IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 144, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni"; Vista la direttiva del 7 febbraio 1996 impartita dal Presidente del Consiglio dei Ministri all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), previa intesa con le amministrazioni regionali espressa dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per il personale dipendente dalle regioni e dagli enti regionali, e, dopo avere acquisito il parere dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI) e dell'Unione delle province d'Italia (UPI); Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 550 (legge finanziaria per il 1996), ed in particolare l'articolo 2, commi da 9 a 13, con il quale e' stata determinata in lire 1.706,53 miliardi, in lire 3.921,35 miliardi ed in lire 4.741,18 miliardi, rispettivamente per gli anni 1996, 1997 e 1998, la spesa relativa ai rinnovi contrattuali del personale del settore Stato, al netto degli oneri assistenziali e previdenziali a carico dell'amministrazione, come precisato nella citata direttiva del 7 febbraio 1996; Visto l'art. 6 del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'autonoma separata area di contrattazione per il personale con qualifica dirigenziale e relative specifiche tipologie professionali, dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto del personale dei Ministeri, sottoscritto in data 9 gennaio 1997, che, al comma 2, testualmente prevede: "Con successivo accordo, da stipularsi entro il 31 dicembre 1996, verranno disciplinati gli altri istituti economici, tra cui la retribuzione di posizione, sulla base della classificazione degli enti di cui alla predetta tabella D, con decorrenza 1 gennaio 1997. Il riequilibrio della retribuzione di posizione, previsto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 550 del 1995, verra' operato con riferimento alla retribuzione di posizione dei dirigenti degli enti locali, tenendo conto della posizione funzionale dei eegretari come definita all'art. 52 della legge n. 142/1990 ed utilizzando allo scopo le risorse disponibili, corrispondenti a quelle di cui all'art. 36 del contratto collettivo nazionale di lavoro"; Vista la lettera prot. n. 587 del 28 gennaio 1997 (pervenuta il 27 febbraio 1997), con la quale l'ARAN - in attuazione degli articoli 51, comma 1, e 52, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni - ha trasmesso, ai fini dell'"autorizzazione alla sottoscrizione", il testo dell'accordo successivo per i segretari generali comunali e provinciali - ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'autonoma separata area di contrattazione per il personale con qualifica dirigenziale dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto del personale dei Ministeri relativo al biennio economico 1996-1997 sottoscritto il 9 gennaio 1997 - concordato in data 23 gennaio 1997 tra l'ARAN e le Confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CONFEDIR, USPPI e UNION-QUADRI e le organizzazioni sindacali di categoria F.P./CGIL, UIL/Stato, CONFEDIR/DIRSTAT, UNSCP, UIL/Enti locali, FILSEL/CISL e F.P./CISL; Visto il "Testo concordato" in precedenza indicato, il quale e' stato inviato unitamente ad una relazione tecnicofinanziaria, corredata, ai sensi dei citati articoli 51, comma 1, e 52, comma 3, del decreto legislativo n. 29/1993, da appositi "Prospetti" contenenti "l'individuazione del personale interessato, dei costi unitari e degli oneri riflessi del trattamento, economico previsto, nonche' la quantificazione complessiva della spesa diretta ed indiretta, ivi compresa quella rimessa alla contrattazione decentrata" e "l'indicazione della copertura complessiva per l'intero periodo di validita' contrattuale"; Visto l'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, - come modificato dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470 e dal decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546 - il quale prevede che, ai fini della autorizzazione alla sottoscrizione, "il Governo, nei quindici giorni successivi, si pronuncia in senso positivo o negativo, tenendo conto fra l'altro degli effetti applicativi dei contratti collettivi anche decentrati relativi al precedente periodo contrattuale e della conformita' alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri"; Considerato che il predetto testo del contratto collettivo nazionale di lavoro, concordato il 23 gennaio 1997, non risulta, in generale, in contrasto con la citata direttiva del 7 febbraio 1996, impartita, a seguito di intesa intervenuta con il Ministero del tesoro, dal Presidente del Consiglio dei Ministri all'ARAN, previa intesa espressa dalla conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dopo avere acquisito il parere dell'ANCI e dell'UPI; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 14 marzo 1997, concernente l'"Autorizzazione alla sottoscrizione" del testo concordato tra l'ARAN e le confederazioni ed organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale in precedenza indicato; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 1996, con il quale il Ministro per la funzione pubblica, sen. Franco Bassanini, e' stato delegato a provvedere alla "attuazione . del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni ." e ad "esercitare . ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative a tutte le materie che riguardano . 1) Funzione pubblica"; A nome del Governo; Autorizza ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) alla sottoscrizione del testo dell'accordo successivo per i segretari generali comunali e provinciali - ai sensi dell'art. 6, comma 2 del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'autonoma separata area di contrattazione per il personale con qualifica dirigenziale dipendente dalle aniministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto del personale dei ministeri relativo al biennio economico 1996-1997 sottoscritto il 9 gennaio 1997 - concordato in data 23 gennaio 1997 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CONFEDIR, USPPI e UNIONQUADRI e le organizzazioni sindacali di categoria F.P./CGIL, UIL/Stato, CONFEDIR/DIRSTAT, UNSCP, UIL/Enti locali, FILSEL/CISL e F.P./CISL. Ai sensi dell'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, la presente autorizzazione sara' trasmessa alla Corte dei conti. Roma, 14 marzo 1997 p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Il Ministro per la funzione pubblica Bassanini Registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 1997 Atti di Governo, registro n. 107, foglio n. 6