IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Padova, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1058, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto - legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici; Visto il decreto ministeriale 11 maggio 1995, pubblicato nel supplemento ordinario n. 88 alla Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19 luglio 1995, concernente il riordinamento di parte delle scuole di specializzazione del settore medico; Visto il proprio decreto 18 dicembre 1996, n. 123, concernente la riformulazione della normativa generale delle scuole di specializzazione del settore medico nonche' il riordinamento di alcune scuole di specializzazione; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Padova; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni delle predette autorita' accademiche e convalidati dal Consiglio universitario nazionale; Visto il parere del Consiglio universitario nazionale; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso indicato. Nella fase di transizione la numerazione degli articoli relativi alle scuole riordinate sara' ancora provvisoriamente la stessa in precedenza attribuita nello Statuto alle scuole medesime. Art. 1. All'art. 57, il comma 29, concernente l'elenco delle scuole di specializzazione afferenti alla facolta' di medicina e chirurgia e' soppresso e sostituito dal seguente: 29. Presso la facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Padova sono istituite le seguenti scuole di specializzazione afferenti al settore medico: 1. Allergologia e immunologia clinica; (2) 2. Anatomia patologica; (1) 3. Anestesia e rianimazione; (2) 4. Audiologia; (2) 5. Biochimica e chimica clinica; (2) 6. Cardiochirurgia; (1) 7. Cardiologia, prima scuola; (1) 8. Cardiologia, seconda scuola; (1) 9. Chirurgia generale, indirizzo di chirurgia generale, prima scuola; (1) 10. Chirurgia generale, indirizzo di chirurgia d'urgenza; (1) 11. Chirurgia pediatrica; (1) 12. Chirurgia plastica e ricostruttiva; (1) 13. Chirurgia toracica; (1) 14. Dermatologia e venereologia; (2) 15. Ematologia; (1) 16. Endocrinologia e malattie del ricambio, prima scuola; (2) 17. Endocrinologia e malattie del ricambio, seconda scuola; (2) 18. Farmacologia; (2) 19. Foniatria; (2) 20. Gastroenterologia; (1) 21. Genetica medica; (2) 22. Geriatria; (2) 23. Ginecologia ed ostetricia; (1) 24. Igiene e medicina preventiva; (1) 25. Malattie dell'apparato respiratorio; (2) 26. Medicina del lavoro; (1) 27. Medicina dello sport; (2) 28. Medicina fisica e riabilitazione; (1) 29. Medicina interna, prima scuola; (2) 30. Medicina interna, seconda scuola; (2) 31. Medicina legale e delle assicurazioni; (2) 32. Medicina nucleare; (1) 33. Microbiologia e virologia; (1) 34. Nefrologia; (2) 35. Neurochirurgia; (1) 36. Neurologia; (1) 37. Neuropsichiatria infantile; (1) 38. Odontostomatologia; (3) 39. Oftalmologia; (2) 40. Oncologia; (1) 41. Ortognatodozia; (2) 42. Ortopedia e traumatologia; (2) 43. Otorinolaringoiatria; (1) 44. Patologia clinica; (1) 45. Pediatria; (1) 46. Psichiatria; (1) 47. Radiologia; (2) 48. Reumatologia; (2) 49. Scienza dell'alimentazione; (2) 50. Tossicologia medica; (2) 51. Urologia. (1) (1) Scuola riordinata; (2) Scuola non riordinata; (3) Scuola disattivata.