IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento
delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti  normativi
comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti
del  CIPE  in  ordine  all'armonizzazione  della  politica  economica
nazionale con le politiche  comunitarie,  nonche'  l'art.  5  che  ha
istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988,
n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure
amministrative del predetto Fondo di rotazione;
  Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge  comunitaria  1991),
ed  in  particolare  gli  articoli  74 e 75 concernenti il richiamato
Fondo di rotazione;
  Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994),  ed
in particolare l'art. 56;
  Visto  il decreto del Ministro del tesoro del 27 dicembre 1996, con
il quale, in attuazione del predetto art.  56,  e'  stato  modificato
l'art. 9 del citato decreto n. 568/1988;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n.
284, con il quale e' stato emanato il regolamento  recante  procedure
di  attuazione  della  legge  n. 183/1987 e del decreto legislativo 3
aprile 1993, n.  96,  in  materia  di  coordinamento  della  politica
economica nazionale con quella comunitaria;
  Vista  la  legge  8  agosto 1995, n. 341, recante misure dirette ad
accelerare  il  completamento  degli   interventi   pubblici   e   la
realizzazione  dei  nuovi  interventi  nelle  aree  depresse, nonche'
disposizioni in materia di lavoro e di occupazione;
  Viste le norme sulla riprogrammazione di cui alla legge 23 dicembre
1996, n. 662, concernente misure di razionalizzazione  della  finanza
pubblica;
  Visto   il   regolamento  CEE  n.  2080/93  del  Consiglio  recante
disposizioni di applicazione  del  regolamento  CEE  n.  2052/88  per
quanto  riguarda lo strumento finanziario di orientamento della pesca
(SFOP);
  Visto il regolamento CE n. 3699/93 del Consiglio,  come  modificato
da ultimo dal regolamento CE n. 965/96 del Consiglio, che definisce i
criteri  e  le  condizioni  degli  interventi  comunitari a finalita'
strutturale  nel  settore  della  pesca,  dell'acquacoltura  e  della
trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti;
  Visto il regolamento CE n. 1796/95 della Commissione, relativo alle
modalita'  di  esecuzione  del  contributo  concesso  dallo strumento
finanziario di orientamento della pesca (SFOP) e presentate a  titolo
delle azioni definite dal regolamento CE n. 3699/93;
  Visto  il  decreto  ministeriale 14 ottobre 1994, n. 611, attuativo
dei predetti regolamenti CEE n. 2080/93 e 3699/93,  relativamente  al
fermo definitivo dell'attivita' di pesca;
  Vista la decisione della Commissione delle Comunita' europee C (94)
3346  del 6 dicembre 1994, relativa alla concessione di un contributo
comunitario da parte dello SFOP a favore di un progamma operativo per
interventi  a  finalita'  strutturale  nel   settore   della   pesca,
dell'acquacoltura  e  della  trasformazione e commercializzazione dei
relativi prodotti, nell'ambito del quadro comunitario di sostegno per
l'obiettivo 1;
  Vista la decisione della Commissione delle Comunita' europee C (94)
3760/6 del 22  dicembre  1994,  recante  approvazione  del  programma
comunitario  per  gli interventi strutturali nel settore della pesca,
dell'acquacoltura e della trasformazione  e  commercializzazione  dei
relativi  prodotti  in  Italia  (obiettivo  5a,  ad  esclusione delle
regioni dell'obiettivo 1);
  Considerato che a  fronte  delle  risorse  rese  dispinibili  dalla
Commissione europea nel contesto delle suddette decisioni, ammontanti
a  62,080  Mecu  per  l'annualita'  1997  a  valere  sullo  strumento
finanziario di orientamento della pesca (SFOP), occorre provvedere ad
assicurare le necessarie  risorse  nazionali  pubbliche  valutate  in
64,194 miliardi di lire;
  Considerata  la  necessita'  di  ricorrere per tale fabbisogno alle
disponibilita'  del  Fondo  di  rotazione  per   l'attuazione   delle
politiche comunitarie, di cui alla citata legge n. 183/1987;
  Viste  le  note  del Ministero delle risorse agricole, alimentari e
forestali - D.G. pesca e acquacoltura, n. 62312441 e  n.  6232188  in
data, rispettivamente, 31 ottobre 1996 e 17 dicembre 1997;
  Viste  le  risultanze  dei  lavori  istruttori  svolti dal comitato
previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della  Repubblica  24
marzo 1994, n. 284;
  Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione
economica;
                              Delibera:
  1.   Ai   fini   della   realizzazione  delle  iniziative  previste
nell'ambito dei regolamenti  comunitari  richiamati  in  premessa  in
materia  di  pesca marittima ed acquacoltura e della trasformazione e
commercializzazione dei relativi prodotti, per l'annualita'  1997  e'
autorizzato  un  cofinanziamento  nazionale  pubblico  pari  a 64,194
miliadi di lire a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di  cui
alla  legge n. 183/1987, come specificato nella tabella allegata, che
forma parte integrante della presente delibera.
  2. La quota a carico del Fondo di rotazione viene  erogata  secondo
le   modalita'  previste  dalla  normativa  vigente,  sulla  base  di
richieste inoltrate dal Ministero delle risorse agricole,  alimentari
e forestali - D.G. pesca e acquacoltura al Fondo medesimo.
  3.  Il  predetto Fondo e' autorizzato ad erogare la quota stabilita
dalla presente delibera anche negli anni successivi,  fino  a  quando
perdura l'intervento comunitario.
  In  caso  di rimodulazione dei piani finanziari, ai sensi dell'art.
25 del regolamento CEE n. 4253/88, come  modificato  dal  regolamento
CEE  n.  2082/93, il Fondo di rotazione e' autorizzato ad adeguare le
quote  di  propria  competenza,  fermo  restando  il   limite   dello
stanziamento complessivo disposto con la presene delibera per ciascun
intervento.
  4.  Il  Ministero  delle risorse agricole, alimentari e forestali -
D.G.  pesca  e  acquacoltura  adotta  tutte  le   iniziative   ed   i
provvedimenti  necessari  per utilizzare entro le scadenze previste i
finanziamenti comunitari e nazionali relativi al programma.
  Nel   caso   siano   rilevati  ritardi  nella  realizzazione  degli
interventi,  saranno  attivate  in   tempo   utile   le   azioni   di
riprogrammazione  dirette  a garantire il pieno e tempestivo utilizzo
delle risorse assegnate.
  5.  Il  suddetto  Ministero  effettua  i  necessari  controlli   di
competenza.  Il  Fondo  di  rotazione  potra'  procedere ad ulteriori
controlli, avvalendosi  delle  strutture  della  Ragioneria  generale
dello Stato.
   Roma, 21 marzo 1997
                                       Il Presidente delegato: Ciampi
 Registrata alla Corte dei conti il 6 maggio 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 117