IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonche' l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione; Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991), ed in particolare gli articoli 74 e 75 concernenti il richiamato Fondo di rotazione; Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994), ed in particolare l'art. 56; Visto il decreto del Ministro del tesoro del 27 dicembre 1996, con il quale, in attuazione del predetto art. 56, e' stato modificato l'art. 9 del citato decreto n. 568/1988; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale e' stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria; Vista la legge 8 agosto 1995, n. 341, recante misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse, nonche' disposizioni in materia di lavoro e di occupazione; Viste le norme sulla riprogrammazione di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente misure di razionalizzazione della finanza pubblica; Visto il regolamento CEE n. 2080/93 del Consiglio recante disposizioni di applicazione del regolamento CEE n. 2052/88 per quanto riguarda lo strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP); Visto il regolamento CE n. 3699/93 del Consiglio, come modificato da ultimo dal regolamento CE n. 965/96 del Consiglio, che definisce i criteri e le condizioni degli interventi comunitari a finalita' strutturale nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti; Visto il regolamento CE n. 1796/95 della Commissione, relativo alle modalita' di esecuzione del contributo concesso dallo strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP) e presentate a titolo delle azioni definite dal regolamento CE n. 3699/93; Visto il decreto ministeriale 14 ottobre 1994, n. 611, attuativo dei predetti regolamenti CEE n. 2080/93 e 3699/93, relativamente al fermo definitivo dell'attivita' di pesca; Vista la decisione della Commissione delle Comunita' europee C (94) 3346 del 6 dicembre 1994, relativa alla concessione di un contributo comunitario da parte dello SFOP a favore di un progamma operativo per interventi a finalita' strutturale nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti, nell'ambito del quadro comunitario di sostegno per l'obiettivo 1; Vista la decisione della Commissione delle Comunita' europee C (94) 3760/6 del 22 dicembre 1994, recante approvazione del programma comunitario per gli interventi strutturali nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti in Italia (obiettivo 5a, ad esclusione delle regioni dell'obiettivo 1); Considerato che a fronte delle risorse rese dispinibili dalla Commissione europea nel contesto delle suddette decisioni, ammontanti a 62,080 Mecu per l'annualita' 1997 a valere sullo strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP), occorre provvedere ad assicurare le necessarie risorse nazionali pubbliche valutate in 64,194 miliardi di lire; Considerata la necessita' di ricorrere per tale fabbisogno alle disponibilita' del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla citata legge n. 183/1987; Viste le note del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - D.G. pesca e acquacoltura, n. 62312441 e n. 6232188 in data, rispettivamente, 31 ottobre 1996 e 17 dicembre 1997; Viste le risultanze dei lavori istruttori svolti dal comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284; Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica; Delibera: 1. Ai fini della realizzazione delle iniziative previste nell'ambito dei regolamenti comunitari richiamati in premessa in materia di pesca marittima ed acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti, per l'annualita' 1997 e' autorizzato un cofinanziamento nazionale pubblico pari a 64,194 miliadi di lire a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, come specificato nella tabella allegata, che forma parte integrante della presente delibera. 2. La quota a carico del Fondo di rotazione viene erogata secondo le modalita' previste dalla normativa vigente, sulla base di richieste inoltrate dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - D.G. pesca e acquacoltura al Fondo medesimo. 3. Il predetto Fondo e' autorizzato ad erogare la quota stabilita dalla presente delibera anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario. In caso di rimodulazione dei piani finanziari, ai sensi dell'art. 25 del regolamento CEE n. 4253/88, come modificato dal regolamento CEE n. 2082/93, il Fondo di rotazione e' autorizzato ad adeguare le quote di propria competenza, fermo restando il limite dello stanziamento complessivo disposto con la presene delibera per ciascun intervento. 4. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - D.G. pesca e acquacoltura adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al programma. Nel caso siano rilevati ritardi nella realizzazione degli interventi, saranno attivate in tempo utile le azioni di riprogrammazione dirette a garantire il pieno e tempestivo utilizzo delle risorse assegnate. 5. Il suddetto Ministero effettua i necessari controlli di competenza. Il Fondo di rotazione potra' procedere ad ulteriori controlli, avvalendosi delle strutture della Ragioneria generale dello Stato. Roma, 21 marzo 1997 Il Presidente delegato: Ciampi Registrata alla Corte dei conti il 6 maggio 1997 Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 117