IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Vista la direttiva n. 92/33/CEE del Consiglio del 28 aprile 1992 relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 698 "Regolamento recante norme di attuazione direttiva 92/33/CEE relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei relativi materiali di moltiplicazione ad eccezione delle sementi; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, relativo all'attuazione della direttiva n. 91/683/CEE del Consiglio del 19 dicembre 1991 che modifica la direttiva n. 77/93/CEE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali; Vista la direttiva n. 93/61/CEE della Commissione del 2 luglio 1993 che stabilisce le schede relative ai requisiti da rispettare per le piantine e i materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, conformemente alla direttiva n. 92/33/CEE del Consiglio; Vista la direttiva n. 93/62/CEE della Commissione del 5 luglio 1993 che stabilisce le disposizioni di applicazione concernenti la sorveglianza ed il controllo dei fornitori e degli stabilimenti ai sensi della direttiva n. 92/33/CEE del Consiglio; Visto l'art. 5 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, relativa alle disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria 1994); Considerata la necessita' di recepire le direttive della Commissione n. 93/61/CEE del 2 luglio 1993 e numero 93/62/CEE del 5 luglio 1993, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 698; Decreta: Art. 1. Campo di applicazione 1. Il presente decreto ha per oggetto la commercializzazione delle piantine ortive e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, appartenenti ai generi, alle specie o agli ibridi elencati nell'allegato I del presente decreto. 2. Il presente decreto si applica anche alle piantine orticole impiegate come portinnesti e ad altre parti di piante di altri generi o specie o ai loro ibridi, qualora vi siano innestati o vi debbano essere innestati materiali di uno dei generi o delle specie o degli ibridi elencati nell'allegato suddetto.