IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE
                       ALIMENTARI E FORESTALI
 Vista la direttiva n. 92/33/CEE del Consiglio  del  28  aprile  1992
relativa  alla  commercializzazione  delle  piantine di ortaggi e dei
materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21  dicembre  1996,
n.  698  "Regolamento recante norme di attuazione direttiva 92/33/CEE
relativa alla commercializzazione delle piantine  di  ortaggi  e  dei
relativi materiali di moltiplicazione ad eccezione delle sementi;
 Visto  il  decreto  legislativo  30  dicembre 1992, n. 536, relativo
all'attuazione della direttiva n. 91/683/CEE  del  Consiglio  del  19
dicembre  1991 che modifica la direttiva n. 77/93/CEE, concernente le
misure di protezione contro  l'introduzione  negli  Stati  membri  di
organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali;
 Vista  la direttiva n. 93/61/CEE della Commissione del 2 luglio 1993
che stabilisce le schede relative ai requisiti da rispettare  per  le
piantine  e  i  materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione
delle  sementi,  conformemente  alla  direttiva  n.   92/33/CEE   del
Consiglio;
 Vista  la direttiva n. 93/62/CEE della Commissione del 5 luglio 1993
che  stabilisce  le  disposizioni  di  applicazione  concernenti   la
sorveglianza  ed  il  controllo dei fornitori e degli stabilimenti ai
sensi della direttiva n. 92/33/CEE del Consiglio;
 Visto l'art. 5 della legge 6 febbraio 1996,  n.  52,  relativa  alle
disposizioni     per     l'adempimento    di    obblighi    derivanti
dall'appartenenza   dell'Italia   alle   Comunita'   europee   (legge
comunitaria 1994);
 Considerata la necessita' di recepire le direttive della Commissione
n.  93/61/CEE del 2 luglio 1993 e numero 93/62/CEE del 5 luglio 1993,
a norma del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996,
n. 698;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                        Campo di applicazione
 1. Il presente decreto ha per oggetto la  commercializzazione  delle
piantine  ortive  e  dei  materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad
eccezione delle sementi, appartenenti ai generi, alle specie  o  agli
ibridi elencati nell'allegato I del presente decreto.
 2.  Il  presente  decreto  si  applica  anche alle piantine orticole
impiegate come portinnesti e ad altre parti di piante di altri generi
o specie o ai loro ibridi, qualora vi siano innestati  o  vi  debbano
essere  innestati  materiali di uno dei generi o delle specie o degli
ibridi elencati nell'allegato suddetto.