IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI presidente del Comitato per l'edilizia residenziale Visto l'art. 3 della legge 5 agosto 1978, n. 457, che attribuisce al C.E.R. la ripartizione dei fondi da distribuire tra le regioni; Visto l'art. 2, comma 63, lettera d), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che attribuisce alle regioni la somma di lire 800 miliardi da utilizzare per le finalita' di cui all'art. 11 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito con modifiche dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493; Visto l'art. 9 del citato decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito con modifiche dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, che consente l'utilizzo dei fondi ex Gescal per la parziale copertura del costo convenzionale degli interventi di recupero edilizio o di nuova edificazione realizzati dai comuni dagli IACP, da cooperative edilizie di abitazione, da imprese di costruzione e da consorzi fra i soggetti suddetti; Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 1994, n. 194, relativo ai criteri e modalita' per la definizione del valore dei contributi in materia di edilizia agevolata che include al punto 1.5 gli interventi realizzati ai sensi del citato art. 9 della legge n. 493/1993 tra i contributi destinati ai programmi di edilizia agevolata; Vista la delibera CIPE 16 marzo 1994 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1994, n. 114, che prevede nella tabella A allegata alla stessa i parametri di ripartizione tra le regioni per il quadriennio 1992-1995; Considerato che detti parametri sono stati individuati in maniera differenziata per il biennio 1992-1995 e il biennio 1994-1995; Ritenuto di dover applicare i parametri del biennio 1994-1995 alla ripartizione dei fondi di cui alla citata lettera d), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; Vista la delibera del comitato esecutivo del C.E.R., adottata e resa esecutiva nella seduta del 27 febbraio 1997, ai sensi del comma 2 dell'art. 6 della legge 5 agosto 1978, n. 457, che ha approvato la proposta di decreto di ripartizione delle risorse; Decreta: Art. 1. L'importo di lire 800 miliardi previsto dalla lettera d) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' ripartito tra le regioni e le province autonome secondo la seguente tabella (allegato A) che tiene conto dei parametri relativi al biennio 1994-1995 indicati nella tabella A della delibera CIPE 16 marzo 1994.