IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto il decreto  legislativo 3 febbraio 1993, n.  29, e successive
modificazioni    ed    integrazioni,    recante    "Razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della
disciplina in materia  di pubblico impiego a norma  dell'art. 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421";
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica  25 gennaio 1994,
n. 144,  e successive  modificazioni ed integrazioni,  recante "Norme
per  l'organizzazione   ed  il  funzionamento  dell'Agenzia   per  la
rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni";
  Vista la direttiva del 7 febbraio 1996 impartita dal Presidente del
Consiglio dei  Ministri all'Agenzia  per la  rappresentanza negoziale
delle  pubbliche   amministrazioni  (ARAN),  previa  intesa   con  le
amministrazioni  regionali espressa  dalla Conferenza  dei presidenti
delle regioni e  delle province autonome di Trento e  di Bolzano, per
il personale dipendente dalle regioni e dagli enti regionali, e, dopo
avere  acquisito il  parere  dell'Associazione  nazionale dei  comuni
d'Italia (ANCI) e dell'Unione delle province d'Italia (UPI);
  Vista la legge  28 dicembre 1995, n. 550 (legge  finanziaria per il
1996), ed in particolare l'articolo 2, commi  da 9 a 13, con il quale
e'  stata determinata  in lire  1.706,53 miliardi,  in lire  3.921,35
miliardi ed in  lire 4.741,18 miliardi, rispettivamente  per gli anni
1996,  1997 e  1998, la  spesa relativa  ai rinnovi  contrattuali del
personale del  settore Stato,  al netto  degli oneri  assistenziali e
previdenziali  a carico  dell'amministrazione,  come precisato  nella
citata direttiva del 7 febbraio 1996;
  Visto  l'art.  6  del  contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro
dell'autonoma separata  area di  contrattazione per il  personale con
qualifica dirigenziale e relative specifiche tipologie professionali,
dipendente  dalle amministrazioni  pubbliche ricomprese  nel comparto
del personale  dei Ministeri,  sottoscritto in  data 9  gennaio 1997,
che, al  comma 2, testualmente  prevede: "Con successivo  accordo, da
stipularsi entro il 31 dicembre 1996, verranno disciplinati gli altri
istituti economici, tra cui la  retribuzione di posizione, sulla base
della classificazione degli enti di  cui alla predetta tabella D, con
decorrenza  1 gennaio  1997.  Il riequilibrio  della retribuzione  di
posizione, previsto dall'articolo 2, comma  9, della legge n. 550 del
1995, verra'  operato con riferimento alla  retribuzione di posizione
dei  dirigenti  degli  enti  locali, tenendo  conto  della  posizione
funzionale dei  eegretari come  definita all'art.  52 della  legge n.
142/1990   ed  utilizzando   allo  scopo   le  risorse   disponibili,
corrispondenti a quelle  di cui all'art. 36  del contratto collettivo
nazionale di lavoro";
  Vista la lettera prot. n. 587  del 28 gennaio 1997 (pervenuta il 27
febbraio 1997),  con la quale  l'ARAN - in attuazione  degli articoli
51, comma 1, e 52, comma  3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29 e  successive modificazioni ed integrazioni -  ha trasmesso, ai
fini dell'"autorizzazione alla sottoscrizione", il testo dell'accordo
successivo per i segretari generali comunali e provinciali - ai sensi
dell'articolo 6, comma 2 del contratto collettivo nazionale di lavoro
dell'autonoma separata  area di  contrattazione per il  personale con
qualifica  dirigenziale  dipendente dalle  amministrazioni  pubbliche
ricomprese  nel  comparto del  personale  dei  Ministeri relativo  al
biennio  economico  1996-1997  sottoscritto   il  9  gennaio  1997  -
concordato in  data 23  gennaio 1997 tra  l'ARAN e  le Confederazioni
sindacali  CGIL,  CISL, UIL,  CONFEDIR,  USPPI  e UNION-QUADRI  e  le
organizzazioni   sindacali   di   categoria   F.P./CGIL,   UIL/Stato,
CONFEDIR/DIRSTAT, UNSCP, UIL/Enti locali, FILSEL/CISL e F.P./CISL;
  Visto il  "Testo concordato"  in precedenza  indicato, il  quale e'
stato  inviato   unitamente  ad  una   relazione  tecnicofinanziaria,
corredata, ai sensi  dei citati articoli 51, comma 1,  e 52, comma 3,
del  decreto   legislativo  n.   29/1993,  da   appositi  "Prospetti"
contenenti  "l'individuazione del  personale  interessato, dei  costi
unitari e  degli oneri riflessi del  trattamento, economico previsto,
nonche'  la  quantificazione  complessiva   della  spesa  diretta  ed
indiretta,   ivi   compresa   quella  rimessa   alla   contrattazione
decentrata" e "l'indicazione della copertura complessiva per l'intero
periodo di validita' contrattuale";
  Visto l'art. 51, comma 1,  del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
n. 29, - come modificato dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n.
470 e  dal decreto legislativo  23 dicembre 1993,  n. 546 -  il quale
prevede che,  ai fini  della autorizzazione alla  sottoscrizione, "il
Governo,  nei  quindici  giorni  successivi, si  pronuncia  in  senso
positivo  o  negativo,  tenendo   conto  fra  l'altro  degli  effetti
applicativi  dei contratti  collettivi anche  decentrati relativi  al
precedente periodo  contrattuale e  della conformita'  alle direttive
impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri";
  Considerato  che   il  predetto  testo  del   contratto  collettivo
nazionale di lavoro,  concordato il 23 gennaio 1997,  non risulta, in
generale, in contrasto  con la citata direttiva del  7 febbraio 1996,
impartita,  a seguito  di  intesa intervenuta  con  il Ministero  del
tesoro, dal  Presidente del  Consiglio dei Ministri  all'ARAN, previa
intesa espressa dalla conferenza dei presidenti delle regioni e delle
province autonome  di Trento e di  Bolzano e dopo avere  acquisito il
parere dell'ANCI e dell'UPI;
  Vista la  deliberazione del  Consiglio dei Ministri  adottata nella
riunione  del  14  marzo  1997,  concernente  l'"Autorizzazione  alla
sottoscrizione" del  testo concordato tra l'ARAN  e le confederazioni
ed  organizzazioni sindacali  maggiormente rappresentative  sul piano
nazionale in precedenza indicato;
  Visto il decreto  del Presidente del Consiglio dei  Ministri del 31
maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale n. 129 del 4 giugno
1996, con il quale il Ministro  per la funzione pubblica, sen. Franco
Bassanini,  e' stato  delegato a  provvedere alla  "attuazione .  del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni
ed integrazioni ." e ad  "esercitare . ogni altra funzione attribuita
dalle vigenti disposizioni al  Presidente del Consiglio dei Ministri,
relative a tutte le materie che riguardano . 1) Funzione pubblica";
  A nome del Governo;
                              Autorizza
  ai sensi dell'art. 51, comma  1, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Agenzia per
la  rappresentanza negoziale  delle pubbliche  amministrazioni (ARAN)
alla sottoscrizione del testo dell'accordo successivo per i segretari
generali comunali e  provinciali - ai sensi dell'art. 6,  comma 2 del
contratto collettivo nazionale di  lavoro dell'autonoma separata area
di  contrattazione  per  il   personale  con  qualifica  dirigenziale
dipendente dalle  aniministrazioni pubbliche ricomprese  nel comparto
del personale  dei ministeri relativo al  biennio economico 1996-1997
sottoscritto il 9  gennaio 1997 - concordato in data  23 gennaio 1997
tra l'ARAN e  le confederazioni sindacali CGIL,  CISL, UIL, CONFEDIR,
USPPI  e  UNIONQUADRI  e  le organizzazioni  sindacali  di  categoria
F.P./CGIL,  UIL/Stato,  CONFEDIR/DIRSTAT,   UNSCP,  UIL/Enti  locali,
FILSEL/CISL e F.P./CISL.
  Ai sensi dell'art. 51, comma  2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29,  e successive modificazioni e  integrazioni, la presente
autorizzazione sara' trasmessa alla Corte dei conti.
   Roma, 14 marzo 1997
  p.  Il Presidente  del Consiglio  dei Ministri  Il Ministro  per la
funzione pubblica Bassanini
Registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 1997
Atti di Governo, registro n. 107, foglio n. 6