IL DIRIGENTE
  capo della  segreteria del  Comitato nazionale per  la tutela  e la
valorizzazione  delle denominazioni  di origine  e delle  indicazioni
geografiche tipiche dei vini e responsabile del procedimento
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n.
930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine
dei vini;
  Vista la legge  10 febbraio 1992, n. 164,  recante nuova disciplina
delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
348, con il quale e'  stato emanato il regolamento recante disciplina
del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei
vini;
  Visto  il decreto  dirigenziale 26  novembre 1996  con il  quale e'
stata riconosciuta  la denominazione di origine  controllata dei vini
"Reggiano", e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione
ed e' stata revocata la  denominazine di origine controllata del vino
"Lambrusco Reggiano";
  Visto  in  particolare  l'art.  2,  comma  1,  del  citato  decreto
dirigenziale  che  prevede l'obbligo  di  effettuare  le denunce  dei
terreni vitati,  qualora non iscritti  all'albo dei vigneti  del vino
"Lambrusco   Reggiano",   ai   fini  dell'iscrizione   dei   medesimi
all'apposito albo dei vigneti "Reggiano";
  Viste le istanze presentate  dagli interessati tendenti ad ottenere
il differimento  del termine  per effettuare  le denunce  dei terreni
vitati ai fini dell'iscrizione all'albo dei vigneti "Reggiano";
  Considerato che con il citato decreto dirigenziale pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  il 7  dicembre  1996,  non  e' stato  dato  agli
interessati un  adeguato margine di  tempo sufficiente per  dar corso
agli  adempimenti  connessi  alla presentazione  delle  richieste  di
iscrizione;
  Ritenuto  pertanto di  doversi  provvedere alla  emanazione di  una
disposizione che preveda, ai fini  sopra specificati, una proroga del
termine stabilito  per le  denunce dei  rispettivi terreni  vitati ai
fini  dell'iscrizione  dei  medesimi all'apposito  albo  dei  vigneti
"Reggiano";
  Considerato  che l'art.  4 del  citato regolamento,  concernente la
procedura  per il  riconoscimento  delle denominazioni  di origine  e
l'approvazione  dei  disciplinari  di   produzione,  prevede  che  le
denominazioni  di   origine  vengano   riconosciute  ed   i  relativi
disciplinari di produzione vengano approvati e modificati con decreto
del dirigente responsabile del procedimento;
                              Decreta:
                            Articolo unico
  Il  termine  previsto  dall'art.  2  del  decreto  dirigenziale  19
novembre 1996,  concernente il riconoscimento della  denominazione di
origine   controllata  dei   vini  "Reggiano"   e  la   revoca  della
denominazione di  origine controllata del vino  "Lambrusco Reggiano",
e'  prorogato  fino  a  trenta  giorni  a  decorrere  dalla  data  di
pubblicazione del presente decreto.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 5 maggio 1997
                                               Il dirigente: Adinolfi