-efficacia;
    b) prezzi esteri della specialita' medicinale;
    c) previsioni di mercato interno (fatturato, quota di mercato, n.
pazienti, n. prescrizioni);
    d)    effetti/impegni    economici    per   l'azienda   derivanti
dall'introduzione del  nuovo  farmaco  (composizione  del  fatturato,
investimenti aggiuntivi - occupazione, esportazione).
  La  valutazione dell'efficacia, tranne che per malattie orfane o in
altri casi in cui manchi una valida alternativa  terapeutica,  dovra'
essere  effettuata comparativamente rispetto a farmaci gia' esistenti
e terra' conto:
   del grado di innovativita';
   del valore e dell'interesse terapeutico;
   delle caratteristiche cliniche, della diffusione e della  gravita'
della malattia a cui il nuovo farmaco e' destinato;
   dei  miglioramenti  complessivi  in termini di deospedalizzazione,
qualita' della vita, ripresa dell'attivita'.
  Per la determinazione dei costi si terra' conto  per  i  successivi
due anni:
   del  mercato  dello specifico settore terapeutico ed in particolar
modo dell'evoluzione dei consumi dei farmaci gia' in commercio;
   della quota  di  mercato  che  il  nuovo  farmaco  potra'  coprire
comprensiva delle vendite delle eventuali licenziatarie;
   del  numero  complessivo  di  pazienti  che  saranno  trattati nel
periodo con il principio attivo in esame;
   dei risparmi attesi per  il  S.S.N.  per  effetto  di  una  minore
incidenza  della  degenza  ospedaliera,  e/o  del  ricorso  ad  altre
prestazioni sanitarie.
  3. Procedure di contrattazione.
  Per accedere alla contrattazione,  l'azienda  interessata  presenta
apposita domanda al Ministero della sanita', in cui:
   specifica   la   categoria   terapeutica   di  appartenenza  della
specialita' medicinale;
   documenta la similarita' o l'equivalenza, laddove  esistente,  con
altre specialita' medicinali;
   indica   le  caratteristiche  farmaco-economiche  con  particolare
riferimento a qunto previsto al punto 2;
   dichiara il prezzo che intende praticare.
  Il Ministero della sanita' da' inizio alla procedura e la  conclude
di  norma  entro  sessanta  giorni  dal ricevimento della domanda; la
procedura puo' essere interrotta  per  una  sola  volta  in  caso  di
richiesta  all'impresa  di  ulteriori  elementi istruttori. L'impresa
interessata e' informata dell'avvio della procedura, dei tempi e modi
del contraddittorio.
  Presso il Ministero della sanita' e' istituito apposito  gruppo  di
lavoro,  formato  da  membri  della  CUF  e  funzionari  delegati dal
Ministero  del  bilancio  e  della  programmazione   economica,   dal
Ministero  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato e dal
Ministero della sanita', che partecipa alla fase istruttoria  per  la
definizione delle modalita' applicative dei criteri di cui al punto 2
con particolare riferimento:
    a) alla verifica della congruita' del prezzo richiesto con quelli
esteri  tenendo conto della modalita' del rimborso e delle condizioni
di definizione del prezzo degli altri Paesi;
    b) alla valutazione della previsione degli effetti economici  del
nuovo farmaco;
    c)  alla  individuazione delle forme di compensazione della nuova
spesa, nell'ambito del Fondo sanitario nazionale, ove necessario.
  4. Ambito di applicazione.
  Il prezzo definito al termine della  procedura  contrattuale,  come
prezzo  ex-fabbrica, e' valido per i successivi ventiquattro mesi, Al
termine di  tale  periodo  esso  viene  mantenuto  inalterato  se  le
valutazioni  di  cui  al  punto  2  della presente delibera risultano
rispettate e proporzionalmente modificato in caso contrario,  secondo
le modalita', ove applicabili, di cui ai precedenti punti 2 e 3.
  Il  prezzo  contrattato  rappresenta, per gli Ospedali e le ASL, il
prezzo massimo di cessione al S.S.N. Su tale prezzo essi  devono,  in
applicazione di proprie procedure, contattare gli sconti commerciali.
 Relativamente  al  segmento  di  mercato  che transita attraverso il
canale della distribuzione intermedia e finale, al prezzo  ex-fabrica
contrattato   vanno  aggiunte,  per  la  definizione  del  prezzo  al
pubblico,  l'IVA  e  lequote  di  spettanza  per   la   distribuzione
(grossisti  e  farmacisti)  come  da  schema  allegato  che  fa parte
integrante della presente delibera.
  Il S.S.N. nel procedere alla corresponsione alle farmacie di quanto
dovuto trattiene a titolo di sconto  la  quota  gia'  definita  dalla
normativa vigente.
  5. Norme transitorie.
  Il  gruppo  di  lavoro  istituito presso il Ministero della sanita'
presenta,  entro  la  fine   del   corrente   anno,   una   relazione
sull'andamento del regime di prezzo contrattato.
  Il  CIPE, puo', qualora si rendesse necessario, apportare modifiche
alla presente delibera.
   Roma, 30 gennaio 1997
                                       Il Presidente delegato: Ciampi
 Registrata alla Corte dei conti il 6 maggio 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 119